Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26060 del 20/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 26060 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 30046-2007 proposto da:
PIRAS

GIANFRANCO

PRSNNG48C13L989,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA V.AMBROSIO 8, presso lo
studio dell’avvocato FIANDANESE MARIO,

che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DORE

I.

FRANCO;
i
– ricorrente –

2013
2067

contro

VOZZI SERGIO vzzsrg54m25e409s, rappresentato e difeso
ex art.86 cpc, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
XX SETTEMBRE 15, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 20/11/2013

4
t

MUSCELLA MASSIMO;

controricorrente

avverso la sentenza n. 576/2007 del TRIBUNALE di
VERBANIA, depositata il 02/08/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

ANTONIO PROTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

udienza del 09/10/2013 dal Consigliere Dott. CESARE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’avv. Sergio Vozzi, sostenendo di avere svolto su
incarico e per conto dell’avv. Gian Franco Piras
attività procuratorie in favore di Tecnoserre
Mediterranea S.p.A., cliente del Piras, in una causa

Tribunale di Verbania, chiese ed ottenne dal Giudice di
pace della stessa città nei confronti del Piras decreto
ingiuntivo di pagamento del compenso, asseritamente
dovutogli dallo stesso.
L’avv. Piras propose opposizione con atto notificato il
7/6/2002 eccependo di avere sempre agito in nome e per
conto della Tecnoserre Mediterranea S.p.A., comune
cliente, di non avere concluso alcun contratto di
mandato con l’avv. Vozzi e di non essersi obbligato,
nei suoi confronti, ad alcun pagamento.
Con sentenza in data 6/2/2006 il Giudice di pace
rigettava

l’opposizione

confermando

il

decreto

ingiuntivo. La decisione veniva confermata, con
sentenza del 2/8/2007, dal Tribunale di Verbania che,
al fine dell’individuazione del soggetto che aveva
conferito il mandato all’avv. Vozzi, riteneva decisivo,
non già la procura (pacificamente conferita da
Tecnoserre Mediterranea S.p.A), ma il documento n. 3

3

civile di opposizione a decreto ingiuntivo, davanti al

ossia una lettera del Piras al Vozzi con la quale era
inviato un atto di citazione da sottoscrivere e
notificare e un assegno circolare quale fondo spese con
l’assicurazione che la cliente avrebbe provveduto
all’eventuale integrazione a semplice richiesta ed era

registrazione al repertorio e per la relativa fattura;
riteneva rilevanti anche successive comunicazioni
inviate al Vozzi dal Piras, contenenti le indicazioni
circa il comportamento da tenere; aggiungeva che il
Piras avrebbe avuto l’onere di provare di avere
conferito il mandato agendo in nome e non solo
nell’interesse della propria mandante Tecnoserre
Mediterranea S.p.A.
Contro la sentenza il Piras ha proposto ricorso per
Cassazione affidando il mezzo ad un unico motivo di
censura nel quale è congiuntamente dedotta la
violazione di norme di diritto e il vizio di
motivazione.
Il Vozzi ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
l. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente deduce
la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e
2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. e il vizio di motivazione.

4

indicato il nominativo della cliente per la

Il ricorrente preliminarmente trascrive il contenuto
del documento n. 3 (lettera inviata da Piras a Vozzi e
datata 22 Settembre 1992) ritenuto decisivo dal
giudice di appello.
Nel predetto documento:
indicato il nominativo della cliente (Tecnoserre

Mediterranea S.p.A) per il repertorio,
– si dà atto che viene allegato l’atto di citazione per
opposizione a decreto ingiuntivo nonché un assegno
circolare quale fondo spese con la precisazione che la
cliente lo integrerà a semplice richiesta dello stesso
avvocato Vozzi;
– viene specificato che la fattura dovrà essere invita
a Tecnoserre Mediterranea S.p.A.
Ciò premesso il ricorrente contesta la rilevanza
attribuita alle indicazioni circa il comportamento da
tenere, che, secondo il giudice di secondo istanza,
provenivano direttamente dal Piras e non dalla cliente,
in quanto attinenti allo svolgimento della difesa e non
all’incarico di patrocinio che, in difetto di prova
contraria, doveva presumersi conferito dalla stessa
cliente (Tecnoserre Mediterranea S.p.A.) ad entrambi i
soggetti ai quali essa aveva conferito la procura.

