Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26061 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 15/10/2019), n.26061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26368-2017 proposto da:

B.G., T.M., T.G., T.A.,

BR.MA., TI.AN., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato PATRONE DANILO;

– ricorrenti –

contro

SARA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO, 28,

presso lo studio dell’avvocato ALESSI ROSARIO LIVIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSI GAETANO;

– controricorrente

contro

P.M., INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE

CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1630/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 20/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CIGNA

MARIO.

Fatto

RILEVATO

Che:

Con citazione 16-3-2012 Br.Ma., T.A. ed Ti.An., B.G., T.G. e T.M., quali parenti di T.R., deceduto in esito a sinistro stradale accaduto alle ore 5,10 del 231-06, convennero in giudizio P.M. e la Sara Assicurazioni Spa per sentir dichiarare il primo esclusivo responsabile del detto sinistro e, per l’effetto, condannare entrambi in solido al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del decesso del congiunto.

A sostegno della domanda assunsero che nella detta data il loro congiunto stava procedendo, a bordo della sua Fiat Stilo, sull’autostrada A7 Genova-Milano, intento a raggiungere il luogo di lavoro, allorquando improvvisamente l’autovettura finì fuori strada per cause sconosciute, urtò il guard rail di sx, ruotò su se stessa e rimase ferma al centro della carreggiata in contromano; a quel punto il congiunto scese dal mezzo, si posizionò davanti allo stesso (presumibilmente per fare le dovute segnalazioni) e venne investito dal veicolo Land Rover, di proprietà e condotto da P.M. ed assicurato con la Sara Assicurazioni SpA, che sopraggiungeva da tergo a velocità eccesiva, proiettandolo a parecchi metri di distanza e cagionandone la morte pressochè immediata.

Si costituirono entrambi i convenuti chiedendo il rigetto della domanda; la Sara Assicurazioni Spa chiamò in causa l’Inail, che aveva in parte ristorato i danni patrimoniali derivati dal sinistro.

Con sentenza 18-6-2015 l’adito Tribunale rigettò le domande.

Con sentenza 1630/2017 la Corte d’Appello di Torino ha rigettato sia il gravame proposto da Br.Ma., T.A. ed Ti.An., B.G., Tito Gianni e Tito Mauro, sia quello proposto dall’Inail.

Avverso detta sentenza Br.Ma., T.A. ed Ti.An., B.G., T.G. e T.M. propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi ed illustrato anche da successiva memoria.

Sara assicurazioni Spa resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con il primo motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 141 C.d.S., commi 2 e 3, si duole che la Corte non abbia considerato che, in base a quanto prescritto dalla detta disposizione, la velocità del mezzo (specie nell’affrontare una curva) deve sempre consentire di arrestare il veicolo in sicurezza entro il campo di visibilità del conducente.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunziando – ex art. c.p.c., nn. 3 e 5 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., si duole che la Corte non abbia ritenuto che le condizioni ambientali di difficoltà della guida (orario notturno, mancanza di illuminazione della strada, limite di visuale della curva) e le inappropriate condotte del conducente della Land Rover, che aveva la possibilità di spostarsi sull’altra corsia (fatto non preso in considerazione dalla Corte) non abbiano comportato l’affermazione della sua responsabilità.

Entrambi i motivi sono inammissibili in quanto, sub specie anche di violazione di legge si risolvono in censure sulla valutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice del merito, non consentite in sede di legittimità.

La Corte, invero, nel confermare quanto al riguardo già evidenziato dal primo Giudice, ha ritenuto, sulla base degli accertamenti svolti sia dalla Polizia di Stato sia dal perito M.P., che il comportamento della vittima era stato il fattore causale esclusivo che aveva determinato l’evento dannoso, mentre nessuna colpa poteva essere addebitata al conducente della Land Rover, che, a causa delle concrete circostanze della circolazione, si era trovato nell’impossibilità di attuare un’idonea manovra diretta ad evitare l’impatto con l’ostacolo (improvviso ed imprevedibile) che si era venuto a trovare sulla corsia di marcia; nello specifico era infatti emerso: che T.R., dopo essere uscito dall’abitacolo della sua vettura, non aveva indossato il prescritto Kit rifrangente ad alta velocità; che, come calcolato con formule matematiche dal consulente del P.M., la velocità ante urto cui procedeva il Parentela era pari a Kmh 73, da ritenersi congrua e rispettosa delle prescrizioni di cui all’art. 141 C.d.S., comma 2, tenuto conto, tra l’altro, che il tratto percorso era autostradale; che, a causa di una curva destrorsa, la distanza massima alla quale il P. avrebbe potuto accorgersi della presenza del T. e del suo veicolo era pari, in astratto, a 35 metri e, in concreto, ancora meno (per l’orario notturno, il mancato indosso del gilet rifrangente e l’anomala posizione del T.); che, pertanto, il P. aveva avuto al massimo 1,6 secondi per effettuare una manovra di emergenza, sicchè, considerando i normali tempi di reazione (tra 1,2 e 1,5 secondi), doveva concludersi che il P. si era trovato nell’impossibilità di iniziare alcuna manovra prima dell’impatto; che, invece, il comportamento del T. era stato gravemente imprudente, in quanto egli avrebbe potuto dirigersi verso la corsia di emergenza e, tenendosi al bordo della carreggiata, segnalare ai veicoli sopraggiungenti la presenza sulla corsia della propria autovettura; siffatto accertamento della responsabilità esclusiva del T. comportava il superamento della presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054 c.c., comma 2. Non sussiste, pertanto, alcuna violazione di legge, avendo la Corte accertato, nel caso concreto e sulla base delle risultanze probatorio (e, in particolare, dei rilievi tecnici), la velocità prudenziale prescritta dall’indicata disposizione del codice della strada, ritenendo quella tenuta nella specie dal P. rispettosa dei criteri di legge.

Nè sussiste la denunziata violazione dell’art. 2054 c.c., posto che la Corte, con accertamento in fatto (non suscettibile, come detto, di alcun sindacato in sede di legittimità) ha ritenuto esclusivo responsabile del sinistro la stessa vittima, enunciando espressamente, sulla base di cognizioni tecniche, che il T. nulla poteva fare per evitare l’investimento e non aveva alcuna possibilità di spostarsi sull’altra corsia; ne consegue anche l’inammissibilità del vizio motivazionale

La argomentazioni contenute nella ulteriore memoria difensiva, nella quale i ricorrenti principalmente ribadiscono che i fatti non sono oggetto di contestazione e che, in base a detti fatti, sussisterebbe una violazione del menzionato art. 141 c.p.c., non sono idonee a superare le su esposte ragioni di inammissibilità del ricorso.

In conclusione, quindi, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato dichiarato inammissibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a t.lo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 6.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

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