Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26063 del 16/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 16/12/2016, (ud. 29/09/2016, dep.16/12/2016),  n. 26063

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 11361/2015 proposto da:

MTL DI M.L. E T. SNC, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ANTON GIULIO BARRILI 49, presso lo studio dell’avvocato

DANIEL DE VITO, rappresentata e difesa dall’avvocato VALERIO FREDA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso. AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè

sul ricorso 11361/2015 proposto da:

MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso. AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

contro

MTL DI M.L. E T. SNC;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3905/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 02/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

uditi gli Avvocati Freda e Tortora;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, il quale ha concluso per il

rigetto dei ricorsi.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La M.T.L. di M.L. e T. s.n.c. proponeva opposizione davanti al Tribunale di Ariano Irpino avverso l’ordinanza ingiunzione n. 74985, notificata il 9 febbraio 2010, con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze le aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 22.115,00 per avere effettuato transazioni finanziarie in contanti, senza il tramite di intermediari abilitati, in violazione del D.L. n. 143 del 1991, art. 1, conv. in L. n. 197 del 1991.

All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Ariano Irpino con la sentenza n. 558/2010 del 16 dicembre 2010, accoglieva l’opposizione, ritenendo estinta la sanzione ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 14, per l’omessa notifica del verbale di accertamento e contestazione dell’illecito e conseguente prescrizione L. n. 689 del 1981, ex art. 28.

Avverso tale sentenza proponeva appello il Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiedendone l’integrale riforma.

Si costituiva la M.T.L. di M.L. e T. s.n.c. che insisteva per la conferma della sentenza appellata, proponendo, a sua volta, appello incidentale, in ordine alla insussistenza delle violazioni.

La Corte d’Appello di Napoli con la sentenza n. 3905 del 2 ottobre 2014, accoglieva l’appello principale, rigettando l’opposizione proposta dalla M.T.L. di M.L. e T. s.n.c. e respingeva l’appello incidentale. I giudici del gravame escludevano, tra l’altro, la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 14, ritenendo provato documentalmente che il verbale di contestazione del 25 gennaio 2005 – che identificava come responsabili della violazione la società ed il suo rappresentante M.L. – fosse stato notificato l’8 febbraio 2005 nei confronti della società M.T.L. e, per essa, del rappresentante M.. I giudici d’appello superavano pure l’eccezione di violazione della L. n. 689 del 1981, art. 6, (essendosi proceduto nei confronti della società, coobbligata in solido con l’autore materiale dell’infrazione, pur non essendosi, in realtà, irrogato sanzione a quest’ultimo per intervenuta decadenza).

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso M.T.L. di M.L. e T. s.n.c., articolandolo su otto motivi. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale articolato in due motivi. Il primo motivo del ricorso principale denuncia omesso esame circa un fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quanto alla motivazione resa dalla Corte d’Appello per l’accoglimento dell’appello del Ministero in ordine alla notificazione del verbale di contestazione del 25 gennaio 2005.

Il secondo motivo di ricorso della M.T.L. di M.L. e T. s.n.c. denuncia violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, con riferimento all’art. 2943 c.c., circa il riconoscimento dell’efficacia interruttiva del decorso della prescrizione quinquennale attribuito alla lettera di convocazione del 22 settembre 2009 indirizzata a tale Ma.Al..

Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione della L. n. 689 del 1981, artt. 6, 7 e 14. Si assume che, essendosi estinta la sanzione per intervenuta decadenza nei confronti di M.L., suo autore materiale, in ragione del principio di personalità della sanzione stessa, non potesse risponderne la sola società coobbligata, a differenza di quanto affermato dalla Corte di merito.

Con il quarto motivo di ricorso si denunzia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tre le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quanto allo specifico motivo di appello incidentale con cui la M.T.L. di M.L. e T. s.n.c. aveva dedotto che il giudice di primo grado non si era pronunciato sul motivo di opposizione concernente la prova delle violazioni accertate dalla Guardia di Finanza.

