Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26062 del 16/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 16/12/2016, (ud. 26/09/2016, dep.16/12/2016),  n. 26062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12096-2012 proposto da:

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ANASTASIO II 442, presso lo studio dell’avvocato LINO MANCINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ENRICO QUATTROCCHI;

– ricorrente –

contro

CO.FR. nato a (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, P.ZZA DEL FANTE 2, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

PALMERI, rappresentato e difeso dagli avvocati ANGELO CACCIATORE,

DIEGO ZIINO;

– controricorrente –

e contro

CO.PR., CO.GI., CO.AN.MA.,

CO.FR. nato a (OMISSIS), CO.RA.,

C.G.M., CO.NA., CO.CA., CO.RO.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1341/2011 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 26/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Capasso Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Con atto di citazione regolarmente notificato in data 13.12.1997 C.A. conveniva in giudizio. avanti al Tribunale di Agrigento, i germani Co.Lu., Co.Fr. e Co.Le., per sentirli condannare ex art. 2932 c.c., previa riunione con altro procedimento pendente, al trasferimento in suo favore della piena proprietà di due appartamenti, allo stato grezzo, posti al primo piano dell’edificio ubicato in (OMISSIS).

A tal fine esponeva di aver concluso con i convenuti in data 07.01.1982 un contratto preliminare di compravendita dei due alloggi prima indicati, al prezzo di Lire 500.000 al mq., versando la somma di Lire 20 milioni a titolo di acconto e di caparra e fissando la data per la stipula del contratto definitivo al 30.05.1982, data successivamente prorogata al 30.06.1982.

L’attore asseriva, quindi, che tale ultimo termine non era stato rispettato per inadempimento dei promissari venditori, non più interessati alla vendita.

Si costituivano in giudizio Co.Fr. e Co.Le. (al quale ultimo subentravano gli eredi a seguito del suo decesso), contestando le domande dell’attore ed affermando, in particolare, che non era stato concluso alcun contratto preliminare, ma solo un accordo di massima su alcuni punti ancora da definire nel dettaglio, soprattutto con riguardo all’esatta determinazione in concreto della superficie dei due appartamenti oggetto di causa, nonchè l’impossibilità di adempiere alla prestazione richiesta da C. in quanto gli immobili erano stati nel frattempo alienati a terzi. Eccepivano in ogni caso la risoluzione del presunto contratto preliminare per colpa dell’attore, che si sarebbe sottratto agli obblighi di stipulare l’atto pubblico.

Con sentenza del 7 marzo 2006 il Tribunale di Agrigento decideva la risoluzione del contratto preliminare indicato, condannando tutti i convenuti Co. in solido alla restituzione in favore dell’attore della somma di Euro 11.329,14, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT, con compensazione delle spese.

Avverso la suddetta sentenza proponeva appello il solo Co.Fr..

Si costituiva in giudizio C.A., che chiedeva respingersi l’impugnazione principale, nonchè svolgeva appello incidentale in ordine al rigetto della domanda di trasferimento degli appartamenti ex art. 2932 c.c., ovvero, nel caso si fosse accertato che effettivamente gli immobili promessi in vendita non potevano essere trasferiti in suo favore, condannare l’appellante a risarcire il danno ingiustamente patito.

Con la sentenza n. 1341/2011 la Corte d’Appello di Palermo dichiarava la nullità del contratto preliminare di compravendita concluso in data 07.01.1982, nonchè dichiarava la nullità del capo della sentenza impugnata che aveva disposto la restituzione in favore del C. della somma di lire 20 milioni dati a titolo di acconto e di caparra, compensando le spese di entrambi i gradi giudizio.

A sostegno della suddetta decisione la Corte territoriale affermava che la nullità del contratto preliminare del 07.01.1982 derivava dal fatto che ad esso non aveva preso parte Argento Angela, poi risultata essere anch’essa comproprietaria degli immobili oggetto della promessa di vendita.

Al contempo sosteneva che il C. non aveva diritto alla restituzione di quanto dato ai fratelli Co. a titolo di caparra, in quanto l’attore nel corso del giudizio non aveva mai formulato alcuna domanda in tal senso e, quindi, il giudice di primo grado aveva deciso sul punto in violazione dell’art. 112 c.p.c..

