Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26059 del 05/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 05/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 05/12/2011), n.26059
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 29015-2010 proposto da:
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PESARO (OMISSIS) in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DELLA SCROFA 57, presso lo studio degli
avvocati RUSSO CORVACE GIUSEPPE, ZOPPINI GIANCARLO, PIZZONIA
GIUSEPPE, che la rappresentano e difendono, giusta delega a margine
del ricorso per revocazione;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante pro-
tcmpore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– resistente –
e contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 2822/2010 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
del 16.11.09, depositata il 09/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’8/11/2011 dal ConsigUere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO;
udito per la ricorrente l’Avvocato Giuseppe Russo Corvace che ha
chiesto l’estinzione del ricorso per rinuncia.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO
per l’estinzione del ricorso per rinuncia.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso notificato in data 30 novembre – 1 dicembre 2010 la Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro chiede, nei confronti dell’Agenzia delle entrate e del Ministero dell’economia e delle finanze, la revocazione della sentenza di questa Sezione n. 2822 del 9 febbraio 2010, nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il quarto motivo di ricorso incidentale della Fondazione sull’illegittimità della irrogazione di sanzioni. Assume l’odierna ricorrente che, essendo stata completamente vittoriosa in primo e secondo grado circa l’annullamento dell’avviso di accertamento per IRPEG 1992/1993 e avendo i giudici di merito affermato il diritto della contribuente di fruire dell’aliquota agevolata applicata in sede di dichiarazione dei redditi, non aveva alcuna necessità, dinanzi all’ulteriore gravame proposto dall’amministrazione in sede di legittimità, di avanzare ricorso incidentale condizionato in ordine al subordinato thema decidendum relativo all’illegittimità della irrogazione di sanzioni. Aggiunge che, contrariamente all’assunto della S.C., nessun motivo di ricorso incidentale aveva formulato sul punto, essendosi limitata a riproporre la questione così come formulata in precedenza, sicchè i giudici di legittimità erano incorsi in un doppio errore di fatto, da un lato avendo affermato l’esistenza di un quarto motivo di ricorso incidentale in realtà mai formulato, dall’altro avendo rilevato un inesistente vizio di autosufficienza del motivo stesso in realtà sostanzialmente riproduttivo di precedenti difese in appello. L’Avvocatura dello Stato è costituita ai soli fini dell’ari. 370 c.p.c..
Redatta relazione ex art. 380 bis c.p.c. ed effettuate le comunicazioni e notificazioni di rito, la ricorrente deposita memoria, sottoscritta dal legale rappresentante e notificata alla controparte il 31 ottobre 2011, con la quale rinuncia al ricorso e chiede l’estinzione del giudizio, con compensazione di spese, per aver ottenuto, in data 3 ottobre 2011, l’annullamento parziale in autotutela degli atti controversi con riferimento alle sanzioni.
Ciò premesso, questa Corte osserva che la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale “non accettizio” ma sempre “ricettizio”, poichè l’art. 390, comma 3 richiede solo che sia notificato alle controparti, o comunicato ai loro avvocati per l’apposizione del visto; sicchè, se effettuato, come nella specie, con il rispetto di tutte le formalità di legge, comporta l’estinzione del processo di cassazione (art. 391 c.p.c.).
Nessuna statuizione deve essere assunta sulle spese in assenza di attività difensiva della controparte.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011