Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26060 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 05/12/2011), n.26060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 29018-2010 proposto da:

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PESARO (OMISSIS) in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLA SCROFA 57, presso lo studio degli

avvocati PIZZONIA GIUSEPPE, ZOPPINI GIANCARLO e GIUSEPPE RUSSO

CORVACE, che la rappresentano e difendono, giusta delega a margine

del ricorso per revocazione;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2824/2010 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

del 16.11.09, depositata il 09/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO

DESTRO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso notificato in data 30 novembre – 1 dicembre 2010 la Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro chiede, nei confronti dell’Agenzia delle entrate e del Ministero dell’economia e delle finanze, la revocazione della sentenza di questa Sezione n. 2824 del 9 febbraio 2010, nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il secondo motivo di ricorso incidentale della Fondazione sull’illegittimità della irrogazione di sanzioni. Assume l’odierna ricorrente che, essendo stata completamente vittoriosa in primo e secondo grado circa l’annullamento dell’avviso di accertamento per IRPEG 1994/1995 e 1995/1996 e avendo i giudici di merito affermato il diritto della contribuente di fruire dell’aliquota agevolata applicata in sede di dichiarazione dei redditi, non aveva alcuna necessità, dinanzi all’ulteriore gravame proposto dall’amministrazione in sede di legittimità, di avanzare ricorso incidentale condizionato in ordine al subordinato thema decidendum relativo all’illegittimità della irrogazione di sanzioni. Aggiunge che, contrariamente all’assunto della S.C., nessun motivo di ricorso incidentale aveva formulato sul punto, essendosi limitata a riproporre la questione così come formulata in precedenza, sicchè i giudici di legittimità erano incorsi in un doppio errore di fatto, da un lato avendo affermato l’esistenza di un secondo motivo di ricorso incidentale in realtà mai formulato, dall’altro avendo rilevato un inesistente vizio di autosufficienza del motivo stesso in realtà sostanzialmente riproduttivo di precedenti difese in appello.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso, denunciando l’inammissibilità di entrambi i profili del ricorso per revocazione, in quanto la S.C. ha fatto corretta applicazione del principio di autosufficienza anche al controricorso e ha rilevato la mancanza di prova circa la tempestiva prospettazione della questione sulla illegittimità delle sanzioni anche nel pregresse fasi di merito.

Redatta relazione ex art. 380 bis c.p.c. ed effettuate le comunicazioni e notificazioni di rito, la ricorrente deposita memoria, sottoscritta dal legale rappresentante e notificata alla controparte il 31 ottobre 2011, con la quale rinuncia al ricorso e chiede l’estinzione del giudizio, con compensazione di spese, per aver ottenuto, in data 3 ottobre 2011, l’annullamento parziale in autotutela degli atti controversi con riferimento alle sanzioni.

Ciò premesso, questa Corte osserva che la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale “non accettizio” ma sempre “ricettizio”, poichè l’art. 390, comma 3 richiede solo che sia notificato alle controparti, o comunicato ai loro avvocati per l’apposizione del visto;

sicchè, se effettuato, come nella specie, con il rispetto di tutte le formalità di legge, comporta l’estinzione del processo di cassazione (art. 391 c.p.c.).

Si stima equo compensare le spese del presente giudizio, in ragione dell’evoluzione della vertenza e del suo epilogo stragiudiziale.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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