Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26064 del 16/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 16/12/2016, (ud. 17/11/2016, dep.16/12/2016),  n. 26064

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22200-2012 proposto da:

L.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BALDO DEGLI UBALDI 71, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO

MORICHI, rappresentato e difeso dall’avvocato RENATO LANFRANCONI;

– ricorrente –

contro

B.R., A.M., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA VITTORIO LOCCHI 6, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO

PIZZI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI

FERRARIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2146/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito l’Avvocato L.;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI CARMELO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’avvocato L.R., sulla base del parere reso dal proprio Consiglio dell’ordine, otteneva dal Tribunale di Milano nei confronti dei propri clienti coniugi A.M. e B.R. decreto ingiuntivo per l’importo di Euro 14.145,28.

L’attività professionale a base del decreto concerneva prestazioni inerenti l’assistenza in una causa svoltasi davanti al Tribunale di Monza, volta a far conseguire a A.M. e B.R., promissari acquirenti di un appartamento, il trasferimento della proprietà dello stesso bene, stante l’inerzia del promittente venditore alla stipula del definitivo. A.M. e B.R. proponevano opposizione al decreto monitorio con atto del 27 ottobre 2006, chiedendone la revoca oltre che il risarcimento del danno, viste le inadempienze in cui il legale era incorso nell’espletamento dell’incarico. Gli opponenti, in particolare, deducevano che l’avvocato L. non avesse mai inviato al promittente venditore la diffida stragiudiziale che si era obbligato a redigere, avesse iniziato la causa circa sei mesi dopo il conferimento del mandato alle liti, non avesse trascritto la domanda, non avesse eletto domicilio nel circondario dell’adito tribunale, non avesse dato atto nelle sue difese dell’offerta della controprestazione da parte dei promissari acquirenti ed anzi avesse richiesto la condanna del promittente venditore alla cancellazione dell’ipoteca iscritta sull’immobile, avesse chiesto alla prima udienza di trattazione l’immediato rinvio per le conclusioni, non avesse informato i clienti della proposta transattiva formulata dalla controparte nè degli sviluppi del processo, limitandosi a comunicare loro la notizia del rigetto della domanda dopo tre mesi dal deposito della sentenza. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 28 luglio 2009, revocava il decreto ingiuntivo e, ritenuta la responsabilità professionale dell’avvocato L. per i fatti di causa, condannava lo stesso al risarcimento dei danni in favore di A.M. e B.R., liquidati in complessivi Euro 4.520,00.

L’avvocato L. proponeva appello, mentre A.M. e B.R. avanzavano gravame incidentale in ordine alla quantificazione dei danni ed alla revoca della cancellazione ordinata dal Tribunale ai sensi dell’art. 89 c.p.c. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 2146/2011 del 14 luglio 2011, rigettava l’appello principale e, in parziale accoglimento dell’appello incidentale, revocava unicamente l’ordine di cancellazione ex art. 89 c.p.c.. In particolare, la Corte d’Appello escludeva l’improcedibilità dell’opposizione ai sensi dell’art. 647 c.p.c., essendo stato l’opposto citato a comparire per l’udienza del 31 gennaio 2007, a fronte di opposizione notificata il 27 ottobre 2006.

Inoltre, la Corte di Milano riscontrava la sussistenza della responsabilità professionale dell’avvocato L. sia per l’omesso invio della diffida stragiudiziale, sia per l’omessa informazione dei clienti sugli sviluppi della lite e sulla proposta transattiva, sia, essenzialmente, per la mancata allegazione dell’offerta della controprestazione. La Corte d’Appello negava, poi il carattere offensivo di alcune espressioni contenute negli scritti difensivi degli opponenti a decreto ingiuntivo e perciò revocava l’ordine di cancellazione, mentre confermava l’importo dei danni stimato in primo grado.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano l’avvocato L.R. ha proposto ricorso articolato in quattro motivi, cui resistono con controricorso A.M. e B.R.. Il ricorrente L.R. ha presentato due memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c., la prima in data 7 novembre 2016 e la seconda in data 11 novembre 2016, mente i controricorrenti hanno presentato memoria il 2 novembre 2016.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che il ricorso in esame ha ad oggetto sentenza depositata il 14 luglio 2011, sicchè, nonostante il ricorrente abbia fatto frequente riferimento all’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, e contenente la previsione della formulazione del quesito di diritto come condizione di ammissibilità del ricorso per cassazione, tale norma non è più operante in questo procedimento “ratione temporis”, attesa l’abrogazione disposta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47. La redazione dei quesiti di diritto ai sensi dell’abrogato art. 366-bis c.p.c. non rende, tuttavia, per ciò solo inammissibile, nè nullo, il ricorso, trattandosi di elementi sovrabbondanti, ma privi di riflesso negativo su quelli essenziali (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16122 del 21/09/2012).

