Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26061 del 20/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 26061 Anno 2013
Presidente: NUZZO LAURENZA
Relatore: SCALISI ANTONINO

SENTENZA

sul ricorso 434-2008 proposto da:
IMPRESA ANTONIO MAIORANA P.I. 01071086, in
persona del titolare Sig. ANTONIO MAIORANA,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL
CORSO 504, presso lo studio dell’avvocato IELPO
NICOLA, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –

2013
2122

contro

METALMONTAGGI SRL C.F.

00356080549, in persona

del Presidente del Consiglio di Amministrazione
e pertanto legale rappresentante, elettivamente

Data pubblicazione: 20/11/2013

r

domiciliata in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 12-D,
presso lo studio dell’avvocato CASTALDI ITALO,
che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ALONGI CARLO;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 504/2006 della CORTE

,

D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 14/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 16/10/2013 dal Consigliere
Dott. ANTONINO SCALISI;
udito l’Avvocato ITALO CASTALDI, difensore
della resistente, che ha chiesto il rigetto del
ricorso e si riporta agli atti depositati;
udito il P.M.
.,

in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che
ha concluso per il rigetto del ricorso.

/‘

Svolgimento del processo
L’impresa Antonio Maiorana con atto di citazione del 18 luglio 1991,
proponeva opposizione a decreto ingiuntivo concesso dal Presidente del
.

Tribunale di Perugia, su ricorso della società Metalmontaggi srl., con il quale
le veniva intimato il pagamento di lire 8.762.623, oltre gli interessi

,

convenzionali di cui al contratto del 31 gennaio e 27 aprile 1989 e le spese del
procedimento. L’opponente eccepiva: a) l’incompetenza per territorio del
Tribunale di Perugia, essendo competente il Tribunale di Roma, dato che
l’elezione del foro contenuta nelle condizioni generali del contratto stipulato
inter partes, non risultava vincolante per non essere stata espressamente
approvata. b) l’inammissibilità del ricorso perché non fondato su estratto
autentico dei libri contabili: c) per insussistenza del credito, per mancata
.

_

.

ultimazione dei lavori. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto.
Si costituiva in giudizio, l’impresa Maiorana Antonio chiedendo il rigetto
dell’opposizione
Il Tribunale di Perugia, con sentenza del 2002, respingeva l’opposizione. In
particolare: a) respingeva l’eccezione di incompetenza territoriale rilevando
che il contratto si era perfezionato a Perugia, b) vi era prova scritta del credito
rappresentata dalle fatture, c) l’eccezione proposta dal Maiorana relativa alla
inesecuzione di opere descritte nel verbale di sopralluogo doveva essere
disattesa avendo lo stesso Maiorana impedito il loro espletamento.
Avverso tale sentenza, proponeva appello il Maiorana, assumendo sia
l’incompetenza del Tribunale di Perugia, sia l’estinzione degli effetti

,

obbligatori dei precedenti contratti dedotti a titolo dell’istanza per

ingiunzione, ribadiva che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che i
1

2192

documenti prodotti legittimassero l’emissione del DI.; lamentava che fossero
stati riconosciuti interessi in misura superiore a quella legale benché la

,_.

clausola contrattuale che li prevedeva non fosse stata sottoscritta ai sensi
dell’art. 1341 cc.
)

Resisteva all’appello la società Metalmontaggi.

La Corte di appello di Perugia, con sentenza n. 504 del 2006, respingeva
l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese del giudizio.
Secondo la Corte di Perugia la scrittura del 2 febbraio 1990 non consisteva in
altro che in un collaudo dei serramenti posti in opera in nulla innovando i
precedenti accordi e non in ipotesi, riguardo al termine del pagamento.

Si

trattava di una modificazione accessoria dell’obbligazione che , ai sensi
dell’art. 1231 cc, non comportava novazione . La sospensione dei lavori non
.

_

impedì il completamento delle opere e che l’assunto del Maiorana,
l’impedimento all’esecuzione delle opere previste nel verbale del febbraio

.

2000, costituito dalla sospensione del cantiere, era meramente pretestuoso. La
clausola che prevedeva interessi maggiori rispetti a quelli legali risultava
richiamata e sottoscritta specificamente.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Maiorana Antonio con
ricorso affidato a due motivi. La società Metalmontaggi ha resistito con
controricorso, illustrato con memoria.
Motivi della decisione
1.= Con il primo motivo l’impresa Maiorana lamenta il difetto assoluto di
.
motivazione e/o insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 n. 5
cpc. sul seguente punto decisivo della controversia: fondamento ed incidenza

della sospensione del cantiere per la realizzazione della scuola comunale in
2

“63f

”Monte Porzio Catone” disposta d’Imperio dal Comune committente , sulle
obbligazioni di completamento dei lavori da parte della subappaltatrice
Metalmontaggi e di pagamento del saldo prezzo da parte della subcommittente Impresa Maiorana.

