Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26064 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 15/10/2019), n.26064

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12736-2018 proposto da:

E.T., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati SEREGNI MASSIMO CARLO, ARESI TIZIANA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 15114/2017 del TRIBUNALE di BRESCIA,

depositato il 19/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DOLMETTA

ALDO ANGELO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- E.T., cittadino nigeriano (Abuja Federal), ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Brescia avverso la decisione della Commissione territoriale di diniego di riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria), come pure di quello di riconoscimento della protezione umanitaria.

Con decreto depositato il 19 marzo 2018, il Tribunale lombardo ha rigettato il ricorso.

2.- Il Tribunale ha ritenuto che il richiedente “non abbia provato i fatti posti alla base della domanda di protezione internazionale”.

In proposito, ha evidenziato in particolare che “molteplici” sono gli “elementi contraddittori del narrato”; che, se “si può ben comprendere che il richiedente fosse timoroso nel manifestare la propria omosessualità”, tuttavia “omettere particolari, peraltro non richiesti, sulla propria sessualità è cosa ben diversa dall’inventare l’esistenza di un coniuge”; che la “che la negazione di aver prestato servizio militare trova labile giustificazione nel timore del richiedente che l’abbandono del servizio militare in Nigeria potesse essere valutato negativamente in Italia e costituisce prova di un atteggiamento decisamente spregiudicato nel rendere dichiarazioni”; “la descrizione dell’episodio che ha portato all’arresto e alla fuga del richiedente è intrinsecamente poco coerente e in alcune parti chiaramente inattendibile”; che “a sostegno delle proprie dichiarazioni il richiedente ha prodotto una copia del The Nigeria Observer del 7 ottobre 2015”; che la “presenza dell’articolo sul sito internet del quotidiano conferma che tale E.T., arrestato con il proprio partner e accusato di omosessualità, è evaso in data 2 ottobre 2015”; che “non vi sono elementi per ritenere che il sign. E.T. menzionato nell’articolo sia l’odierno ricorrente”; che “il foglio e le quattro pagine di quotidiano da cui è costituito (pag. 11, 12, 21 e 22) e nel quale è inserito l’articolo de quo presenta tali e tante anomalie rispetto agli altri fogli e alle altre pagine da non potere essere autentico”.

Ciò rilevato, il Tribunale ha concluso affermando che “l’inattendibilità del richiedente determina il rigetto della domanda di accertamento dello status di rifugiato”; e che, d’altro canto, “il richiedente non ha chiesto il riconoscimento della protezione sussidiaria”.

3.- Avverso questa pronuncia E.T. ha presentato ricorso per cassazione affidandolo a due motivi. Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese nel presente grado di giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il ricorrente censura la decisione del Tribunale bresciano: (i) col primo motivo, per violazione della norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3; (ii) col secondo motivo, per violazione della norma del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 comma 3.

5.- Il primo motivo assume, in specie, la violazione, da parte del Tribunale, del dovere di cooperazione istruttoria.

“Riesce oggettivamente difficile” – così si argomenta “ravvisare in cosa si sarebbe sostanziata la cooperazione del Tribunale”; “di certo non si può definire tale la lunga disquisizione sul cartiglio, le virgole e i bordi arrotondati del quotidiano prodotto dal ricorrente. Cooperativo sarebbe stato, piuttosto, mandare una mail al giornale in questione con un PDF delle pagine e chiedere conferma in merito all’autenticità o meno di quanto prodotto”. “Superflue, sempre per le motivazioni di cui sopra, ulteriori considerazioni in merito alle osservazioni sulla presunta semplice omonimia del ricorrente con il soggetto di cui all’articolo. Sarebbe bastato mandare una mail in Nigeria per verificare l’attendibilità del ricorrente”.

6.- Il motivo non merita di essere accolto.

In proposito, va prima di tutto osservato che il giudizio di non credibilità del narrato del richiedente non si basa unicamente sulla valutazione di non autenticità dell’articolo che è stato prodotto dal ricorrente. In realtà, il giudizio compiuto dal Tribunale si fonda su un nutrito numero di circostanze oggettive – quali, in particolare, quelle relative allo stato di coniugio, al servizio militare e all’evento dell’arresto (come sintetizzate sopra, nel n. 2) -, che il ricorrente del tutto immotivatamente trascura di prendere in considerazione.

Va altresì rilevato che il dovere di cooperazione istruttoria seppur disancorante dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario (Cass. 14 novembre 2017, n. 26921) e per quanto concernente pure l’esame dei documenti prodotti dal richiedente (Cass., 19 aprile 2019, n. 11097) – si coniuga, nel sistema delineato nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, con una coerente attività del richiedente.

Non a caso, l’art. 3, comma 5, viene propriamente a imporre al richiedente di compiere “ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda”; nè certamente è un caso che il comma 1 di questa norma disponga che “il richiedente è tenuto a presentare… tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda”, per subito aggiungere che il relativo “esame è svolto in cooperazione con il richiedente”.

E’ chiaro, dunque, che il motivo di ricorso viene a travisare lo specifico sistema forgiato dall’ad, 3, dallo stesso cancellando l’apporto – e lo sforzo – cooperativo del richiedente che per contro costituisce parte integrante dello stesso. A fronte di un documento così peculiare come la copia del quotidiano prodotta (con “anomalie” concernenti, prima del resto, la stessa “impostazione grafica del quotidiano” e quindi di riscontro tutt’altro che disagevole), l’attività di dovuta cooperazione del richiedente non poteva mancare di (cercare) di contattare gli uffici del giornale nigeriano.

7.- Il secondo motivo assume che nella specie è presente il requisito del danno grave D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), che non è stato “rilevato dal Tribunale, sicchè l’impugnato decreto risulta sul punto, emesso ancora una volta in violazione/falsa applicazione di legge”.

8.- Il motivo è inammissibile.

Il Tribunale ha rilevato, infatti, che il richiedente non ha chiesto il riconoscimento della protezione sussidiaria; nè il ricorrente censura in un qualsivoglia modo la rilevazione compiuta dal decreto.

9.- In conclusione, il ricorso dev’essere respinto.

La circostanza che il Ministero non si sia costituito importa che non si debba provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

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