E’ poi da ritenere ammissibile anche la seconda memoria presentata dal ricorrente in data 11 novembre 2016, atteso che l’art. 378 c.p.c. autorizza le parti a presentare le “loro memorie” non oltre cinque giorni prima dell’udienza, sicchè la norma non consente di affermare che il deposito di una prima memoria implichi consumazione della facoltà di difesa scritta, e quindi non preclude la possibilità per la stessa parte di procedere alla presentazione, purchè nel termine indicato, di una seconda memoria (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4177 del 19/02/2008).

1. Il primo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 645 c.p.c., comma 2 e art. 647 c.p.c., dovendosi intendere comunque ridotti alla metà i termini di costituzione dell’opponente, alla stregua della decisione resa da Cass. Sez. U, Sentenza n. 19246 del 09/09/2010.

Il primo motivo di ricorso è del tutto infondato.

In applicazione della norma di interpretazione autentica dell’art. 165 c.p.c., comma 1, dettata dalla L. 29 dicembre 2011, n. 218, art. 2, ed applicabile ai procedimenti in corso, quale quello in esame, la riduzione alla metà del termine di costituzione dell’opponente si applica solo se questi abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’art. 163-bis c.p.c., comma 1, (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2242 del 16/02/2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7792 del 17/05/2012; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6989 del 20/03/2013). Avendo, nel presente giudizio, gli opponenti citato l’opposto a comparire per l’udienza del 31 gennaio 2007, notificandogli l’opposizione il 27 ottobre 2006, e dunque assegnandogli un termine di comparizione non inferiore a quello dell’art. 163-bis c.p.c., comma 1, non operava la dimidiazione del termine di costituzione dell’opponente, nè quindi ricorrono i presupposti per l’eccepita improcedibilità dell’opposizione perchè iscritta a ruolo oltre il quinto giorno successivo alla notificazione dell’atto di opposizione.

2. Il secondo motivo di ricorso deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in quanto la domanda ex art. 2932 c.c., proposta dai coniugi A.M. e B.R., era stata rigettata dal Tribunale di Monza per inadempimento degli stessi ai loro obblighi contrattuali di accollo della quota di mutuo fondiario, e non per la mancata offerta della controprestazione.

Il terzo motivo di ricorso (numerato peraltro nuovamente col 2) denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 c.c., comma 2. Il motivo insiste sulla superfluità dell’offerta della controprestazione, visto il mancato accollo del mutuo da parte dei promissari acquirenti e il reciproco inadempimento della società promittente venditrice.

Il secondo ed il terzo motivo, che per la loro connessione vanno trattati unitariamente, sono infondati.

Come già più volte affermato da questa Corte, il professionista, nella prestazione dell’attività professionale, sia questa configurabile come adempimento di un’obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato, a norma dell’art. 1176 c.c., ad usare la diligenza del buon padre di famiglia; la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale (del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve, salvo che, a norma dell’art. 2236 c.c. la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà) e, in applicazione del principio di cui all’art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso. E’ altrettanto consolidato l’orientamento di questa Corte secondo cui, allorchè il cliente deduca, come nella specie, la responsabilità civile del professionista, egli è tenuto a provare di aver sofferto un danno e che questo è stato causato dall’insufficiente o inadeguata attività del professionista (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2638 del 05/02/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22376 del 10/12/2012; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12354 del 27/05/2009).