.

Secondo la ricorrente la Corte di merito,pur avendo preso atto che dal verbale

del 2 febbraio 1990 emergeva che i lavori furono sospesi il 16 ottobre 1989
per riprendere nell’aprile 1993, che nel cantiere furono ricevuti materiali in
data 17 e 23 ottobre, riteneva che “la sospensione dei lavori non impedì
completamente le opere e che l’assunto del Maiorana, l’impedimento
all’esecuzione delle opere previste dal verbale del febbraio 2000 costituito
dalla sospensione del cantiere, è meramente pretestuoso”. Epperò, ritiene la
ricorrente, “se il verbale è stato redatto il 2 febbraio 1990 l’errore cronologico
.

successivo secondo il quale esso risale al febbraio 2000 deve avere
probabilmente fuorviato la Corte di merito nell’affermare che l’impedimento

.

all’esecuzione delle opere previste dal verbale del febbraio 2000 costituito
dalla sospensione del cantiere è meramente pretestuoso”, nel senso
(inespresso ma deducibile )che nel febbraio del 2000 i lavori di cantiere erano
da tempo ripresi (dall’aprile 1993) e, quindi, il rifiuto del Maiorana a farli
eseguire era certamente pretestuoso. Tuttavia specifica la ricorrente i fatti
come ricostruiti in sentenza, le risultanze del verbale del 2 febbraio 1990
avrebbero dovuto indurre la Corte a negare all’appaltatore

(la società

Metalmontaggio) il diritto di riscuotere il saldo prezzo del contratto ovvero a
riconoscere il diritto del committente di sospendere il pagamento proprio in
_

quanto i lavori non erano stati terminati per fatto indipendente dalla volontà
delle parti. In particolare:
3

.

a) che l’avvenuta fornitura dei materiali in data 17 e 23 ottobre 1989
I

l

era del tutto irrilevante al fine di stabilire se la sospensione dopo quella data
fosse stata effettiva come invece la sentenza impugnata nega per il semplice
_
motivo che detta sospensione venne certificata il 2 febbraio 1990 come

.

verificatosi a partire dal 16 ottobre 1989 per cui quanto era accaduto nei giorni

successivi (il 17 e ili 23 ottobre) non poteva rilevare. b) Sostenere, poi, che le
opere contemplate nel verbale del 2 febbraio 1990 fossero di mero dettaglio
costituirebbe un’asserzione mera ed apodittica del tutto avulsa dalle risultanze
documentali del suddetto verbale, dal quale non poteva che evincersi che i
lavori commissionati a Metalmontaggi non erano terminati ed erano tutt’altro
che marginali. c) la Corte di merito non avrebbe motivato la ragione per cui
non avrebbe preso in considerazione la sospensione dei lavori disposta Oal

.

direttore dei lavori (da parte del Comune di Monte Porzio Catone dal quale il

.

_

Maiorana aveva assunto in appalto la costruzione della scuola media Enrico
Fermi ove gli infissi della Metalmontaggi dovevano esser montati), a partire
dal 16 ottobre 1989, condizionante l’adempimento delle contrapposte
obbligazioni e tale da impedire al Maiorana di riceversi la prestazione di
Metalmontaggi. d) l’invio t da parte della Metalmontaggi I del proprio
dipendente Bighi per l’esecuzione delle opere convenute con il verbale del 2
febbraio 1990 anziché manifestazione di Metalmontaggi di adempiere era
invece da ritenersi priva di giustificazione ed anzi contra pacta dal momento
che i lavori ripresero effettivamente nel mese di aprile 1993.

.
1.1.= Il motivo è infondato e non può essere accolto, innanzitutto, perché si
. –

risolve nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle risultanze

probatorie inon proponibile nel giudizio di legittimità se, come nel caso in
4

/9?

esame, la valutazione effettuata dal Giudice del merito è logica chiara ed
esaustiva, ma, soprattutto, perché l’iter logico seguito dalla Corte di merito è
_
fondato

su ragioni di fatto e di diritto che resistono alle censure della

ricorrente.

_

La Corte di merito ha avuto modo di chiarire: a) che la scrittura del 2 febbraio

1990 non innovava i precedenti accordi se non, in ipotesi, riguardo al termine
del pagamento e sostanzialmente rappresentava un collaudo dei lavori già
eseguiti; b) che dal verbale del 16 ottobre 1989 emergeva che i lavori erano
stati sospesi dal Direttore dei lavori ma la sospensione non impediva
completamente l’esecuzione delle opere programmate così come risultava dal
fatto che nel cantiere furono ricevuti dal Maiorana dei materiali il 17 e il 23
ottobre, e considerato, pure, che le opere di cui al verbale 2 febbraio 1990 (che

.

per errore, sicuramente, di scritturazione, nella sentenza, è stato indicato

.

