Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26065 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/11/2020, (ud. 05/11/2020, dep. 17/11/2020), n.26065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19131-2019 proposto da:

GIAN.PA. SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato DRAGONI CORRADO;

– ricorrente –

contro

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MONTI PIER GIORGIO;

– controricorrente –

contro

V.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3110/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 17/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. SCODITTI

ENRICO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

GIAN.PA. s.r.l. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Forlì Agorà Wellness Club Società Sportiva Dilettantistica a r.l. e l’Associazione Sportiva Dilettantistica Filanda 26, ed i rispettivi legali rappresentanti V.V. e Va.Vi., nonchè S.F.. Espose l’attrice di avere con scrittura privata autenticata ceduto con riserva di proprietà ad Agorà l’azienda “Centro Benessere Psicofisico La Sorgente” per il prezzo complessivo di Euro 555.500,00, di cui Euro 300.000,00 per l’avviamento ed il restante importo per i beni mobili e di essersi avvalsa della clausola risolutiva espressa stante il mancato pagamento delle rate a partire da una certa epoca in poi. Aggiunse che Agorà aveva stipulato accordo di risoluzione consensuale con il proprietario dell’immobile ove era sita l’azienda, S.F., e che questi aveva poi locato l’immobile a Filanda 26. L’attrice chiese quindi l’accertamento di avvenuta risoluzione stragiudiziale della cessione di azienda, di subingresso di GIAN.PA nei contratti in corso dell’azienda e fra questi nella locazione dell’immobile, con declaratoria di nullità dell’accordo di risoluzione intervenuto fra Agorà e S.F., nonchè il risarcimento del danno. Il Tribunale adito accolse parzialmente le domande, condannando i convenuti in solido fra di loro al risarcimento del danno nella misura di Euro 300.000,00, e rigettando la domanda di declaratoria di avvenuto subingresso nella locazione dell’immobile.

Avverso detta sentenza proposero appello principale il S. ed appello incidentale il V.. Con sentenza di data 17 dicembre 2018 la Corte d’appello di Bologna accolse l’appello principale, condannando S.F. al pagamento della somma di Euro 81.000,00 oltre interessi, e rigettò l’appello incidentale. Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che ricorreva il concorso del S. nel complessivo disegno, di concerto con Agorà, volto a privare GIAN.PA dell’azienda e dell’avviamento, ma che la somma di Euro 300.000,00 corrispondeva al valore dell’avviamento come convenzionalmente determinato fra le parti del contratto di vendita con riserva della proprietà dell’azienda. Aggiunse che “di tale quantificazione non risulta tuttavia provata la corrispondenza all’effettivo valore di mercato dell’avviamento in oggetto e ne consegue pertanto l’inopponibilità ai terzi”. Osservò quindi che criterio applicabile era quello previsto dalla L. n. 392 del 1978, art. 34, sicchè il valore dell’avviamento al cui risarcimento il S. doveva essere condannato era pari a 18 mensilità del canone di locazione, e cioè Euro 81.000,00.

Ha proposto ricorso per cassazione GIAN.PA. s.r.l. in liquidazione sulla base di un motivo e resiste con controricorso S.F.. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2055 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che, una volta riconosciuto che il fatto dannoso era imputabile a più persone, non poteva essere limitato l’ammontare della responsabilità risarcitoria a carico del S., stante la regola della solidarietà ai sensi dell’art. 2055 c.c..

Il motivo è inammissibile.

Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto sarebbe stato notificato in forma telematica con file “pdf” non nativo e privo di firma digitale anche nella relazione di notifica. Va premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione confezionato in formato “.pdf” e sottoscritto con firma digitale e non con sottoscrizione autografa allorchè l’originario ricorso, in formato analogico, e la procura che ad esso accede (quest’ultima sottoscritta in forma autografa), entrambi scansionati e firmati digitalmente, siano stati notificati a mezzo posta elettronica certificata e copia cartacea degli stessi, della relata di notifica, del messaggio di posta elettronica certificata e delle ricevute di accettazione e consegna risultino depositati in cancelleria, unitamente all’attestazione di conformità sottoscritta con firma autografa (Cass. n. 19434 del 2019). Nel caso di specie ricorre la firma digitale, come si ricava dall’estensione “.pdf.p7m” dei file allegati al messaggio di posta elettronica certificata di cui alla relazione di notifica del ricorso. L’estensione in oggetto è quella che indica l’avvenuta autenticazione con firma digitale.

La censura non coglie la ratio decidendi ed è quindi priva di decisività. L’ottica di valutazione della decisione impugnata va rovesciata rispetto a quella assunta con il motivo di ricorso. Non è che il danno sia stato quantificato in Euro 300.000, con una limitazione di responsabilità risarcitoria in favore del S.. E’ stato invece il danno quantificato in Euro 81.000,00, salvo la specifica responsabilità contrattuale della cessionaria dell’azienda. Ha affermato il giudice di appello che non c’è prova che il valore di mercato dell’avviamento corrisponda ad Euro 300.000,00. Il valore dell’avviamento è stato quindi quantificato a fini risarcitori facendo applicazione del criterio di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 34. Soltanto nei confronti della cessionaria dell’azienda è stato riconosciuto l’importo eccedente la misura quantificata del danno in forza della specifica responsabilità contrattuale (si parla di “inopponibilità ai terzi” della determinazione convenzionale dell’avviamento). Essendo stata impugnata la statuizione di primo grado sul punto dal S., in favore di questi il giudice di appello ha riconosciuto l’effettivo ammontare del danno risarcibile nei termini dallo stesso indicati nell’atto di appello quale istanza subordinata.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA