Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26059 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 15/10/2019), n.26059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20317-2017 proposto da:

A.M., L.V., Q.T., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato MAZZA GAETANO;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO A.M. PLASTICA SRL, in persona del Curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIADOTTO GRONCHI 13, presso lo

studio della Dott.ssa PERSICO MARIA, rappresentato e difeso

dall’avvocato PERSICO LIVIO;

– controricorrente –

contro

T.A., T.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1519/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 04/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CIGNA

MARIO.

Fatto

RILEVATO

Che:

Con citazione 20-3-2007 la Curatela del fallimento della A.M. Plastica srl (dichiara fallita con sentenza 25-3-02) convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Nola, T.A., T.P., A.M., Q.T. e L.V. per sentir condannare il primo, quale amministratore della società fallita, al risarcimento dei danni subiti a causa della sua illecita gestione,/ malversazione del patrimonio societario, e per sentir accertare, nei confronti di tutti i convenuti, la simulazione di tre atti di compravendita tra gli stessi intervenuti.

Con sentenza 664/2010 del 9-3-2010 l’adito Tribunale, disposto il mutamento del rito (da “societario” ad “ordinario”) per entrambe le domande, in accoglimento delle stesse, condannò T.A. al pagamento, in favore della Curatela, della somma di Euro 1.673.221,00 a titolo di risarcimento del danno, e dichiarò la simulazione assoluta dei tre negozi, aventi ad oggetto l’unico immobile in proprietà di T.A., sito in (OMISSIS).

Con sentenza 1519/2017 del 4-4-2017 la Corte d’Appello di Napoli, decidendo sul gravame proposto da L.V. e dai coniugi A. ed avente ad oggetto solo la pronunzia di simulazione assoluta di due dei su menzionati atti, ha rigettato e dichiarato inammissibile il detto appello.

Avverso detta sentenza L.V., A.M. e Q.T. propongono ricorso per Cassazione affidato a due motivi.

Resiste con controricorso la Curatela del fallimento della A.M. Plastica srl.

T.A. e T.P. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata alle parti.

Considerato che:

Il Collegio dà atto che è pervenuto in cancelleria il 14-5-2019 a mezzo posta “atto di rinuncia al ricorso in Cassazione”, che, sebbene irrituale, è comunque da intendersi come manifestazione di carenza di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, con conseguente inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. L’irritualità discende dal non essere ammessa la formalità del deposito a mezzo posta, limitata a quanto prevede l’art. 134 disp. att. c.p.c..

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato dichiarato inammissibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 14.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

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