Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26065 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 15/10/2019), n.26065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14540-2018 proposto da:

S.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SESTO RUGO 23,

presso lo studio dell’avvocato TAVERNITI BRUNO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASTRANGELO VINCENZO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1974/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 27/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DOLMETTA

ALDO ANGELO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Con ordinanza notificata in data 13 febbraio 2017, il Tribunale di L’Aquila ha respinto il ricorso presentato da S.E., cittadino gambiano, avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Bari di diniego di riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria), come pure di quello di riconoscimento della protezione umanitaria.

Proposta impugnazione nei confronti di questa ordinanza, la Corte di Appello di L’Aquila la ha respinta, con sentenza depositata il 27 ottobre 2017.

2.- Ha rilevato, in particolare, la Corte territoriale che, “pur ritenendo del tutto credibile la narrazione” del richiedente, “nè la vicenda personale, nè la situazione attuale del Gambia consentono di ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato”; che l’attuale situazione sociale e politica del Gambia non integra, secondo le fonti consultate, la situazione prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); che non sono presenti, nella fattispecie concreta, elementi tali giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria.

3.- Avverso questo provvedimento S.E. ha presentato ricorso per cassazione, articolandolo in quattro motivi.

Non ha svolto attività difensive il Ministero.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il ricorrente censura la decisione della Corte territoriale: (i) col primo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, “per non avere applicato alla vicenda il principio dell’onere probatorio attenuato”; (ii) col secondo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 4 e 10, per non avere tenuto in debita considerazione il fatto che “l’audizione innanzi alla Commissione è avvenuta in lingua mandinka, anzichè nella lingua madre del S.”; (iii) col terzo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non avere considerato che in Gambia “persistono da anni aspri e violenti conflitti di carattere etnico-religioso”; (iv) col quarto motivo, per violazione dell’art. 10 Cost., comma 3, per non avere “statuito nè motivato circa la domanda di asilo costituzionale”.

5.- Il ricorso è inammissibile.

In proposito va rilevato, in particolare, come il ricorrente si limiti a svolgere una serie di enunciati di tratto meramente generico.

Così non adduce quali incomprensioni o lacune abbia in concreto portato lo svolgimento dell’audizione in lingua diversa da quella propria da quella del richiedente, anche tenuto conto che la Corte ha ritenuto verosimile il racconto.

Nè vengono indicate le fonti da cui il ricorrente trae l’assunto di pervasivi scontri di carattere etnico-religioso (affidandosi al nudo richiamo di “numerosi siti internet” e della “stampa internazionale”). A fronte di un’analisi della Corte territoriale, che si manifesta particolarmente nutrita nel riferirsi a fonti attendibili e aggiornate.

D’altro canto, il ricorrente nemmeno indica su cosa avrebbe dovuto concentrarsi l’ulteriore attività istruttoria di cui lamenta la mancanza.

Va aggiunto che la sentenza impugnata ha considerato distintamente sia il tema del diritto di rifugio, sia il tema della protezione sussidiaria, sia il tema della protezione umanitaria, sì che non è stato lasciato scoperto nessuno spazio normativo di cui al diritto di asilo ex art. 10 Cost., comma 3 (cfr. Cass., 4 agosto 2016, n. 16362).

6.- Il richiedente è stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

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