Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26066 del 15/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 15/10/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 15/10/2019), n.26066
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27077-2018 proposto da:
J.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso
la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato PACITTI CLAUDINE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA (OMISSIS),
PUBBLICO MINISTERO in persona del PROCURATORE GENERALE presso la
CORTE SUPREMA di CASSAZIONE;
– intimati –
avverso il decreto n. R.G. 74029/2017 del TRIBUNALE di ROMA,
depositato il 12/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DOLMETTA
ALDO ANGELO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1.- J.M., cittadino gambiano, ha presentato ricorso innanzi al Tribunale di Roma avverso la decisione della Commissione territoriale di Frosinone di diniego di riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria), come pure di quello di riconoscimento della protezione umanitaria.
Con decreto depositato il 12 luglio 2018, il Tribunale romano ha rigettato il ricorso.
2.- Il Tribunale ha osservato che il richiedente “non ha rappresentato alcuna forma di persecuzione per le motivazioni contemplate dalla Convenzione di Ginevra”; che lo stesso non ha indicato situazioni ricollegabili alle fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); che l’attuale situazione sociale e politica del Gambia non integra gli estremi prescritti dal detto art. 14, lett. c); che, in punto di protezione umanitaria, “nessuna specifica ragione di vulnerabilità è stata allegata dal richiedente”.
3.- Avverso questo provvedimento, ricorre J.M., con ricorso affidato a un motivo di cassazione.
Il Ministero non ha svolto attività difensive nel presente grado di giudizio.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.- Il motivo di ricorso è stato rubricato “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5”.
Ad avviso del ricorrente, il Tribunale non ha considerato che il ricorrente, “essendo straniero e non avendo la dovuta padronanza della lingua italiana, ha probabilmente usato termini diversi che hanno determinato una interpretazione diversa dei fatti riferiti”.
5.- Posto che per potere assumere effettiva rilevanza, il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve di necessità riguardare l’omesso esame di un fatto che risulti decisivo per l’esito in concreto del giudizio, il motivo addotto dal ricorrente è inammissibile.
Il motivo non indica, infatti, quali incomprensioni, lacune o equivoci abbia nei fatti comportato la scarsa dimestichezza del ricorrente nella lingua italiana.
6.- Il richiedente è stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 4 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019