Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26060 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 15/10/2019), n.26060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25546-2017 proposto da:

B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

PONTRELLI GIOVANNI;

– ricorrente –

contro

L.A., ERGO ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2236/2017 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata

il 29/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CIGNA

MARIO.

Fatto

RILEVATO

Che:

B.L. convenne in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Taranto L.A. e la Ergo Assicurazioni SpA per sentir dichiarare il primo esclusivo responsabile dell’incidente accaduto in (OMISSIS) e per l’effetto condannare entrambi, in solido, al risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura in conseguenza dello stesso.

A sostegno della domanda espose che il 21-11-2012 il veicolo Smart, di sua proprietà e condotto da S.M., mentre percorreva (OMISSIS) ed era incolonnato, era stato tamponato dall’autovettura di proprietà e condotta da L.A., assicurato per la rca con la Ergo Assicurazioni SpA, e, a seguito dell’urto, aveva poi attinto l’autovettura di G.G., che la precedeva.

Con sentenza 1376/2015 l’adito Giudice di Pace rigettò la domanda per carenza di prova del danno.

Con sentenza 2236/2017 il Tribunale di Taranto, nel rigettare l’appello della B., ha confermato sul punto l’impugnata sentenza del Giudice di Pace; in particolare il Tribunale ha ribadito siffatta insufficienza probatoria, sicchè” doveva ritenersi che parte attrice non avesse soddisfatto l’onere della prova che sulla stessa incombeva ex art. 2697 c.c.; nello specifico ha evidenziato: che il CTU nominato in primo grado aveva riferito di non potere rispondere al quesito sulla compatibilità dei danni, in quanto la vettura della B. era stata riparata ed i proprietari delle altre vetture coinvolte non si erano presentati alla convocazione; che la documentazione fotografica non era idonea e sufficiente per rispondere con certezza al quesito; che la deposizione del teste C.A. era generica.

Avverso detta sentenza B.L. propone ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo.

L.A. e la Ergo Assicurazioni SpA non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata alla ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con l’unico motivo la ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., si duole che il Tribunale non abbia rispettato il principio dell’onus probandi, della sua distribuzione e della vicinanza della prova, violando precedenti giurisprudenziali nonchè gli artt. 144 e 148 Codice assicurazioni private.

Il motivo è infondato e comunque inammissibile.

Correttamente il giudice del merito ha posto in capo al danneggiato l’onere di provare il danno riportato dalla sua autovettura, rientrando tra i fatti costitutivi della domanda risarcitoria, oltre che il comportamento illecito del danneggiante ed il nesso causale tra siffatto comportamento e l’evento dannoso, anche il danno subito.

L’accertamento in concreto della prova di siffatto danno costituisce valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non invocato in ricorso.

Al riguardo va solo rilevato che il predetto accertamento è stato compiuto, come su evidenziato nella sintesi dell’impugnata decisione, sulla base della valutazione di plurime risultanze probatorie, e, in particolare, sull’impossibilità per il CTU di valutare la compatibilità tra i danni subiti dal veicolo danneggiato e la dinamica esposta in atti.

In conclusione, quindi, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, non avendo L.A. e la Ergo Assicurazioni SpA svolto attività difensiva in questa sede.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato rigettato, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

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