Nella specie, la Corte d’Appello di Milano, con apprezzamento di fatto spettante al giudice di merito e congruamente motivato, e perciò non sindacabile in sede di legittimità, ha rinvenuto la responsabilità dell’avvocato L. per l’inesatto o mancato compimento di plurime attività difensive, quali la mancata redazione della diffida ad adempiere da inviare al promittente venditore, l’omessa informativa dei clienti sullo svolgimento del processo e sulla proposta di transazione proveniente dalla controparte, e l’omessa offerta della controprestazione agli effetti del conseguimento della pronuncia ex art. 2932 c.c. Da ciò la Corte di Milano ha ravvisato la responsabilità risarcitoria dell’avvocato, riconducendo al non corretto adempimento della prestazione professionale l’evento produttivo del pregiudizio lamentato dai clienti, consistente nel rigetto della domanda da parte del Tribunale di Monza.

Col secondo e col terzo motivo di censura, il ricorrente intende contrapporre una propria lettura delle risultanze processuali del giudizio svoltosi davanti al Tribunale di Monza diversa da quella prescelta dalla Corte d’Appello, in maniera da indurre questa Corte a negare l’efficacia causale della mancata offerta della controprestazione con riferimento all’esito negativo di quella causa, nella quale egli prestò assistenza ai clienti A.M. e B.R., così sollecitando un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dai giudici di merito, attribuzione che esula dai limiti del sindacato di legittimità.

Si consideri pure che tale sindacato sulle risultanze apprezzate dai giudici di merito è ancor più impedito a questa Corte dalla circostanza che il ricorrente non ha riportato in ricorso, come prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, lo specifico contenuto delle domande da lui formulate nelle difese svolte davanti al Tribunale di Monza, come anche della motivazione della sentenza di quello stesso giudice che pervenne al rigetto della pretesa ex art. 2932 c.c. vantata da A.M. e B.R..

La decisione impugnata, sul punto della responsabilità professionale dell’avvocato L., si fonda, come visto, su almeno tre concorrenti profili, tra loro distinti ed autonomi seppur concorrenti, ciascuno dei quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, mentre il secondo ed il terzo motivo di ricorso si soffermano unicamente su uno di essi.

In particolare, se è vero che le obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale costituiscono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, allorchè un avvocato accetti l’incarico di svolgere un’attività stragiudiziale consistente nella predisposizione e dell’inoltro di una diffida ad adempiere, la prestazione oggetto del contratto non costituisce un’obbligazione di mezzi, e, in applicazione del parametro della diligenza professionale (art. 1176 c.c., comma 2), sussiste la responsabilità dell’avvocato che abbia del tutto omesso di adempiere siffatta obbligazione. D’altro canto, l’accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto, avente per oggetto il trasferimento della proprietà di cosa determinata, postula, per espressa previsione dell’art. 2932 c.c., comma 2, che l’attore esegua la sua prestazione, o ne faccia offerta nei modi di legge, sicchè è logico argomentare che sussista un rapporto di causalità tra la condotta difensiva dell’avvocato che non espliciti l’offerta della prestazione corrispettiva, nè deduca che i propri assistiti abbiano già eseguito la stessa, e l’esito negativo del giudizio di cui all’art. 2932 c.c., trattandosi di un fatto costitutivo della pretesa di trasferimento della proprietà “ope iudicis” (arg. da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2217 del 30/01/2013; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7409 del 11/05/2012).

3. Il quarto motivo del ricorso dell’avvocato L.R. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 89 c.p.c., comma 2, avendo la Corte d’Appello disatteso l’istanza di cancellazione delle espressioni offensive contenute nelle difese di controparte.

Il motivo di censura è privo di fondamento.

La Corte d’Appello di Milano ha sostenuto che le espressioni adoperate nelle difese degli opponenti a decreto ingiuntivo, riportate nella sentenza, fossero ridondanti ed eccessivamente colorite, ma comunque inquadrabili nella dialettica processuale, in quanto dirette a dimostrare la scarsa attendibilità delle avverse tesi difensive.

Va allora qui ribadito che la cancellazione di frasi o parole ingiuriose contenute negli scritti difensivi è comunque rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, che può disporla anche d’ufficio a norma dell’art. 89 c.p.c., mentre l’istanza di cancellazione costituisce una mera sollecitazione per l’esercizio dell’anzidetto potere discrezionale, di guisa che non può formare oggetto di ricorso per cassazione l’omesso esercizio del suddetto potere (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22186 del 20/10/2009; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12035 del 12/09/2000).

4. Conseguono il rigetto del ricorso e la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione in favore dei contro ricorrenti, nell’ammontare liquidato in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016

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