Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26059 del 16/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 16/12/2016, (ud. 16/09/2016, dep.16/12/2016),  n. 26059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9830-2012 proposto da:

IMMOBILIARE ROANA SRL, in persona del legale rappresentante e

amministratore pro tempore Sig.ra C.M., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA G. FERRARI 35, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO FILIPPO MARZI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANGELO MAIOLINO;

– ricorrente –

contro

M.A. (deceduto), M.M.G., R.G.,

M.S., elettivamente domiciliate in ROMA, P.ZZA DELLE

CINQUE GIORNATE 2, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO MERLINI,

che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI BINDA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 185/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 24/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/09/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito l’Avvocato MAIOLINO Angelo, difensore della ricorrente che si

riporta agli atti depositati e chiede l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato BOCCHENI Alessandra, con delega depositata in

udienza dell’Avvocato MERLINI Massimo, difensore delle resistenti

che si riporta agli atti depositati e chiede il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS PIERFELICE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Bassano del Grappa, con sentenza del 10/11/2007, accogliendo, per quanto di ragione, la domanda avanzata da M.A. e M.M.G., accertato l’esatto confine tra il terreno degli attori e quello della convenuta s.r.l. Immobiliare Roana, condannò quest’ultima ad arretrare fino ad almeno cinque metri, seguendo le indicazioni della CTU, il fabbricato ivi costruito, a demolire il muro di contenimento per la parte realizzata oltre il confine, nonchè a risarcire il danno procurato agli attori, quantificato nella somma di 10.000 Euro.

Con sentenza depositata il 24/1/2012 la Corte di appello di Venezia rigettò l’appello proposto dalla convenuta.

La Immobiliare Roana srl ricorre per cassazione avverso la sentenza d’appello, con atto del 2/4/2012.

I M. resistono con controricorso del 18/5/2012.

Entrambe le parti depositano memorie illustrative.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo essere stato omesso l’esame di una doglianza d’appello.

In particolare, precisa la Immobiliare Roana, che la Corte di merito aveva errato nel non prendere in considerazione la censura con la quale erano state contestate le risultanze della CTU, non potendo trovare giustificazione una tale scelta nella circostanza che in primo grado era stata negata l’acquisizione della “consulenza (OMISSIS)”, per tardività della produzione.

Inoltre, l’affermazione secondo la quale la consulenza d’ufficio doveva reputarsi corretta perchè fondata su rilievi che avevano utilizzato 100 punti d’appoggio, non poteva stimarsi pertinente, poichè con il motivo d’appello si era contestata “l’errata impostazione del criterio topografico su tali punti”.

Nonostante la decisività della questione, conclude la ricorrente, la Corte di Venezia non aveva reso risposta.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la mancanza di motivazione su un punto essenziale e decisivo (con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per aver la corte territoriale affermato che i confini individuati dal CTU erano il risultato di un rilievo approfondito effettuato utilizzando circa 100 punti d’appoggio, laddove la sua censura si era appuntata sull’errata impostazione del criterio topografico su tali punti d’appoggio.

I due motivi, siccome intimamente connessi, meritano di essere trattati congiuntamente.

Il rilievo concernente l’omesso esame in appello della doglianza è destituito di fondamento, se solo si considera che a pagina 5 della sentenza la corte di merito ha preso posizione sulle osservazioni di parte convenuta alla CTU.

Avuto riguardo alla censura avente ad oggetto il profilo motivazionale, l’orientamento di questa Corte è ormai consolidato nel senso di ritenere che (Sez. L., n. 7392 del 12/8/1994, Rv. 487722; Sez. 3, n. 19475 del 6/10/2005, Rv. 584779; Sez. 2, n. 13845 del 13/6/2007, Rv. 598143; Sez. 1, n. 16368 del 17/7/2014, Rv. 632050), ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poichè l’obbligo della motivazione è assolto già con l’indicazione delle fonti dell’apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate; pertanto la parte che deduce un vizio di motivazione od un’erronea valutazione dei dati ha l’onere di indicare in modo specifico le deduzioni formulate nel giudizio di merito, delle quali il giudice non si sia dato carico, non essendo in proposito sufficiente il mero e generico rinvio agli atti del pregresso giudizio (cfr. Sez. 1 n. 5229 del 4/3/2011, Rv. 616633; Sez. 3, n. 19475 cit.).

Non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui dichiari di condividere il merito; pertanto, per infirmare, sotto il profilo dell’insufficienza argomentativa, tale motivazione è necessario che la parte alleghi le critiche mosse alla consulenza tecnica d’ufficio già dinanzi al giudice a quo, la loro rilevanza ai fini della decisione e l’omesso esame in sede di decisione; al contrario, una mera disamina, corredata da notazioni critiche, dei vari passaggi dell’elaborato peritale richiamato in sentenza, si risolve nella mera prospettazione di un sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimità (Sez. 1, n. 10222 del 04/05/2009, Rv. 607766).

Ciò debitamente premesso, nel caso di specie, il motivo è, in primo luogo, inammissibile, in quanto la ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, ha omesso di trascrivere, almeno nei loro passaggi salienti (essendosi limitata a riportare degli stralci, tra l’altro neppure virgolettati), la relazione peritale originaria, le osservazioni formulate tempestivamente dal proprio tecnico, le risposte fornite dal consulente d’ufficio a tali rilievi, le censure alla consulenza reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, le doglianze mosse alla sentenza di primo grado con l’atto di appello (cfr. Sez. 3, n.331 dell’11/01/2001, Rv. 543006).

Quanto a quest’ultimo profilo, va ricordato che nel giudizio d’appello rimangono estranee al dibattito processuale le considerazioni critiche, mosse dalla parte al consulente tecnico d’ufficio sulla base delle osservazioni del proprio consulente, che non siano state trasfuse in specifici motivi di impugnazione della sentenza, formulati nel rispetto delle prescrizioni stabilite dall’art. 342 c.p.c., dovendosi le argomentazioni critiche dell’appellante contrapporre non alla relazione di perizia espletata in primo grado, ma al fondamento logico-giuridico su cui è fondata del decisione impugnata (Sez. L., n. 3302 del 12/02/2001, Rv. 544504). In ordine all’onere di riportare i rilievi mossi all’operato del CTU o alle conclusioni cui è pervenuto, è necessario evidenziare che è affetta da vizio di motivazione solo la sentenza con la quale il giudice di merito, a fronte di precise e circostanziate critiche mosse dal consulente tecnico di parte alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, non le abbia in alcun modo prese in considerazione e si sia invece limitato a far proprie le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio (Sez. 3, n. 4797 dell’01/03/2007, Rv. 596664). In ogni caso, la contestazione dell’esattezza delle conclusioni dell’espleta consulenza mediante la pura e semplice contrapposizione ad esse delle diverse valutazioni espresse dal consulente tecnico di parte non serve, di per se, ad evidenziare alcun errore delle prime – con conseguente insufficienze della motivazione della sentenza che ad esse si sia limitata a riferirsi -, ma solo la diversità dei giudizi formulati dagli esperti (Sez. 1, Sentenza n. 16368 cit.).

Senza tralasciare che la Immobiliare Roana non ha in alcun modo contestato il rilievo di inammissibilità delle osservazioni critiche formulato dalla corte locale, per essere contenute in una relazione a firma di un tecnico (geom. S.) diverso dal CT di parte convenuta (geom. B.) e depositata per la prima volta tardivamente solo in sede di precisazione delle conclusioni.

In definitiva, il ricorso non è meritevole di accoglimento. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell’affare.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese legali, che liquida nella somma di Euro 2.500,00 per onorari ed Euro 200,00 per spese, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016

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