Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26062 del 20/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 26062 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: BURSESE GAETANO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 30439-2007 proposto da:
SANTUCCI ILARIO SNTLRI28M24C7450, FRUTTINI EUGENIO
FRTGNE30A24G478E, elettivamente domiciliati in ROMA,
PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio
dell’avvocato NARDONE LORENZO, rappresentati e difesi
dall’avvocato LA SPINA GIUSEPPE;
1 –

– ricorrenti –

2013

nonchè contro

2163

BARTOCCINI MASSIMO, GUBBIOTTI ROBERTO, FONDIARIA-SAI
s.p.a;
– intimati –

Data pubblicazione: 20/11/2013

sul ricorso 31644-2007 proposto da:
GUBBIOTTI ROBERTO GBBRRT43P21G478P, BARTOCCINI MASSIMO
BRTMSM40M19E805W, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA MARIANNA DIONIGI 57, presso lo studio
dell’avvocato DOTTORINI JVAN, rappresentati e difesi

– c/ric e ricorrenti incidentali contro

FRUTTINI EUGENIO FRTGNE30A24G478E, SANTUCCI ILARIO
5NTLRI28M24C7450, elettivamente domiciliati in ROMA,
PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio
dell’avvocato NARDONE LORENZO, rappresentati e difesi
dall’avvocato LA SPINA GIUSEPPE;
– controricorrenti al ric. incidentale nonchè contro

FONDIARIA-SAI s.p.a.;
– intimata –

sul ricorso 1046-2008 proposto da:
FONDIARIA-SAI s.p.a., C.F. 00818570012, in persona
dell’avv. Luigi Tessore, giusta proucra speciale del
17.7.2000 a rogito notaio G. Morone (rep. n.
205937/16232) elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato
GIOVANNETTI ALESSANDRA, rappresentata e difesa dagli
avvocati WEIGMANN MARCO, DIONISIO GIANANTONIO;
– c/ríc. e ricorrente incidentale –

dall’avvocato CALZOLARI ENZO;

contro

SANTUCCI ILARIO SNTLRI28M24C7450, FRUTTINI EUGENIO
FRTGNE30A24G478E, elettivamente domiciliati in ROMA,
PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio
dell’avvocato NARDONE LORENZO, rappresentati e difesi

– controricorrenti al rio. incidentale nonchè contro

BARTOCCINI MASSIMO, GUBBIOTTI ROBERTO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 276/2007 della CORTE D’APPELLO
di PERUGIA, depositata il 22/08/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/10/2013 dal Consigliere Dott. GAETANO
ANTONIO BURSESE;
udito l’Avvocato GIUSEPPE LA SPINA difensore dei
ricorrenti che si riporta agli atti depositati e
chiede l’accoglimento del propri) ricorso;
udito l’Avvocato ENZO CALZOLARI difensore dei sig.ri
SANTUCCI e FRUTTINI che si riporta agli atti
depositati;
udito l’Avvocato ALESSANDRA GIOVANNETTI, con delega
degli avvocati WEIGMANN MARCO e DIONISIO GIANANTONIO
difensore della FONDIARIA-SAI s.p.a., che si riporta
agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

dall’avvocato LA SPINA GIUSEPPE;

Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso principale e per
l’accoglimento del ricorso incidentale R.G. 31644/07
per quanto di ragione e per l’accoglimento del ricorso

R.G. 1046/08.

Santucci Fruttini —Gubbiotti Bartoccini- Fondiaria SAI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato in data 22 aprile 1993 Ilario Santucci e
Eugenio Fruttini convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Perugia la

