Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26066 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 05/12/2011), n.26066

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6753-2010 proposto da:

A.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato

MANZI LUIGI, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore prò

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGFIESI 12,

presso l1 AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 76/13/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA del 22.4.08, depositata il 07/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito per il ricorrente l’Avvocato Manzi Federica (per delega avv.

Manzi Luigi) che insiste per l’accoglimento del ricorso.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. DESTRO CARLO

che si riporta alla relazione scritta.

Fatto

OSSERVA

Rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

” A.G. ricorre contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Liguria, confermando la decisione di primo grado, ha respinto il suo ricorso avverso una cartella esattoriale avente ad oggetto gli importi dovuti e non versati a seguito della domanda di condono da lui presentata ai sensi della L. n. 413 del 1991 per l’anno di imposta 1987. La Commissione Tributaria Regionale aveva disatteso l’eccezione del contribuente di decadenza dell’Ufficio dalla pretesa tributaria ex L. n. 413 del 1991, art. 39, comma 3, e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, argomentando che tali norme non erano applicabili nella fattispecie, in quanto la cartella impugnata non era stata emessa a seguito di una liquidazione ex D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, bensì in esecuzione della sentenza n. 149 del 21.7.05, passata in giudicato, della Commissione Tributaria Provinciale di Genova, la quale – adita dal contribuente con una domanda di rimborso delle somme pagate in eccesso rispetto a quanto dovuto per il condono – aveva disposto che l’Ufficio rimborsasse al contribuente la somma di Euro 70.951,41, maggiorata di interessi legali, e contestualmente emettesse “nuova cartella per gli importi dovuti a seguito della domanda di condono e mai versati”. Il ricorso si fonda su un solo motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 5, con cui censura l’insufficiente motivazione circa il fatto decisivo controverso consistente nella portata del giudicato della sentenza n. 149/05 Commissione Tributaria Provinciale di Genova.

Secondo il ricorrente – dovendosi escludere che il giudice tributario abbia il potere di ordinare all’Ufficio l’emissione di una cartella di pagamento – la sentenza n. 149/05 andava intesa, anche alla luce della relativa motivazione, non nel senso che essa imponesse all’Ufficio l’emissione di una nuova cartella, ma nel senso che essa indicasse all’Ufficio quale avrebbe dovuto essere il corretto iter procedimentale per far valere il credito del Fisco, ove del medesimo sussistessero i presupposti concreti (tra i quali la tempestività del relativo esercizio).

Il motivo è manifestamente inammissibile, per due ragioni.

Il primo profilo di inammissibilità risiede nel difetto di autosufficienza; questa Corte ha infatti precisato (sent. 26627/06) che “l’interpretazione di un giudicato esterno può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena, nei limiti, però, in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, in forza del principio di autosufficienza di questo mezzo di impugnazione, con la conseguenza che, qualora l’interprelazione che abbia dato il giudice di merito sia ritenuta scorretta, il predetto ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, atteso che il solo dispositivo non può essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale”.

Nella specie, il ricorrente censura la sentenza gravata perchè avrebbe interpretato la sentenza 149/05 della Commissione Tributaria Provinciale sulla base della sola lettera del relativo dispositivo (“dispone che l’Ufficio contestualmente emetta nuova cartella”), senza operare il necessario coordinamento tra dispositivo e motivazione; tuttavia, lo stralcio della motivazione della sentenza 149/05 che viene riportato nel ricorso (nelle ultime due righe di pagina 6 e nelle prime cinque righe di pag. 7) è del tutto insufficiente, per la sua esiguità (sette righe estrapolate dal contesto), per consentire alla Corte di cassazione di avere piena contezza dello sviluppo del ragionamento svolto nella sentenza 149/05 e, quindi, di verificare se, nella individuazione del senso complessivo del relativo decisum, la sentenza gravata sia incorsa nel vizio motivazionale censurato dal ricorrente.

Il secondo profilo di inammissibilità discende dal rilievo che il motivo non coglie la ratio decidendi della sentenza gravata, fraintendendo il significato delle espressioni ivi contenute.

Il ricorrente assume infatti che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe interpretato la sentenza della n. 149/05 della Commissione Tributaria Provinciale nel senso che quest’ultima avrebbe “imposto” all’Ufficio di emettere la cartella esattoriale impugnata e, per dimostrare l’erroneità di tale interpretazione, argomenta sulla insussistenza del potere de giudice tributario di ordinare all’Ufficio l’emissione di una cartella e sulla conseguente abnormità di un provvedimento giudiziale che contenesse tale ordine.

Sennonchè, la sentenza gravata non afferma in alcun modo che la sentenza 149/05 avrebbe “imposto” all’Ufficio di emettere la cartella esattoriale impugnata, ma afferma che la richiesta di pagamento “trae origine dalla sentenza 149/14/05” (pag. 2, rigo 8); che “nella parte dispositiva di detta sentenza era previsto non solo il rimborso di Euro 70.951,41 ma anche l’emissione da parte dell’Ufficio di una nuova cartella di pagamento per gli importi dovuti e mai versati a seguito della domanda di condono” (pag. 2, rigo 18); che l’Ufficio “non ha fatto altro che dare esecuzione ad una sentenza passata in giudicato” (pag. 2, rigo 22). Le espressioni ora trascritte dimostrano che, al contrario di quanto dedotto nel mezzo di ricorso, la sentenza gravata ha interpretato il decisum della sentenza 149/05 della Commissione Tributaria Provinciale non come un comando giudiziale rivolto all’Ufficio, ma come un accertamento (il giudicato sui quale copre anche la deducibile, ma non dedotta, eccezione di decadenza) del dritto del Fisco di riscuotere, mediante cartella esattoriale, gli importi dovuti dal contribuente a seguito della domanda di condono e non versati.

In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con declaratoria di inammissibilità del ricorso”;

che l’Agenzia delle Entrate è costituita con controricorso;

che la relazione è stata comunicata al P.M. e notificata alle parti;

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide le argomentazioni esposte nella relazione.

Ritenuto che le argomentazioni spese nella memoria depositata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2, non introducono elementi in grado di orientare il Collegio verso conclusioni diverse da quelle proposte nella relazione;

che, in particolare, deve confermarsi il rilievo del relatore sulla carenza di autosufficienza del ricorso, perchè l’argomento svolto nel paragrafo n. 3 della suddetta memoria ex 380 bis c.p.c. (secondo cui il brano della sentenza 149/05 non trascritto nel ricorso sarebbe ininfluente) non è concludente, posto che l’apprezzamento sulla rilevanza o irrilevanza di taluni brani di una sentenza passata in giudicato di cui si discuta la portata in un giudizio davanti alla Corte di cassazione compete alla Corte stessa, la quale, per effettuare tale apprezzamento, deve esser messa in grado di leggere la sentenza (mediante la relativa trascrizione nel ricorso) nella sua interezza;

che, quanto all’interpretazione della portata della sentenza 149/05, la chiara lettera del relativo dispositivo esclude che essa possa intendersi nel senso indicato dal ricorrente;

che pertanto il ricorso va rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla contro ricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 3.000, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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