Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26062 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/11/2020, (ud. 05/11/2020, dep. 17/11/2020), n.26062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16728-2019 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

LUCA PARRELLA;

– ricorrente –

contro

P.F.;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositata il

24/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

SCODITTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

P.F. propose ricorso innanzi al Tribunale di Torre Annunziata chiedendo la liquidazione del compenso dovuto per l’opera svolta di professionista legale nella misura di Euro 5.807,30. La convenuta chiese il rigetto della domanda. Il Tribunale adito, in composizione collegiale, accolse la domanda per quanto di ragione, condannando la convenuta al pagamento della somma di Euro 1.990,00, oltre spese generali ed accessori nonchè gli interessi legali.

Osservò il Tribunale, previa qualificazione del procedimento come procedimento sommario “speciale” ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, che, in relazione all’eccezione di pagamento, “la resistente non ha offerto alcuna prova che consenta di ritenere univocamente imputabile la somma indicata – di gran lunga superiore a quella richiesta – o una parte di essa all’oggetto del presente giudizio. Tra l’altro, gli assegni bancari prodotti risultano essere emessi in favore di P.L. e non del ricorrente P.F.”. Aggiunse che la circostanza che l’atto di citazione, per il quale era stato conferito l’incarico al legale, non era frutto di un’elaborazione diretta da parte del ricorrente (dalla perizia informatica risultava che l’atto era stato inviato dalla “mail” della convenuta) assumeva rilevanza ai fini della quantificazione del compenso (con la riduzione del 50% dei valori medi di cui alla tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014), ma non era circostanza idonea ad escludere il diritto allo stesso.

Ha proposto ricorso per cassazione S.A. sulla base di tre motivi. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che laddove il debitore convenuto dimostri di avere corrisposto una somma di danaro idonea all’estinzione del debito, spetta al creditore attore provare l’esistenza del diverso debito cui sarebbe da imputare il pagamento e che pertanto il Tribunale ha violato la regola dell’onere della prova.

Il motivo è inammissibile. Il Tribunale ha ritenuto infondata l’eccezione di intervenuto pagamento sulla base di due rationes decidendi: la mancata prova da parte della convenuta dell’imputabilità della somma indicata al debito di cui al presente giudizio; la circostanza che gli assegni bancari prodotti risultavano essere emessi in favore di P.L. e non del ricorrente P.F.. La ricorrente ha impugnato solo la prima ratio decidendi e non anche la seconda, da cui il difetto di decisività della censura.

Con il secondo motivo si denuncia assenza di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la ricorrente che l’affermazione secondo cui il non essere l’atto elaborazione diretta da parte del ricorrente rilevasse ai fini della quantificazione del compenso e non della sua esclusione non è supportata da alcuna motivazione, non risultando spiegato perchè il ricorrente, pur non avendo redatto l’atto, avesse diritto al compenso.

Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 2232 e 2233 c.c., nonchè del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che il professionista matura il diritto al compenso solo in relazione all’attività che dimostri di avere effettivamente svolto e che nel caso di specie lo stesso Tribunale ha accertato che l’atto in questione non era frutto di un’elaborazione diretta da parte del ricorrente.

I motivi, da valutare congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili. Le censure non intercettano la ratio decidendi perchè l’avere fatto dipendere la quantificazione del compenso dalla circostanza che l’atto di citazione non era elaborazione diretta del professionista, riducendo in particolare del 50% i valori medi di cui al D.M. n. 55 del 2014, tabella allegata, presuppone nel pensiero del giudice di merito che la prestazione professionale non fosse riducibile all’elaborazione dell’atto. L’abbattimento del 50% del valore medio corrisponde all’area di attività non imputabile alla prestazione professionale secondo il pensiero del giudice di merito. Tale ratio decidendi non è colta dalle due censure, le quali sono così prive di decisività (risultando così inoltre smentita anche la denunciata assenza di motivazione, stante la riconoscibilità della ratio decidendi).

Nulla per le spese del giudizio di cassazione, stante la mancata partecipazione al giudizio della parte intimata.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

 

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