Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26065 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 05/12/2011), n.26065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 691-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE TEATRO LIRICO GIUSEPPE VERDI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 103/11/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TRIESTE del 16.12.09, depositata il 22/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VALITUTTI ANTONIO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO

DESTRO.

Fatto

OSSERVA

La Corte;

– rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“La CTR del Friuli Venezia Giulia ha accolto l’appello delle Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di Trieste disponendo il rimborso IVA 1998/99.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione f ma non è riuscita a notificarlo nel termine annuale. Ha chiesto la fissazione di un nuovo termine per la notifica.

La richiesta non può essere accolta. Secondo i principi affermati nella massima delle SS.UU. n. 17352/09, che ha modificato quanto affermato da SS.UU. n. 3818/09, trascritta nell’istanza, la parte, che non sia riuscita a notificare l’atto nel termine perentorio per circostanze non imputabili ad essa, ha l’onere di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio in un termine ragionevolmente contenuto, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allargamento dei tempi del giudizio. A questi principi non si è attenuta la parte, consegue che il suo ricorso va dichiarato inammissibile”. – che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

– che non sono state depositate conclusioni scritte dal P.M., nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, e pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione; dichiara inammissibile il ricorso;

nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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