Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26064 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/11/2020, (ud. 05/11/2020, dep. 17/11/2020), n.26064

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18322-2019 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA 217, presso lo studio dell’avvocato FALIVENE FILIPPO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AUTOQUATTRO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE AMERICA 111, presso lo

studio dell’avvocato PATELLA VALENTINA, rappresentata e difesa

dall’avvocato PITONI ROMINA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1823/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. SCODITTI

ENRICO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

F.M. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Rieti Autoquattro s.r.l. chiedendo la condanna alla restituzione della somma di Euro 48.000,00, o la diversa somma ritenuta provata, ed in subordine ai sensi dell’art. 2041 c.c.. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello il F.. Con sentenza di data 18 marzo 2019 la Corte d’appello di Roma rigettò l’appello.

Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che il quarto motivo di appello, avente ad oggetto la dichiarazione su rilievo d’ufficio della nullità delle promesse di pagamento, ed il quinto motivo, avente ad oggetto l’accertamento dell’obbligo della società appellata di restituire l’importo di Euro 33.636,00 corrisposto in base alla cartella di pagamento per IVA, non essendo il F. tenuto al pagamento dell’imposta, erano inammissibili in quanto relativi a domande mai proposte nel giudizio di primo grado.

Ha proposto ricorso per cassazione F.M. sulla base di due motivi e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’improcedibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la parte ricorrente che la domanda per il minor importo di Euro 33.636,00 era stata proposta nell’originario atto di citazione di primo, considerando il riferimento nel petitum alla “diversa somma ritenuta dovuta o di giustizia” (presente anche nella memoria ai sensi dell’art. 183 c.p.c., n. 1 e nell’atto di appello) ed il riferimento nella causa petendi alla circostanza che, ammesso e non concesso vi fosse una responsabilità del F. quale consulente fiscale, egli sarebbe stato tenuto eventualmente al pagamento delle sanzioni e degli interessi, e non certo al pagamento dell’imposta, pari ad Euro 33.636,00, cui era tenuta esclusivamente la società.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 112 c.p.c., art. 1421 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la parte ricorrente, in relazione alla questione della nullità della promessa di pagamento, che agli atti non vi era prova certa del rapporto professionale fra il F. e la società Autoquattro in relazione all’attività per cui è causa e che la nullità è rilevabile d’ufficio.

Il ricorso è improcedibile. Nel ricorso si afferma che la sentenza impugnata è stata notificata in data 9 aprile 2019. Il ricorrente ha però omesso di depositare la relazione di notificazione (anche in copia informe, ove si tratti di notifica telematica, essendo subordinato l’effetto sanante del mancato disconoscimento alla produzione della copia informe e non potendo inoltre produrre effetti sananti il deposito di asseverazione di conformità all’originale in mancanza del tempestivo deposito della copia informe – cfr. Cass. Sez. U. n. 8312 del 2019; conforme Cass. n. 3466 del 2020); nello stesso indice dei documenti allegati al ricorso, a pag. 15 di quest’ultimo, non si fa menzione del deposito della notificazione della sentenza, si dà atto del deposito della sola copia autentica della sentenza, risultante effettivamente dagli atti (mentre nel separato elenco dei documenti si parla di originale notificato della sentenza impugnata).

Il deposito nel termine di giorni venti dalla notificazione del ricorso della relazione di notificazione della sentenza è previsto a pena di improcedibilità del ricorso medesimo ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2. Non è pertanto sufficiente il deposito di copia autentica della sentenza impugnata (adempimento effettuato dal ricorrente come si è detto), ma è richiesto anche dalla legge il deposito della relazione di notifica della sentenza, ove avvenuta.

Non può peraltro farsi riferimento alla c.d. prova di -resistenza; (Cass. 17066/13) posto che la sentenza è stata pubblicata in data 18 marzo 2019 ed il ricorso è stato notificato in data 7 giugno 2019. Non rileva infine il richiamo nel controricorso, laddove si elencano i documenti depositati, alla relazione di notifica della sentenza impugnata, sia perchè il deposito del controricorso è avvenuto oltre il termine sopra richiamato (il ricorso è stato notificato in data 7 giugno 2019, mentre il controricorso è stato depositato in data 2 agosto 2019), sia perchè la relazione, benchè menzionata, non risulta depositata.

Con la memoria il ricorrente ha prodotto la copia già depositata dell’elenco documenti e copia della relazione di notifica a mezzo posta della sentenza. L’elenco in questione, che si è già detto contenente la mera menzione originale notificato della sentenza, non reca la sottoscrizione del funzionario di cancelleria e dunque è privo di rilievo, mentre la nota di deposito sottoscritta dal funzionario non menziona la relazione di notificazione della sentenza. Il deposito con la memoria della relazione di notifica è pertanto tardivo.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; e ne va disposta la chiesta distrazione.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara l’improcedibilità del ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore della procuratrice anticipataria e che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

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