Roberto Gubbiotti e Massimo Bartoccini, e, premesso di condurre
l’agenzia SAI di Perugia , deducevano che nel 1982 la stessa società
assicuratrice aveva aperte una nuova agenzia in un comune limitrofo di
Perugia (Ellera di Corciano), che affidava ai convenuti Gubiotti e Bartoccini,
già subagenti delle menzionata agenzia di Perugia. Lamentavano quindi che
il Gubbiotti e il Bartoccini, con la presunta approvazione della SAI,
avevano sconfinato …” dal loro territorio, procacciandosi affari, in maniera
sistematica, continua e non interrotta, nella zona di operatività esclusiva di
essi attori”; ciò che costituiva violazione dell’esclusiva vantata dalla loro
agenzia di Perugia ai sensi dell’art.1743 c.c. e dell’art. 6 esoZIZZ comma 2
dell’accordo nazionale collettivo tra le imprese assicuratrici e i loro agenti (
c. d. Accordo ANA), per cui chiedevano all’adito tribunale, che, accertata la
violazione del diritto di esclusiva in loro danno, condannasse tutti convenuti
al pagamento in loro favore della somma di lire 769.140.240 o altra di
giustizia, con rivalutazione ed interessi.
Si costituiva la SAI spa contestando la domanda attrice; eccepiva
preliminarmente l’intervenuta prescrizione quinquennale per quanto riguarda

Corte Suprema di Cassazion

II s

iv. – est. dr. G. A. Bursese-

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S.A.I. — Società Assicuratrice Industriale s.p.a. ( oggi Fondiaria — SAI), oltre a

le pretese provvigioni asseritamente spettanti agli attori fino al 1988;
sosteneva altresì che non erano a lei addebitabili gli effetti di una condotta
dannosa attribuita ai due agenti convenuti, che erano terzi rispetto al
rapporto contrattuale bilaterale esistente tra essa preponente e gli agenti

A loro volta, Gubbiotti e Bartoccini, costituendosi, chiedevano il rigetto della
domanda attrice precisando che nel 1982 gli attori, quali agenti SAI di
Perugia avevano espressamente ceduto ad essi con il consenso della
compagnia , come da apposito elenco, alcuni assicurati costituiti da quei
clienti che avevano un rapporto personale ed esclusivo con essi convenuti.
Disposta ed espletata la CTU l’adito Tribunale con sentenza del
22.12.2004, rigettava la domanda proposta contro la SAI che riteneva
esente da qualsiasi responsabilità in quanto estranea alla vicenda in esame,
mentre condannava gli agenti convenuti a titolo di concorrenza sleale ex art.
2598 c.c. al pagamento, a titolo di risarcimento danno, della somma
liquidata in via equitativa in € 200.000,00.
La sentenza veniva appellata separatamente con distinti atti dai GubbiottiBartoccini e dai Santucci-Fruttini. I primi ritenevano errata la loro condanna
mentre i secondi lamentavano l’assoluzione della SAI dalle loro domande e
la liquidazione del danno in via equitativa, ritenuta erronea e riduttiva. Riunite
le impugnazioni e costituitasi la SAI, l’adita Corte d’Appello di Perugia con
sentenza n. 276/07 depositata in datata 22 agosto 2007 , in parziale riforma

Corte Suprema di C

sez. civ. – est. dr. G. A. Bursese-

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attori ( Santucci e Fruttini).

della sentenza impugnata, condannava i convenuti Gubbiotti e Bartoccini
nonché la Fondiaria a versare al Santucci la somma di € 100.000,00 ed al
Fruttini la somma di € 80.000,00, con gli interessi legali, oltre alla rifusione
delle spese processuali. La Corte riteneva che la CTU era stata necessaria,

c.p.c. era stato possibile stabilire la captazione dei vari clienti dal bacino
dell’agenzia di Perugia, attraverso l’esame dei contratti stipulati dai convenuti
fuori dalla loro zona; affermava la responsabilità della SAI che era ben
consapevole dell’attività in questione, ed era altresì intervenuta nella
vicenda in esame attraverso il proprio ispettore di zona per tentare di
conciliare le due agenzie; nella fattispecie riteneva sussistere il concorso tra
responsabilità contrattuale ( rapporto tra la Sai e gli agenti attori ) ed
extracontrattuale ( rapporto tra gli agenti). Invero, accertata la responsabilità
della SAI , doveva ritenersi la concorrente responsabilità dell’agenzia di
Corciano, che, consapevole delle limitazioni determinate dal diritto di
esclusiva della omologa di Perugia, aveva acquisito per la preponente,i
contratti, lucrando le conseguenti provvigioni; e ciò agendo anche in
violazione dell’art. 6 dell’Accordo ANA. La prescrizione decennale ( illecito
contrattuale) – secondo la Corte — trattandosi d’illecito permanente decorreva dal momento del verificarsi del danno, ossia al momento della
captazione delle singole polizze e quindi dalla data dell’atto di citazione (
aprile 1993). Infine il danno, attesa la sua particolare natura, poteva essere