Il quinto motivo denunzia la violazione del D.L. n. 143 del 1991, art. 1, comma 1, art. 4 commi 1 e 2, e art. 6, commi 1 e 4 bis, in relazione al disposto di cui all’art. 106 TUB, con riguardo alla configurabilità dell’illecito contestato.

Il sesto motivo denunzia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione al mancato riconoscimento della carenza dell’elemento soggettivo ovvero della sussistenza di un errore scusabile.

Il settimo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, con riguardo alle circostanze di cui al precedente motivo.

Con l’ottavo motivo si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in quanto la ricorrente, con un motivo di appello incidentale, aveva reiterato la richiesta di riduzione della sanzione per l’ipotesi di accoglimento dell’appello.

Il primo motivo del ricorso incidentale del Ministero dell’Economia e delle Finanze denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2943 c.c., perpetrata dalla Corte d’Appello di Napoli, per aver ritenuto intempestiva la notifica dell’ordinanza ingiunzione.

Il secondo motivo del ricorso incidentale deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., avendo la Corte d’Appello di Napoli ravvisato sufficienti motivi per giustificare l’integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio

III. Il terzo motivo del ricorso principale, pertanto, pone la questione se, essendo intervenuta l’estinzione della sanzione amministrativa per intervenuta decadenza nei confronti di M.L., suo autore materiale, di essa potesse comunque risponderne la sola società coobbligata.

Sulla questione di diritto dell’autonomia e della distinzione delle posizioni del trasgressore e dell’obbligato solidale, agli effetti della L. n. 689 del 1981, artt. 6 e 14,ovvero dell’ammissibilità che l’obbligo della persona giuridica permanga anche senza che più sussista l’obbligo dell’autore materiale della violazione, risultano precedenti decisioni in senso difforme di questa Corte.

Invero, secondo un primo orientamento, l’estinzione dell’obbligazione dell’autore materiale dell’infrazione comporta ex se anche l’esclusione dell’obbligazione gravante sull’obbligato solidale, dovendosi riconoscere carattere principale all’obbligazione incombente sul primo dei due soggetti, nonchè un rapporto di accessorietà e dipendenza alla posizione del secondo (in tal senso, Cass. Sez. L, Sentenza n. 26387 del 03/11/2008; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23871 del 15/11/2011).

Un’opposta interpretazione afferma che il vincolo intercorrente, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 3, tra l’autore materiale della violazione e la persona giuridica di cui è prevista la responsabilità solidale, assume rilevanza nel solo caso in cui l’Amministrazione se ne avvalga in concreto, agendo contro ambedue gli obbligati oppure contro uno o l’altro di essi. Tale vincolo di solidarietà non assumerebbe, quindi, rilevanza nell’ipotesi in cui l’Amministrazione proceda alla contestazione nei confronti dell’uno o dell’altro degli obbligati, rimanendo l’effetto estintivo della pretesa sanzionatoria limitato al soggetto nei cui riguardi non sia stata eseguita la notifica, come stabilisce la L. n. 689 del 1981, art. 14, u.c.) (così Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16661 del 27/07/2007; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7884 del 06/04/2011). Sempre muovendo dalla premessa che l’effetto estintivo della pretesa sanzionatoria (tranne che nell’ipotesi di morte del contravventore) è limitato, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 14, u.c., al soggetto nei cui confronti non sia stata eseguita la notifica nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, si è pure aggiunto che l’obbligato solidale per la sanzione amministrativa non equivale a un obbligato solidale nell’ipotesi d’insolvibilità del condannato, dovendosi riconoscere l’autonomia della posizione dei due obbligati (l’una obbligazione essendo destinata a sussistere anche se l’altra si è estinta) (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4342 del 21/02/2013).

Atteso che l’evidenziato contrasto investe i principi generali dell’illecito amministrativo, il Collegio ritiene opportuno rimettere gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

PQM

La Corte dispone la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016

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