Avverso la suddetta decisione propone ricorso per cassazione C.A. svolgendo due distinti motivi. Resiste in giudizio Co.Fr. con apposito controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Con il primo motivo il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in particolare perchè il giudice d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda di risarcimento del danno, svolta con l’appello incidentale, trattandosi di domanda ontologicamente distinta dalla richiesta di emissione di una sentenza ex art. 2932 c.c., in quanto fondata sulla violazione delle norme riguardanti la responsabilità precontrattuale.

In particolare, ad avviso del ricorrente, i promissari venditori nelle trattative si erano presentati quali esclusivi proprietari degli immobili de quibus, tacendo in mala fede la presenza di Argento Angela quale ulteriore comproprietaria, circostanza peraltro dedotta solo nel giudizio di appello. Da questa condotta la richiesta di risarcimento del danno.

2.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, invece, la violazione di legge, segnatamente con riferimento all’erronea interpretazione ed applicazione degli art. 2932, 1337 e 1338 c.c., ed il difetto di motivazione.

3.- I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto entrambi attengono alla domanda di risarcimento del danno per mala fede dei convenuti nelle trattative antecedenti alla stipula del contratto preliminare.

I motivi non possono essere accolti pei le ragioni di seguito esposte.

Seppure risulta che l’attuale ricorrente nel giudizio di appello abbia svolto una domanda di risarcimento danni, formulata in via subordinata rispetto a quella di trasferimento degli appartamenti ex art. 2932 c.c., va osservato però che essa non riguardava l’eventuale responsabilità precontrattuale dei promissori venditori.

Tale tema non era mai stato oggetto di esame nei giudizi di merito, ragione per cui non può essere per la prima volta sollevato e trattato nel giudizio di legittimità.

Si richiama sul punto il noto e condiviso principio, posto a base di consolidata giurisprudenza di questa Corte, per cui “i motivi del ricorso per cassazione devono. investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito nè rilevabili d’ufficio. (Cass. civ., Sez. Prima, Sent. 30 marzo 2007, n. 7981 ed, ancora e più di recente, Sez. 6 – 1, Ordinanza, 9 luglio 2013, n. 17041).

Peraltro la domanda relativa al risarcimento danni, in allora formulata dall’attuale ricorrente, si riferiva all’ipotesi che gli immobili oggetto del contratto preliminare fossero stati venduti a terzi nelle more della stipula del definitivo, circostanza poi risultata non vera.

Pertanto la domanda di risarcimento danni per violazione delle norme regolanti la responsabilità – precontrattuale, comporta il mutamento della causa petendi posta a base della – pretesa risarcitoria e per tale ragione è da considerare inammissibile in questa sede.

Sul punto si richiama il principio per cui “si ha “mutatio libelli” quando la parte immuti l’oggetto della pretesa ovvero quando introduca nel processo, attraverso la modificazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell’azione, un tema di indagine “e di decisione completamente nuovo, fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell’atto introduttivo e tale da disorientare la difesa della controparte e da alterare il regolare svolgimento del contraddittorio” (Cass. civ., Sez. Seconda, Sent. 28 gennaio 2015, n. 1585).

In più ancora e decisivamente va evidenziato che “qualora venga acclarata la mancanza di una “causa adquirendi” – tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venire meno il vincolo originariamente esistente – l’azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo” (Cass. civ., Sez. Terza, Sent. 15 aprile 2010, n. 9052 e Sent. 7 febbraio 2011, n. 2956), azione di ripetizione mai svolta dall’odierna parte ricorrente.

Quest’ultima, per di più, a fronte di tutti i noti e consolidati principi di giurisprudenza di cui innanzi non ha allegato, nè fornito alcun elemento idoneo a comportare il mutamento del predetto orientamento giurisprudenziale.

Entrambi i motivi congiuntamente qui esaminati vanno, dunque, respinti.

4.- Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto il ricorso deve essere rigettato.

5.- Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.

PQM

LA CORTE

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del conto ricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016

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