Corte Suprema di Cassazione — 11 se

dr. G. A. Bursese-

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perché solo attraverso l’esame della documentazione esibita ex art. 210

liquidato soltanto in via equitativa t site comunque non poteva essere di molto
inferiore alle provvigioni lucrate dall’agenzia di Corciano in forza dei contratti
stipulati con clienti “fuori zona”.
Per la cassazione di tale sentenza ricorrono Ilario Santucci e Eugenio

resistono con controricorso Roberto Gubbiotti e Massimo Bartoccini, che
propongono ricorso incidentale sulla base di 5 motivi; resiste altresì la
Fondiaria-SAI spa formulando altresì ricorso incidentale sulla base di un
motivo, illustrato da memoria. I ricorrenti replicano con controricorso ai ricorsi
incidentali formulati dalle altre parti.

MOTIVI DELLE DECISIONE
1.1 – Preliminarmente occorre riunire i ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c.
Con il primo

motivo del ricorso principale, gli esponenti Santucci e

Fruttini denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 2943,
2945, 1219 c.c.
Ritengono erroneo l’assunto della Corte d’Appello secondo cui” il diritto al
risarcimento del danno da esclusiva come azionato dai ricorrenti, si
sarebbe prescritto in parte, per quel che concerne cioè il periodo anteriore al
decennio rispetto alla notifica della citazione avvenuta nel mese di aprile
1993 e, quindi, per il periodo dal 1982 fino all’aprile 1983″. In realtà , a loro
avviso, la violazione del diritto di esclusiva è un illecito permanente, per cui
il dies a quo ai fini della prescrizione decorre nel momento in cui si è

Corte Suprema di Cas

sez. civ. – est. dr. G. A. Bursese-

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Fruttini sulla base di n. 2 mezzi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.;

esaurita la fattispecie permanente. A sostegno di tale tesi i ricorrenti citano
la sentenza n. 5591 del 17/05/1993 di questa S.C. e ritengono che nel
nostro caso il periodo in esame fosse da collocare in epoca persino
successiva all’introduzione del giudizio ( avvenuta con citazione notif. il

ricorrenti quali agenti della SAI di Perugia e quindi venne meno il
comportamento illecito costituito dalla violazione del diritto di esclusiva da
parte della SAI e degli altri agenti.
D’altra parte – rilevano i ricorrenti – tale permanenza era stata comunque
interrotta con le lettere di messa in mora del 6.3.92 e del 12.5.92; quindi la
prescrizione doveva calcolarsi non dalla data della citazione – come ha fatto
la corte perugina – ma dal decennio anteriore alla data del 6.3.92 o
12.5.92 ( date di messa in mora).
La doglianza è in parte fondata.
Occorre premettere che secondo questa S.C. ” il preponente, che,
sottraendo una serie di affari all’agente con la conclusione di contratti di
agenzia con altri soggetti per la medesima zona, ne leda il diritto di
esclusiva, è tenuto al risarcimento del danno contrattuale. Il relativo diritto
dell’agente è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, la quale (come
quella quinquennale in ipotesi di illecito permanente di carattere aquiliano)
decorre da quando si è esaurita la fattispecie illecita permanente,
comprensiva della persistenza dell’altro rapporto di agenzia (instaurato in

Corte Suprema di Cassazione — 11 sez. civ. st . dr. G A. Bursese-

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27.4.1993) e cioè con il 31.12.1995, allorquando cessò l’attività dei

violazione dell’esclusiva) e del danno che ne deriva, onde la pretesa
risarcitoria può riferirsi solo al danno prodottosi nel decennio precedente ” (
Cass. Sez. L, n. 5591 del 17/05/1993). Ciò posto, l’ipotesi in esame, attesa
la sua particolare connotazione, non si può configurare come un illecito

volta, di ciascun contratto stipulato in violazione dell’esclusiva. Proprio
per questo, il sopra menzionato richiamo
Sentenza n. 5591 del 17/05/1993)

giurisprudenziale ( Cass.

