Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26062 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 05/12/2011), n.26062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4428-2010 proposto da:

FRATELLI SARCHI SPA (OMISSIS) ora TACCONI SPA per incorporazione

a seguito di fusione in persona del medesimo amministratore unico,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLLEGIOVE 65, presso lo

studio dell’avvocato CIAMARRA RAFFAELE, rappresentata e difesa dagli

avvocati ESTRANGEROS CECILIA, VACCARO ANGELO, giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante pro-

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 94/29/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 26.6.09, depositata il 13/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO

DESTRO.

La Corte:

Fatto

OSSERVA

– rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“La CTR DEL Piemonte ha rigettato l’appello della Fratelli Sarchi s.p.a. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di Pavia. Ha motivato la decisione ritenendo il diniego di condono legittimasse l’emissione del ruolo e delle cartelle di pagamento IRPEG 2000 e 2001 impugnate.

Aggiungeva che il ricorso per cassazione della contribuente si sarebbe concluso con rigetto, avendo ritenuto questa Corte che il mancato versamento delle somme nei tempi previsti dalla rateizzazione comportava la decadenza dal condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo la contribuente, si è costituita con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Con l’unico motivo, deducendo omessa motivazione, la ricorrente censura la circostanza che la CTR non abbia deciso e motivato sulla applicabilità del condono malgrado il mancato pagamento dell’ultima rata ed abbia invece indebitamente pronosticato il rigetto della medesima domanda pendente innanzi a questa Corte avverso il provvedimento di diniego del condono.

La censura è inammissibile o infondata. La questione proposta non investe l’accertamento di un fatto, per la quale sarebbe proponibile la censura ex art. 360, n. 5, ma l’omessa pronuncia sulla questione di diritto dell’efficacia del condono quando non sia stata corrisposta soltanto l’ultima rata, pertanto cosi come intestato il motivo è inammissibile. Ma anche a voler interpretare la censura, malgrado la sua intestazione, come di omessa pronuncia, la stessa è infondata in quanto la Commissione regionale ha deciso e motivato condividendo l’orientamento negativo per la contribuente espresso da questa Corte con sentenza n. 18353/07”;

– che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

– che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza, come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA