Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26058 del 16/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 16/12/2016, (ud. 16/09/2016, dep.16/12/2016),  n. 26058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27836-2011 proposto da:

BELAY SRL (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.

CARONCINI 27, presso lo studio dell’avvocato FLAMINIO SENSI GINNASI

POGGIOLINI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

LUCA MORGAGNI, PIETRO COTTIGNOLA;

– ricorrente –

contro

MAGNOBERTA DISTILLERIA DI L.A. & FIGLI SAS,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 94, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNA FIORE, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato OSCAR ALTAVILLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 696/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 11/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/09/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito l’Avvocato SENSI GINNASI POGGIOLINI Flaminio, difensore del

ricorrente che ha chiesto estinzione per rinuncia;

udito l’Avvocato FIORE Giovanna difensore del resistente che ha

chiesto estinzione per rinuncia;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Pratis Pierfelice che ha concluso per l’estinzione del procedimento

per intervenuta rinuncia.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Casale Monferrato, con sentenza depositata il 17/10/2009, accolta la domanda avanzata dalla s.r.l. Belay, condannò la s.a.s. Magnoberta Distilleria di L.A. e fratelli, al pagamento della complessiva somma di 504.333,38 Euro, oltre interessi, a titolo di provvigioni d’agenzia, dirette e indirette, integrazione contributi ENASARCO, indennità per esercizio di recesso senza giusta causa e di mancato preavviso, quale corrispettivo del patto di non concorrenza, per integrazione FIRR, sul fatturato annuo e accantonamento viaggi.

In estrema sintesi, per qual che può essere utile in questa sede, va ricordato che la Belay (all’epoca denominata Montanari s.r.l.) aveva stipulato con la Magnoberta, in data 1/1/1994, un contratto d’agenzia, diretto a promuovere la commercializzazione dei prodotti della casa madre (“bagne per pasticceria, prodotti per la gelateria, frutta alcoolica, frutta al naturale e suoi derivati”) su tutto il territorio nazionale e sulla clientela acquisita all’estero; che con lettera del 21/6/2000 la mandante aveva receduto in tronco dal negozio; che la Belay, agendo in giudizio, aveva contestato la giusta causa del recesso, addebitando, invece, alla controparte di avere inadempiuto il contratto, avendo violato il patto d’esclusiva, utilizzando, all’insaputa dell’agente, la società Menz & Gasser nella vendita dei prodotti, la quale aveva proceduto a far luogo a concorrenza sleale, smerciando gli articoli sottocosto.

La convenuta, costituitasi, aveva contestato la domanda, ammettendo, tuttavia, di dovere, per residue provvigioni non corrisposte, la somma di Lire 32.116.042. In particolare, aveva negato il vantato diritto per provvigioni indirette e per violazione del patto di esclusiva, stante che la Menz & Gasser, non effettuava attività di promozione, trattandosi di un acquirente di prodotti commessi in appalto, che poi venivano dalla medesima rivenduti con il proprio marchio e come merce propria. Del pari veniva contesta l’indennità di fine rapporto, in quanto il recesso in tronco era sorretto da giusta causa. Ammesso di dovere Lire 27.628.704 per provvigioni premio, nonchè l’indennità per risparmio contributi ENASARCO indicata dall’attrice, veniva contestata la debenza delle somme accantonate per viaggi premio. La convenuta, infine, aveva esposto di aver diritto alla indennità di mancato preavviso, nel mentre nulla era dovuto per indennità di clientela, in quanto la risoluzione era da addebitarsi a colpa dell’attrice.

La Corte di appello di Torino, con sentenza depositata l’11/5/2011, accolto per quanto ritenuto di ragione l’appello proposto dalla Magnoberta, riconosciuta la legittimità del recesso in tronco, e, pertanto il diritto dell’appellante a percepire l’indennità per omesso preavviso, riconosciuti crediti per l’appellata per provvigioni, indennità di non concorrenza, provvigioni premio, quota parte di accantonamenti per viaggi, effettuata la compensazione del caso, condannò la Belay a pagare alla controparte la somma di 36.417,51 Euro.

Con ricorso dell’11/11/2011 la Belay chiede l’annullamento della sentenza d’appello.

Resiste con controricorso del 15/12/2011 la Magnoberta.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primi due motivi, denunzianti, rispettivamente, violazione e falsa applicazione dell’art. 1752 c.c., comma 2 e art. 2119 c.c., omessa o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e ss., e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo, la ricorrente, deduce l’erroneità della pronuncia per avere giudicato legittimo il recesso in tronco.

Assume la Belay che la Corte di merito, dopo aver ritenuto insussistente l’addotta causa ricollegata ad una espressione ingiuriosa che, al telefono, sarebbe stata pronunciata nei confronti di L.A., rappresentante legale della resistente, aveva, tuttavia, giudicato essere stato legittimamente esercitato il diritto al recesso in tronco per le gravi inefficienze dell’agente: discontinua, ed anche negletta del tutto, la cura della clientela, omesse le informazioni periodiche alla casa madre sull’andamento del mercato e della clientela.

La ricorrente chiarisce che dal tenore della lettera di recesso del 21/6/2000 era doveroso trarre una sola conclusione: la rappresentata aveva stimato di non poter più proseguire nel rapporto a cagione della espressione offensiva di cui detto. Le contestazioni afferenti al merito dell’attività d’agenzia, peraltro generiche, apparivano soggiunte ad abundantiam, senza che potesse cogliersi una loro forza neppure sinergica sulla decisione d’interrompere il rapporto.

La ricostruzione operata dalla Corte di merito, attingendo alla memoria di costituzione in primo grado della Magnoberta, era da respingere. Trattavasi, invero, del testo di un capitolo di prova, che nulla aveva da condividere con l’addebito mosso alla ricorrente e che la Belay non aveva l’onere di contestare.

Era rimasto così violato il principio d’immediatezza ed immodificabilità dei motivi del recesso. Nè, poteva in alcun modo apprezzarsi la critica mossa all’operato della società agente con le espressioni sommarie e massimamente generiche usate nella lettera di cui detto.

Inoltre, risultava evidente che se fosse stata ritenuta sussistere una causa siffattamente grave da non consentire, neppure per il tempo del preavviso, la prosecuzione del rapporto, peraltro in essere da lungo tempo, non si giustificava il mantenimento della collaborazione, nonostante il registrarsi di reiterate, gravi e persistenti violazioni del contratto da parte della società agente.

La mancanza di specificità e la tardività della contestazione tradiva “tolleranza della condotta, oltre che rappresentare un modus operandi contrario alla buona fede e tale da rendere difficile la difesa del soggetto che subisce il recesso”.

Inoltre, l’interpretazione della lettera di recesso operata dal Giudice d’appello non rispettava i canoni ermeneutici di cui agli all’art. 1362 c.c. e ss., investendo un punto decisivo della controversia. Nella lettera il riferimento al dato temporale era generico (“oramai da tempo”), il riferimento alla condotta, indeterminato e, comunque, riguardante fatti diversi (mancava l’addebito, ritenuto invece in sentenza, di prolungata inattivita per periodi di quindici giorni). Trattandosi, poi, di un contratto d’agenzia per l’intero territorio nazionale non potevasi esprimere giudizio di rimprovero sulla sola base dei dati concernenti alcune province.

In ogni caso, la sentenza non aveva fatto buon governo delle regole probatorie, in quanto non aveva tenuto conto della documentazione prodotta dalla ricorrente, dalla quale si ricavava l’entità della conclusione di affari procurata, e non potendo fare a meno di accertare che negli ultimi sei mesi dell’anno 2000 erano maturate provvigioni superiori a 92.000 Euro.

Quanto alle informative, osserva la Belay, che, comunque, per contratto, non dovevano pervenire rigorosamente ogni quindici giorni, solo attraverso argomenti inconsistenti la sentenza era giunta ad affermare la responsabilità dell’agente. Riguardavano zone diverse da quelle di contestata inefficienza i documenti prodotti dalla controparte, nel mentre l’agente aveva dato prova documentale di aver fatto pervenire aggiornamento con lettera raccomandata dell’8/5/200.

Con il terzo motivo viene denunziata omessa pronuncia e, comunque, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè motivazione omessa o insufficiente su un fatto controverso e decisivo.