appare inconferente in quanto si

riferisce ad una diversa ipotesi, in cui la violazione si sostanzia
nell’apertura di un’altra agenzia da parte del preponente. ( ” Il preponente,
che, sottraendo una serie di affari all’agente con la conclusione di contratti di
agenzia con altri soggetti per la medesima zona, ne leda il diritto di
esclusiva, è tenuto al risarcimento del danno contrattuale. Il relativo diritto
dell’agente è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, la quale (come
quella quinquennale in ipotesi di illecito permanente di carattere aquiliano)
decorre da quando si è esaurita la fattispecie illecita permanente,
comprensiva della persistenza dell’altro rapporto di agenzia (instaurato in
violazione dell’esclusiva) e del danno che ne deriva, onde la pretesa
risarcitoria può riferirsi solo al danno prodottosi nel decennio precedente.”
1.2- Con il secondo motivo gli esponenti denunziano la violazione e falsa
applicazione degli artt. 1223, 1226, 1372 c.c. nonché dell’ art. 6 dell’
Accordo agenti ANIA. Si sostiene che : a) il danno da violazione del diritto di

Corte Suprema di Cassazione — Il sez. c

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permanente, dovendosi invece fare riferimento alla conclusione, volta per

esclusiva non poteva essere determinato in via equitativa dovendo essere
stabilito ex art. 6 Accordo ANA configurante invero una clausola penale;
d’altra parte il danno ben poteva essere provato e determinato nel suo
preciso ammontare, come accertato e stabilito dal CTU.

Va premesso che la Corte d’Appello ha opportunamente e puntualmente
motivato sulla necessità di ricorrere nel particolare caso in esame alla
determinazione equitativa del danno, non diversamente quantificabile.
D’altra parte, non è conferente con l’ipotesi in esame la specifica previsione
risarcitoria di cui all’art. 6 Accordo ANA ( che prevede 1/10 della
provvigioni per il 10 anno e l’ intera provvigione per gli anni successivi)
perché essa chiaramente riguarda un diversa ipotesi d’ illecito e cioè quella
che si attua attraverso la creazione di una sorta di struttura agenziale o di
organismo analogo o parallelo, destinato ad operare per aggirare l’ostacolo
dell’ esclusiva; nel nostro caso, si tratta più semplicemente della
conclusione di contratti “fuori zona” da parte di altra agenzia, normalmente
costituita dal preponente.
Peraltro la corte territoriale ha ampiamente motivato la scelta della
quantificazione del danno in via equitativa ai sensi dell’art. 1223 c.c., come
l’unica possibilità di determinarlo; ha fatto così puntuale riferimento alla
mancata disposizione degli elementi necessari per il calcolo del costo
organizzativo” che gli agenti di Perugia avrebbero dovuto sostenere per far

7
Corte Suprema di Cassazione —

. civ. – est. dr. G. A. Bursese-

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La doglianza non è fondata.

fronte ad un aumento delle polizze da stipulare;

alle motivazioni che

inducono il cliente a rivolgersi ad un’agenzia anziché ad un’altra, non
potendosi peraltro ritenere che ” ciascun cliente S Al acquisito dall’agenzia
di Corciano era stato sottratto all’agenzia di Perugia”.

auto, operata dalla Corte territoriale, perché tali polizze non sono escluse
dalla normativa in parola( art. 6 Accordo ANA del 16.9.81), mentre
costituiscono una rilevante risorsa, rappresentando circa il 51% delle polizze
totali.
La doglianza appare fondata. Invero l’ esclusione di tali polizze non appare
giustificata dalla mera considerazione circa l’ obbligatorietà

ope legis

della loro stipula, che configgerebbe “con la possibilità per l’agente di
rifiutare l’assicurazione al potenziale cliente “fuori zona”. D’altra parte,non
risulta che le polizze RCA Auto non fossero comprese nel patto di
esclusiva, anche con riferimento al menzionato art. 6 dell’ Accordo ANA,
patto che dunque ben può essere violato anche dalla conclusione di siffatti
contratti, la cui attività , peraltro – come rilevato dagli esponenti – “non era
l’esito di una scelta degli utenti, ma l’esito di una condotta illecita degli
agenti della vicina agenzia di Corciano [… ] che operavano sul territorio
dell’Agenzia di Perugia procacciandosi clienti”. In conclusione nel calcolo
del danno non possono escludersi le polizze RCA Auto, i cui premi quindi
devono essere regolarmente conteggiati.