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Il ricorrente contesta, poi, la complessiva valutazione
del documento, la mancata considerazione di alcuni
elementi documentali quali il fondo spese corrisposto
dalla società, l’assicurazione di una integrazione, da
parte della società a semplice richiesta, la richiesta

l’indicazione del nominativo della cliente ai fini
dell’iscrizione al repertorio della clientela.
Il ricorrente, formulando i quesiti ex art. 366 bis
c.p.c. ora abrogato, ma applicabile

ratione temporis,

chiede:
se in caso di procura ad litem rilasciata
congiuntamente a due diversi avvocati, il ruolo di
dominus svolto dall’uno rispetto all’altro
nell’esecuzione concreta del mandato importi
l’acquisizione in capo al primo della qualità di
cliente del secondo;
– se, in caso di rilascio di procura ad litem congiunta
a due avvocati, l’incameramento del fondo spese erogato
dalla parte che ha rilasciato procura, il rilascio alla
stessa di fattura a copertura dell’acconto,
l’iscrizione del suo nominativo nel repertorio della
clientela, siano fatti idonei a far ritenere il

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di intestare la fattura del fondo spese alla cliente,

conferente la procura cliente dell’avvocato, iscrizione
del suo nominativo nel repertorio della clientela.
2. Il motivo è fondato con riferimento al vizio di
motivazione.
Occorre premettere che il giudice di secondo grado, nel

primo grado non si riscontra alcun riferimento alla
prova testimoniale, avendo il primo giudice valutato
unicamente la documentazione prodotta dalle parti.
Il giudice di secondo grado svalorizza l’elemento
costituito dal conferimento di procura congiunta e
valorizza principalmente il documento indicato con il
numero 3 affermando, del tutto apoditticamente che da
quel documento risulterebbe un diretto conferimento
dell’incarico all’avvocato Vozzi da parte dell’avvocato
Piras che aveva sempre trasmesso puntuali indicazioni
su dichiarazioni da rendere

e difese da assumere;

addebita infine all’avv. Piras, quale mandatario della
cliente,

di non avere provato di avere agito in nome

della sua mandante.
La sentenza impugnata, sotto questo profilo, appare
carente di motivazione in quanto:

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motivare, esordisce affermando che nella sentenza di

-

non riporta i contenuti del documento 3 che

dovrebbero giustificare le conclusioni di merito del
giudice di appello;
– mentre si sostiene che l’avv. Vozzi non avrebbe mai
avuto alcun contatto diretto con la cliente, non

dal rilascio di procura congiunta all’avvocato Piras e
all’avvocato Vozzi.
Al riguardo questa Corte ha infatti affermato il
principio secondo il quale la distinzione tra rapporto
endoprocessuale nascente dalla procura ad litem e
rapporto di patrocinio (in virtù del quale si
ritenuto possibile nella giurisprudenza di questa Corte
individuare come cliente, e cioè obbligato al pagamento
del compenso nei confronti dell’avvocato, un soggetto
diverso da colui che ha rilasciato la procura) non
esclude la necessità di provare il conferimento
dell’incarico da parte del terzo,

dovendosi,

in

difetto, presumere che il cliente è colui che ha
rilasciato la procura(cfr. da ultimo Cass. 4959/2012),
ossia, nel caso di specie, Tecnoserre S.p.A. e non
l’avvocato Piras che, invece è stato ritenuto gravato
di un onere probatorio che non gli competeva in
presenza di procura congiunta.