.

febbraio 2000, data, addirittura, posteriore all’introduzione del presente
giudizio) erano di mero dettaglio (verifica apertura avvolgibili, pvc.
Riparazione avvolgibili, chiusura laterale di un corpo di collegamento) tanto
che per la loro esecuzione il 20 febbraio 1990 si presentò un solo operaio, così
come emergeva dalla testimonianza attendibile del Bighi.
Pertanto, la Corte di merito, puntualmente, ha assunto a fondamento della sua
decisione prove documentali, orali ed argomenti scelti tra quelli prospettati
dalle parti ed acquisiti al processo (va quindi ritenuta provata la versione dei
fatti offerta dall’ appellato, società Metalmontaggi) dando conto, sia pure in
forma sintetica, delle proprie valu azioni e del proprio ragionamento: ..e di più,

.

la Corte di merito ha attentamente vagliato tutte le censure proposte dalle parti

e anche quelle censure che, in parte, sono state riproposte in sede di
5

4

legittimità, ed, in particolare, ha esaminato e ponderato ogni prova acquisita
_

sui punti decisivi della controversia, pervenendo al risultato che il rifiuto ad
adempiere da parte del Maiorana l avuto riguardo alle circostanze del caso
(presentazione della Metalmontaggi ad eseguire i lavori che le spettava

essendo trascorso un annoi dichiarazione di perdurante indisponibilità
destinata a durare per tempo ignoto,) doveva ritenersi contrario anche al più
ridotto canone di correttezza.
2.= Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1183,
1206, 1208, 1217, 1214 e 1220 cc., in riferimento all’art. 360 n. 3 cpc.
Motivazione insufficiente su punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5
cpc). Secondo la ricorrente se (come affermerebbe la sentenza impugnata) il

Maiorana, con missiva datata 21 gennaio 1991, rifiutava il pagamento del saldo
a motivo dell’inesecuzione delle opere di dettaglio aggiungendo che questt.
sarebbero statieseguittsolo alla riapertura del cantiere, riapertura per la quale
non indicava date, e se il verbale del 2 febbraio 1990 non prevedeva un
termine per l’adempimento dell’obbligo di fare a carico della Metalmontaggi e
per l’obbligo del Maiorana di riceversi l’adempimento, la sentenza avrebbe
violato l’art.

1183 cc. nel dichiarare l’inadempienza del Maiorana

all’obbligazione di pagare il saldo prezzo della fornitura, dato che ; secondo tale
normat ove il termine di adempimento di una prestazione non sia stato stabilito
dalle parti e non sia desumibile da alcun elemento del contratto né degli usi né
dal tipo della prestazione, il termine per l’adempimento dovrà essere stabilito
.

dal giudice. E di più s non essendovi stata la previa intimazione della
Metalmontaggi al Maiorana di riceversi la prestazione fla sentenza impugnata
6

compiere, impedimento opposto dal Maiorana a riceverli, successiva (pur

avrebbe violato anchea norma di cui all’art. 1217 cc. Né rilevava nella specie /

la missiva del Maiorana di rifiuto al pagamento del saldo prezzo della
fornitura, in quanto detto l’adempimento di eseguire le opere dovute dalla
Metalmontaggi era rinviato alla riapertura del cantiere

.

Pertanto, conclude la ricorrente, dica l’Ecc.ma Corte di cassazione se in

_

mancanza di un termine epr l’adempimento di una prestazione di fare, ai fmi
della messa in mora del creditore della prestazione sia necessario e conditio
sine qua non l’invito a riceversi la prestazione, la prova di averlo trasmesso al
creditore con mezzi idonei contenenti la identificazione del mittente, l’oggetto
della prestazione ed il tempo in cui il debitore intende eseguirla soprattutto
quando del creditore sia necessaria la collaborazione.
2.1.= Anche questo motivo è infondato.

.

Come ha chiarito la Corte di merito con il verbale del 1990 le parti non fecero

.

altro che prevedere la contemporaneità dell’ultimazione delle loro prestazioni
ricalcando lo schema delineato dalla prima parte dell’art. 1460 cc. Pertanto,
posto che la Metalmontaggi si è presentata per eseguire i lavori che le spettava
compiere (il 10 febbraio 1990 , entro il termine convenuto), che il Maiorana si
era opposto a riceverli e che successivamente ( pur essendo trascorso un anno)
ha dichiarato la perdurante indisponibilità, il termine per l’adempimento dell’
obbligo di corrispondere il corrispettivo pattuito da parte del Maioran ai sensi
dell’art. 1460 cc I e maturato nel momento in cui la società Metalmontaggi ha
offerto di adempiere.
In definitiva, il ricorso va rigettato e la ditta ricorrente condannata al

.

pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che verranno
liquidate con il dispositivo.
7

i(

PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
del presente giudizio che liquida in E. 1700,00 di cui E. 200,00 per esborsi.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della

Corte Suprema di Cassazione il 16 ottobre 2013.

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