Corte Suprema di Cassazione — II sez. civ. –

r. G. A. Bursese-

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1.3 – I ricorrenti inoltre ritengono erronea la decurtazione delle polizze RCA

2 .1- Passando all’esame del ricorso incidentale formulato da Gubbiotti —
Bartoccini, con il 1° motivo gli esponenti denunziano violazione di legge (
artt. 2843 e 2947 c.c. ), mentre con il 2° motivo deducono un vizio di
motivazione sulle medesime circostanze. Non condividono l’affermazione

dell’illecito in esame, della responsabilità contrattuale con la responsabilità
extracontrattuale, con riferimento in specie alla diversa decorrenza della
prescrizione.
Osserva il Collegio che le predette doglianze sono fondate.
E’ vero che l’illecito in esame trova il suo titolo sia nella responsabilità
contrattuale ( preponente SAI ) che in quella extracontrattuale (artt. 1292 e
2055, primo comma, c.c. agenti di Corciano.); tuttavia l’evento dannoso
causalmente derivato dalle predette condotte , deve rimanere
necessariamente distinto con riferimento al diverso regime prescrizionale, (
decennale – quinquennale). Sul punto invero manca una qualche plausibile
motivazione del giudice distrettuale, ma non appare equo porre a carico
degli esponenti, per un periodo superiore al quinquennio, il danno di cui essi
devono rispondere solo a titolo di responsabilità aquiliana. Ne consegue che
al fine della quantificazione del danno ascrivibile agli agenti Gubbiotti —
Bartoccini , occorrerà tener presente che nei loro confronti opera soltanto
la prescrizione quinquennale, per cui il relativo calcolo dovrà limitarsi al

Corte Suprema di Cassazione — II sez. civ. – est. dr. G. A. Bursese-

11

della Corte distrettuale circa la configurazione e la cumulabilità, nell’ambito

quinquennio precedente la notifica della citazione ( in assenza di atti
interruttivi) e non estendersi al decennio precedente, come per la SAI.
2.2. – Con 3 0 motivo gli esponenti denunciano violazioni di legge ( artt.
1743 e 2043 cc e 6 Accordo ANIA) e la carenza di motivazione.

rapporto tra gli agenti delle due diverse agenzie non rientra nell’ambito
dall’art. 6 , 3° co. Accordo ANA, per il quale : ” L’agente non può costituire

un’organizzazione di lavoro o avvalersi di produttori fuori zona dell’agenzia”.
Tutto ciò non è stato posto in essere da essi agenti nel limitrofo territorio
dell’Agenzia di Perugia, per cui non è a loro ascrivibile l’illecito in esame
ovvero alcun illecito. D’altra parte si deve pur tener conto anche della
amichevole cessione dei clienti intervenuta tra le due agenzie.
La doglianza non ha pregio. Invero nella fattispecie l’illecito è consistito
nell’avere detti agenti consapevolmente sottratto all’agenzia di Perugia
alcuni contratti stipulati da clienti residenti nella zona di esclusiva di
quest’ultima.
2-3. Con il 4° motivo gli esponenti denunciano la violazione dell’ art. 2697
c.c. , 115 e 61 c.p.c., nonché il vizio di motivazione.
Si sostiene che manca la prova dell’avvenuta stipula del polizze da parte
degli agenti di Corciano al di fuori della loro zona, ed a tal fine ci si duole che
fosse stata disposta ed espletata una CTU esplorativa, con l’illegittimo
esonero degli attori dal relativo onere probatorio.