Secondo la ricorrente doveva ritenersi evidente l’errore nel quale era incorsa la Corte di merito nel giudicare frutto di ultrapetizione la condanna per 180.229,07 Euro, emessa dal Tribunale in favore della Belay per provvigioni maturate e non corrisposte. Nell’atto di citazione la ricorrente aveva concluso chiedendo, fra l’altro, condannarsi la controparte al pagamento del residuo provvisionale maturato durante l’arco dell’intero rapporto e non ancora corrisposto, “nella misura che risulterà giusta e provata in corso di causa, in particolare della somma di Euro 26.806.506 (…), delle successive provvigioni maturate ma mai corrisposte, anche con riferimento agli affari conclusi entro il termine di sei mesi dalla cessazione del rapporto, o quelle maggiori o minori che risulteranno dovute ad istruttoria espletata”. Il tenore della richiesta non giustificava l’affermazione secondo la quale la parte attrice avesse inteso limitare la domanda, essendosi, invece, rimessa agli esiti del giudizio. Non era consentito, pertanto, affermare che la ricorrente “avesse richiesto unicamente la differenza provvisionale rispetto agli acconti già liquidati (fino a Euro 26.806.506), nonchè le sole provvigioni sulle cd. vendite postume (perfezionate entro il termine di 6 mesi dalla fine del rapporto)”. Proprio per questa ragione il Tribunale aveva sottoposto al CTU, sul punto, un mandato tale da consentire l’accertamento ed il conteggio di tutte le provvigioni “direte ed indirette maturate dall’attrice a qualsiasi titolo nell’arco dell’intero rapporto e non ancora corrisposte”, senza che la controparte avesse mosso contestazioni, anzi accettando il contraddittorio, difendendosi nel merito.

Il quarto motivo, censurante violazione e falsa applicazione dell’art. 1743 c.c. e art. 1748 c.c., comma 2, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo, contesta la decisione per avere rigettato, per mancanza di prova, il diritto alla percezione delle provvigioni cd. indirette, derivanti dalle vendite effettuate direttamente dalla mandante o per mezzo di soggetti diversi dall’unico abilitato per contratto.

La prova, secondo l’assunto impugnatorio, risiedeva nelle risultanze della CTU, la quale verificando le fatture emesse verso la clientela dal 1996 al 2000 aveva riscontrato che per una parte cospicua della fatturazione non era stato corrisposto alcunchè all’agente. Al fine di giustificare la decisione la Corte di merito aveva attinto ad un ragionamento contraddittorio: dopo aver affermato la piena legittimità di incarico al CTU che investe costui di funzione percipiente, aveva, irragionevolmente negato valore probatorio alle risultanze della consulenza.

A ciò doveva aggiungersi la vicenda Menz & Gasser, di cui s’è detto, i cui contorni risultavano confessati dalla stessa resistente, la quale, con nota del 27/4/1999, aveva contestato alla predetta azienda di aver fatto luogo, in aperta concorrenza sleale, a vera e propria aggressione della clientela, invadendo, oltre al previsto mercato delle gelaterie, quello delle pasticcerie. Nè aveva senso la replica della Magnoberta, la quale si era difesa affermando che trattavasi di cessione in favore di un produttore, il quale, marcato il prodotto come proprio, provvedeva alla vendita, anche dirigendosi, in piena autonomia, al mercato riservato all’agente, apparendo evidente l’intento di aggirare il vincolo imposto dall’art. 1743 c.c., e la clausola di esclusiva, con conseguente elusione agli obblighi derivanti dall’art. 1748 c.c., comma 2.

Il quinto ed ultimo motivo, denunziante violazione e falsa applicazione dell’art. 1743 c.c. e art. 1748 c.c., comma 2, e art. 1375 c.c., nonchè per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto controverso e decisivo, censura il diniego al risarcimento del danno per la violazione del patto di esclusiva.

La ricorrente non condivideva la conclusione della Corte torinese, che aveva affermato la validità dell’invocata clausola solo per il mercato rappresentato da panifici, laboratori di pasticceria, gelaterie, ecc., con esclusione di lesione del diritto per l’insaturazione del rapporto con la Menz & Gasser, qualificato di appalto, stante che la merce prodotta in virtù del predetto contratto veniva successivamente commercializzata dalla committente (la Menz e Gasser) con prezzi e marchio propri.

All’udienza deve constatarsi la rituale rinuncia al ricorso da parte della Belay, ora sottoposta a liquidazione fallimentare, e l’altrettanto rituale accettazione della predetta rinunzia da parte della Magnoberta (art. 390 c.p.c.). Pertanto il giudizio di cassazione è estinto, senza che nulla debba essere statuito sulle spese.

PQM

Dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA