Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26059 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/11/2020, (ud. 05/11/2020, dep. 17/11/2020), n.26059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15701-2019 proposto da:

DITTA RT IMPIANTI ELE DI R.T., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCESCO ETTORE;

– ricorrente –

contro

Te.ST.GI., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MASSIMILIANO BIANCHI, MASSIMO COSTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4858/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 13/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

SCODITTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Te.St.Gi. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Milano R.T. Impianti Elettrici di R.T., chiedendo il risarcimento del danno nella misura di Euro 15.940,39 oltre accessori. Espose l’attore che il convenuto, cui erano stati commissionati lavori nell’appartamento del Te., aveva forato un tubo dell’impianto di riscaldamento posto nel soffitto, causando la fuoriuscita di una copiosa quantità di liquido che aveva allagato il soggiorno dell’appartamento. Il Tribunale adito accolse la domanda nei limiti dell’importo di Euro 13.106,05. Avverso detta sentenza propose appello R.T. Impianti Elettrici di R.T.. Con sentenza di data 13 novembre 2018 la Corte d’appello di Milano rigettò l’appello.

Osservò la corte territoriale: che la testimonianza di F.P., il quale aveva dichiarato che il T. gli aveva riferito di aver forato il tubo del soffitto, aveva il valore di testimonianza “de relato”, da valutarsi unitamente agli altri mezzi di prova; e che la testimonianza di Fa.Gr., la quale aveva dichiarato di non avere assistito alla foratura, ma di avere visto il T. su una scala intento a chiudere il buco, da valutare unitamente a quella “de relato” del F., consentiva di ritenere provata l’attribuzione del fatto dannoso all’appellante.

Ha proposto ricorso per cassazione R.T. Impianti Elettrici di R.T. sulla base di un motivo e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta infondatezza del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 113 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Osserva la parte ricorrente che la testimonianza del F. è nulla perchè “de relato”, in quanto riferita ad una parte del giudizio e che la testimonianza della Fa., attesa la nullità dell’altra testimonianza, è priva di rilevanza non avendo la teste assistito all’evento. Aggiunge che la testimonianza del F. è comunque smentita dalle risultanze processuali perchè il Te., per rimediare alla foratura, si era rivolto non al F. ma ai Vigili del Fuoco ed al titolare dell’impresa che aveva installato l’impianto, come dimostrato dal rapporto dei Vigili del Fuoco e dalla fattura in atti.

Il motivo è manifestamente infondato. La testimonianza di F.P. non è una testimonianza de relato ex parte per la quale possano insorgere questioni di efficacia probatoria erchè ha per oggetto non una dichiarazione resa al teste dalla parte a cui favore sia fatta la deposizione, ma una dichiarazione il cui contenuto è sfavorevole per la parte che l’ha resa. Trattasi peraltro di un genere di dichiarazioni alle quali, se supportate dal relativo elemento soggettivo, può attribuirsi la natura giuridica di prova testimoniale di una confessione stragiudiziale fatta a un terzo (cfr. Cass. 19 gennaio 2017, n. 1320). Non sussiste pertanto la causa di nullità indicata nel motivo di censura.

E’ appena il caso di aggiungere che, a parte l’evidente infondatezza, il motivo sarebbe comunque inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non avendo il ricorrente specificatamente indicato se l’eccezione di nullità della testimonianza, di cui qui si duole, sia stata tempestivamente sollevata in primo grado.

Quanto al resto del motivo, trattasi di censura inammissibile in quanto vertente sulla valutazione della prova, che è profilo sottratto al sindacato di legittimità in quanto rimesso alla competenza del giudice di merito. Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. 10 giugno 2016, n. 11892, ribadita in motivazione da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016, oltre che da numerose conformi).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

 

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