Corte Suprema di Cassazione B /sez. civ. – est. dr. G. A. Bursese-

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Secondo i ricorrenti la loro condotta non configura alcun illecito; invero il

La doglianza non ha pregio.
Il giudice distrettuale ha in proposito ampiamente giustificato il ricorso
all’opera di un ausiliare per l’esame della documentazione ( acquista ai sensi
dell’art. 210 c.p.c.) dell’agenzia di Corciano per stabilire se vi fosse stata la

dei numerosi contratti fuori zona stipulati dai convenuti. Tutto ciò in
conformità della giurisprudenza di questa Corte, secondo “cui in tema di
rapporto d’agenzia, la consulenza tecnica può costituire mezzo di prova
quando la parte non possa dimostrare il proprio assunto; lo è comunque
quando si tratti di fatti riscontrabili solo attraverso particolari conoscenze
tecniche, come nel caso di registrazioni contabili relative a rapporti
assicurativi conclusi direttamente dalla compagnia assicuratrice” ( Cass.
sentenza n. 1361 del 08/02/2000).
2.4. Rimane assorbito infine il

5° motivo ( violazione dell’ art. 2697 c.c.)

proposto in via subordinata, in caso di accoglimento del 2° motivo del
ricorso principale ( doglianza ( non accolta) relativa alla liquidazione del
danno in via equitativa ).
In conclusione : va accolto il 1° ed il 2° motivo del ricorso incidentale,
rigettato il 3°, assorbito il 4°.
3.1.-Passando infine al ricorso incidentale condizionato proposto dalla spa
La Fondiaria SAI, deduce I” omessa trattazione di una circostanza
controversa e decisiva concernente la fattispecie di cui art.1227, 1 co. c.c.

Corte Suprema di Cassazione — II sez. civ. – e

3. A. Bursese-

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captazione dei clienti, spiegando che era il solo modo per provare l’esistenza

( concorso del debitore all’aggravamento del danno ) . La doglianza è
inammissibile in quanto nuova, rilevato tra l’altro che essa non è neppure
corredata del necessario quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c.
La Fondiaria SAI, ha proposto altresì ricorso incidentale denunziando la

all’art. 6 ANA 1951 nonché il vizio di motivazione.
Secondo la società esponente non è ravvisabile alcuna inadempienza a
proprio carico con riferimento alle norme di cui sopra; invero la SAI era
intervenuta con i suoi ispettori, nella vertenza tra le due agenzie, ma solo
nel 1982 ( e non anche dopo) per aiutare gli agenti a trovare un accordo,
che poi fu effettivamente raggiunto in data 28.10.82. Peraltro nessuna
ulteriore lamentela era successivamente pervenuta alla SAI circa la
violazione dell’esclusiva. Soltanto 10 anni dopo gli originari attori si erano
di nuovo “fatti sentire” riponendo la questione, lasciando così accrescere ,
per loro colpevole incuria, l’entità del danno ( da cui la ventilata
responsabilità ex art. 1227 c.c.).
La doglianza non ha pregio. La corte distrettuale in proposito ha
puntualmente ribadito la responsabilità della società preponente, sotto
diversi profili, sottolineando in definitiva come SAI non potesse ignorare la
conclusione, in un arco di tempo assai lungo ( 13 anni), di numerosissime
polizze ( ben 4.650) di cui riscuoteva puntualmente i premi, ed in modo

Corte Suprema di Cassazione — 11 sez. civ

I. dr. G.

Bursese-

14

violazione dell’art. 1743 c.c. in relazione all’art. 6 Accordo ANA 1981 e

certamente non occasionale, dall’agenzia

di Corciano “fuori zona”,

riducendo così il bacino d’utenza dell’Agenzia di Perugia.
P.Q.M.
la Corte, riunisce i ricorsi); accoglie per quanto di ragione il 1° ed il 2°
motivo del ricorso principale proposto da Ilario Santucci e Eugenio Fruttini;

Gubbiotti e Massimo Bartoccini, rigettato il 3° motivo, assorbito il 4° motivo,

accoglie il 1° ed il 2° motivo del ricorso incidentale formulato da Roberto

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