Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26061 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/11/2020, (ud. 05/11/2020, dep. 17/11/2020), n.26061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16570-2019 proposto da:

V.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

OMAR CHIARI;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC. COOP. PER AZIONI, in persona del

Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CALLIMACO 45, presso lo studio dell’avvocato DANILO DI CESARE, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO TUCCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 246/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 07/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

SCODITTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

V.L., premettendo di avere sottoscritto fideiussione in favore della Banca Popolare di Sondrio a garanzia dei debiti di La Tre s.r.l., che era stata deliberata la scissione parziale di quest’ultima società nelle due nuove società Villaggio Giovannina s.r.l. e Villaggio Eden s.r.l. e che successivamente la banca aveva comunicato di avere girato la predetta fideiussione a garanzia dei debiti di Villaggio Eden s.r.l., convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Bergamo la Banca Popolare di Sondrio chiedendo quanto segue: dichiarazione di illegittimità del detto trasferimento della fideiussione e che pertanto nulla era dovuto a titolo di garanzia da parte del V. per le obbligazioni in capo alla società Villaggio Eden; in via subordinata, accertamento di vincolatività del documento di sintesi inviato dalla Banca Popolare in data 31 dicembre 2013 attestante l’assenza di crediti nei confronti di Villaggio Eden e della legittimità del recesso dalla fideiussione operato dall’attore in data 4 febbraio 2014 (recesso nel quale si faceva riferimento alla comunicazione di assenza di debiti della società beneficiaria), con dichiarazione di estinzione della fideiussione e che nulla era dovuto dall’attore a titolo di garanzia per le obbligazioni in capo alla società Villaggio Eden; in via ulteriormente subordinata, accertata la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza da parte della banca, dichiarazione di esclusione dell’operatività della fideiussione e che nulla era dovuto in forza di tale fideiussione dall’attore in favore della convenuta.

Il Tribunale adito, in accoglimento della domanda subordinata, accertò la legittimità del recesso e dichiarò che nulla era dovuto dall’attore in favore della banca. Osservò il Tribunale, in relazione all’invio in data 8 aprile 2014 da parte della banca di rettifica dell’importo relativo all’esposizione debitoria della società Villaggio Eden, con la precisazione che il documento di sintesi precedentemente inviato aveva riportato un importo errato e riconducibile ad un disguido delle procedure informatiche, che non vi era prova documentale circa tale disguido e che non poteva farsi ricadere sull’attore l’errore in cui la banca sarebbe incorsa nell’invio del rapporto di sintesi.

Avverso detta sentenza propose appello la banca. Con sentenza di data 7 febbraio 2019 la Corte d’appello di Brescia, in parziale accoglimento dell’appello, dichiarò che nulla era dovuto per le obbligazioni assunte dalla società Villaggio Eden s.r.l. successivamente alla data di efficacia del recesso.

Osservò la corte territoriale che, con riferimento alla questione della prova dell’errore informatico, doveva essere confermata la decisione del primo giudice, stante l’inidoneità probatoria della documentazione prodotta e che legittimo era il recesso del V.. Aggiunse che tuttavia la legittimità del recesso non giustificava la pronuncia del Tribunale di dichiarazione di inesistenza del credito della banca nei confronti del V. stante l’efficacia del recesso solo per il futuro, ma non in relazione al debito esistente al momento di efficacia del recesso, sicchè il V. poteva ancora essere chiamato a corrispondere le somme che risultavano a debito di Villaggio Eden alla data di efficacia del recesso.

Ha proposto ricorso per cassazione V.L. sulla base di due motivi e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che il giudice di appello ha omesso di esaminare la circostanza che alla data di efficacia del recesso risultava dal rapporto di sintesi del 31 dicembre 2013 che l’esposizione della società Villaggio Eden nei confronti della banca era pari ad Euro 0,00, nonostante abbia escluso che la banca avesse provato il disguido informatico opposto.

Il motivo è manifestamente fondato. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di nullità della notificazione del ricorso per mancanza di asseverazione della conformità della copia informatica all’originale contenuto nel fascicolo digitale. In primo luogo la controricorrente non disconosce la conformità della copia agli originali dei messaggi Pec e della relazione di notifica (cfr. Cass. Sez. U. n. 22438 del 2018), ma si limita a rilevare l’assenza dell’attestazione di conformità. In secondo luogo, ove si intende che tale eccezione abbia la portata di disconoscimento della conformità, va rilevata la esistenza dell’attestazione di conformità.

Va premesso che la domanda accolta in primo grado è quella, proposta in via subordinata, di accertamento di vincolatività del documento di sintesi inviato dalla Banca Popolare in data 31 dicembre 2013 attestante l’assenza di crediti nei confronti di Villaggio Eden e della legittimità del recesso dalla fideiussione operato dall’attore in data 4 febbraio 2014, con dichiarazione di estinzione della fideiussione e che nulla è dovuto dall’attore a titolo di garanzia per le obbligazioni in capo alla società Villaggio Eden. In conformità a tale domanda il Tribunale ha accertato la legittimità del recesso e dichiarato che nulla era dovuto dall’attore in favore della banca. Il Tribunale ha ritenuto che la banca non aveva provato l’esistenza del disguido delle procedure informatiche a proposito dell’indicazione di assenza di esposizione della società garantita dalla fideiussione nel documento di sintesi inviato precedentemente la comunicazione di recesso. La corte territoriale ha confermato sia la statuizione di legittimità del recesso che il rilievo di mancata prova del disguido informatico, ma ha dichiarato che nulla era dovuto dal V. soltanto per le obbligazioni assunte dalla società Villaggio Eden s.r.l. in epoca successiva alla data di efficacia del recesso.

Quanto alle obbligazioni per l’epoca precedente il recesso, risulta in effetti omesso l’esame della circostanza, contenuta nel documento di sintesi specificatamente indicato nel motivo in assolvimento dell’onere processuale di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, dell’assenza di esposizione debitoria della società Villaggio Eden (nonostante, come afferma il ricorrente, la rilevata inidoneità della documentazione probatoria a supporto del disguido informatico, opposto dalla banca proprio al contenuto del documento di sintesi in questione). Il fatto ha carattere decisivo in quanto strumentale all’accertamento dell’inesistenza di obbligazioni della società Villaggio Eden anche alla data di efficacia del recesso.

Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva il ricorrente che in appello il V., chiedendo il rigetto dell’appello, aveva in via subordinata riproposto la domanda di accertamento della violazione degli obblighi di buona fede e correttezza da parte della banca e di declaratoria di esclusione dell’operatività della fideiussione e che nulla era dovuto in forza di tale fideiussione dall’attore in favore della convenuta. Aggiunge che il giudice di appello ha omesso di provvedere su tale domanda.

Il motivo è manifestamente fondato. Rispetto alla domanda riproposta in appello persiste l’interesse ad agire della ricorrente, nonostante la conferma in sede di appello dell’accertamento di legittimità del recesso, perchè l’accertamento di non debenza nei confronti della banca, non conseguito sulla base della domanda prioritariamente proposta alla luce della statuizione di secondo grado, potrebbe essere conseguito sulla base della domanda proposta in primo grado in via ulteriormente subordinata e riproposta in appello. La corte territoriale in effetti, dopo avere disatteso la domanda di inesistenza di obbligazioni della società Villaggio Eden alla data di efficacia del recesso, ha omesso di pronunciare in ordine alla domanda riproposta in appello, la quale pure aveva un contenuto di accertamento di non debenza per il periodo antecedente l’efficacia del recesso, sia pure sulla base del diverso fatto costitutivo della violazione dei doveri di buona fede e correttezza.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Brescia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

 

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