Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26063 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 05/12/2011), n.26063

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8615-2010 proposto da:

ELIFLY SPA (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso

lo studio dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CARACCIOLI IVO, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– resistente –

e contro

AGENZIA DELLE DOGANE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 64/5/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONAL di PERUGIA del 16.9.09, depositata il 04/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito per la ricorrente l’Avvocato Claudio Lucisano che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. DESTRO CARLO

che si riporta alla relazione scritta.

La Corte:

Fatto

OSSERVA

– Rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “La CTR dell’Umbria ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Dogane nei confronti di Eurofly s.p.a. confermando atti di contestazione e avvisi di pagamento per violazione delle norme sulle accise sui carburanti.

Ha motivato la decisione ritenendo che una fattura emessa nel 2004 per un volo del 2002 ed un contratto con la Regione Calabria non provassero che i voli svolti negli anni 2000, 2001 e 2002 fossero in esenzione da accise. Ha ritenuto, inoltre, che il giudicato penale favorevole alla società non avesse incidenza sul giudizio tributario. Ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi la contribuente, l’Agenzia delle Dogane non si è costituita.

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, per non avere ritenuto esenti da accise sui carburanti voli che non erano da diporto o diretti.

La censura non è pertinente alla ratio decidendi della sentenza impugnata, questa non ha affermato che per i voli diversi da quelli da diporto o diretti non spettasse l’esenzione, ma che la contribuente abbia provato la diversa natura dei voli e quindi il diritto all’esenzione. Con il secondo motivo, deducendo vizio di motivazione, la ricorrente prospetta due questioni, la carenza di motivazione dell’atto impositivo e la carenza di una autonoma valutazione degli elementi acquisiti in sede penale.

Il primo rilievo è inammissibile in quanto prospetta una questione che deve ritenersi nuova perchè di essa non si occupa la sentenza impugnata, nè la ricorrente deduce di averla proposta con il ricorso introduttivo e riproposta in appello. In tal caso comunque il vizio della sentenza non sarebbe di omessa motivazione, ma di omessa pronuncia.

Sulla seconda questione la ricorrente non precisa quali circostanze accertate in sede penale escluderebbero che fossero dovute le accise.

Inoltre, sui due documenti, fattura e contratto con la Regione Calabria, che la ricorrente assume esibiti anche in sede penale, la sentenza esibita ha compiuto una sua autonoma valutazione, come richiesto dalle massime citate dalla ricorrente”;

– che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti; – che non sono state depositate conclusioni scritte dal P.M., mentre la ricorrente ha depositato memoria;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, senza che a diversa conclusione siano idonee ad indurre le argomentazioni svolte nell’anzidetta memoria. Ed invero, va ulteriormente ribadita la non pertinenza alla ratio decidendi della prima censura proposta, nonchè la sussistenza di un’autonoma valutazione della sentenza penale da parte del giudice di appello del presente giudizio.

Il ricorso va pertanto, rigettato, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’Agenzia delle Dogane.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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