Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26063 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/11/2020, (ud. 05/11/2020, dep. 17/11/2020), n.26063

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17709-2019 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dagli avvocati SIMONA CIARDO, DANILO LORENZO;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 25,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA FASAN, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato DAVIDE PIACENTINI;

– controricorrente –

contro

V.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 523/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 25/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

SCODITTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

M.M. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Bergamo B.M. proponendo azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c. in relazione alla cessione di quota di immobile in favore di V.R.. Il Tribunale adito accolse la domanda. Avverso detta sentenza propose appello il B.. Con sentenza di data 25 marzo 2019 la Corte d’appello di Brescia rigettò l’appello.

Ha proposto ricorso per cassazione B.M. sulla base di due motivi e resiste con controricorso M.M.. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che mancava la consapevolezza del pregiudizio alle ragioni del creditore perchè la cessione in favore della moglie V.R. della quota pari al 50% della casa coniugale era stata ispirata dall’esclusiva volontà di regolare i rapporti patrimoniali fra i coniugi a seguito della separazione personale. Aggiunge che il M. aveva sciolto dal vincolo dei contratto di mutuo la V., originariamente anch’essa parte di quello.

Con il secondo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che il giudice di merito non aveva considerato che il giudizio avente ad oggetto il credito vantato dal M. nei confronti del B. si era svolto in violazione del contraddittorio non essendo venuto il secondo a conoscenza degli atti processuali, o comunque non avendone compreso la natura, in quanto collocato presso una comunità terapeutica per un programma di disintossicazione. Aggiunge che, a prescindere dal contratto di mutuo, la somma era stata utilizzata per un progetto nel settore della illuminotecnica mediante la costituzione di una società di cui era socio lo stesso M..

Il ricorso è inammissibile, prescindendo dal profilo dell’integrità del contraddittorio nei confronti dell’altra parte intimata alla luce di Cass. Sez. U. n. 6826 del 2010.

Il ricorso per cassazione cd. “assemblato” mediante integrale riproduzione di una serie di documenti, implicando un’esposizione dei fatti non sommaria, viola l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, ed è pertanto inammissibile (fra le tante Cass. 4 aprile 2018, n. 8245; 19 maggio 2017, n. 12641; 18 settembre 2015, n. 18363). Il ricorrente, dopo avere illustrato il contenuto dell’originario atto di citazione, si è limitato a trascrivere la comparsa di costituzione, il dispositivo della sentenza di primo grado, l’atto di appello e la sentenza di appello.

L’esposizione sommaria dei fatti deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che il ricorso per cassazione contenga l’indicazione sommaria, come prescrive la norma, delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.

Con riferimento alle difese in primo grado del convenuto, le ragioni di fatto e di diritto delle sentenze di merito ed il contenuto dell’atto di appello, il ricorso in esame è carente in quanto in relazione a tali fatti processuali il ricorrente, come è stato evidenziato, non ha svolto una sommaria esposizione, ma si è limitato all’assemblaggio degli atti processuali (e per la sentenza di primo grado si è limitato ad indicare il contenuto del dispositivo).

E’ appena il caso di aggiungere che si palesano ragioni di inammissibilità anche con riferimento ai singoli motivi di ricorso. Il primo motivo, sotto le spoglie di una denuncia per violazione di norma di diritto, attiene in realtà al giudizio di fatto e richiede un sindacato di merito in ordine all’esistenza della consapevolezza del pregiudizio alle ragioni del creditore che è precluso nella presente sede di legittimità. Quanto al secondo motivo va rammentato che nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 10 marzo 2014, n. 5528; 27 settembre 2016, n. 19001; 22 dicembre 2016, n. 26774). Alla luce dell’evidenziata assenza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è di tutta evidenza il mancato assolvimento dell’onere in discorso.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

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