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adeguatamente valutato l’elemento presuntivo costituito

Infine, si è valorizzata senza adeguata motivazione,
una circostanza (le puntuali indicazioni su
dichiarazioni da rendere e difese da assumere) senza
considerare che, in generale, non rileva, nell’ipotesi
di procura ad litem rilasciata congiuntamente a due

rispetto all’altro nell’esecuzione concreta del
mandato, il quale attiene alle modalità di svolgimento
della difesa ad opera dei due professionisti e non
all’incarico di patrocinio proprio perché, in base alla
procura e in difetto di prova contraria, deve
presumersi conferito ad entrambi (Cass. 27/12/2004 n.
24010).
La

motivazione

è

errata

nel

presupposto

del

ragionamento per il quale si richiede al procuratore,
nominato dalla cliente, di provare che l’altro
procuratore congiuntamente nominato e dominus della
difesa, abbia speso il nome della cliente, invece che
pretendere la prova del superamento della presunzione
di coincidenza del contratto di patrocinio con la
procura alle liti.
Il giudice di appello ha insufficientemente motivato:
– con riferimento al documento n. 3, indicato come
decisivo, in ordine all’affermazione per la quale

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diversi avvocati, il ruolo di dominus svolto dall’uno

l’avvocato Piras si sarebbe obbligato personalmente nei
confronti dell’avv. Vozzi salvo farsi rimborsare dalla
cliente i diritti e gli onorari a lui spettanti; sul
punto il ricorrente, trascrivendo il contenuto del
documento (lettera del 22/9/1992), ha rilevato che

integrato il fondo spese a semplice richiesta dello
stesso avvocato Vozzi, che la fattura doveva essere
inviata alla cliente, che era indicato il nominativo
della cliente e la sua partita iva per il repertorio
annuale della clientela; che la fattura dell’acconto fu
emessa nei confronti della cliente e da questa
accettata;
– con riferimento al contratto di patrocinio, in merito
agli specifici elementi dai quali desumere il
superamento della presunzione di coincidenza (non
essendo sufficiente il generico rinvio ad un carteggio,
imprecisato nei suoi contenuti) del contratto di
patrocinio con la procura alle liti.
Occorre

ancora

precisare

(onde

non

ingenerare

l’equivoco di un contrasto con i principi affermati da
questa stessa sezione nella sentenza 2/12/2011 n.
25816) che deve essere confermato il principio per il
quale obbligato a corrispondere il compenso

nella lettera si faceva presente che la cliente avrebbe

professionale al difensore per l’opera professionale
richiesta, se ed in quanto la stessa sia stata svolta,
non è necessariamente colui che ha rilasciato la
procura alla lite, potendo anche essere colui che abbia
affidato al legale il mandato di patrocinio, anche se

nell’interesse di un terzo.
Tuttavia, in presenza di una procura congiunta ai due
avvocati e per effetto della suddetta presunzione,
proprio

questo

distinto

rapporto

interno

ed

extraprocessuale, regolato dalle norme dell’ordinario
mandato, a dovere deve essere provato, eventualmente
provandosi

anche

per

via

indiziaria

(ma

non

semplicemente affermandosi) che la procura era solo lo
strumento tecnico necessario all’espletamento della
rappresentanza giudiziaria.
L’accertare, di volta in volta, in quale di tali
diverse situazioni si verta integra dunque, una
questione di fatto, che come tale è rimessa alla
valutazione del giudice di merito e, se decisa in base
ad adeguata e logica motivazione, si sottrae ad ogni
possibile vaglio in sede di legittimità; ma nella
specie ciò non è avvenuto per le evidenziate carenze
della motivazione.

Il

questo sia stato richiesto e si sia svolto

In conclusione il ricorso deve essere accolto e la
sentenza impugnata deve essere cessata con rinvio,
anche per le spese di questo giudizio di cassazione, al
Tribunale di Novara.
P.Q.M.
cassa la sentenza

impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di
Novara.
Così deciso in Roma, il 9/10/2013.

La Corte accoglie il ricorso,

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