Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26057 del 20/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 26057 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: MANNA FELICE

SENTENZA

sul ricorso 30127-2007 proposto da:
BARTOLUCCI PAOLA C.F.BRIPLA40053I952L, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 22, presso
lo studio dell’avvocato BARDUCCI GIORGIO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato VANNI
ROMOLO;
– ricorrente contro

FODDAI

ALDO

C.F.FDDLDA39A02H501F,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA C MONTEVERDI 16, presso lo
studio dell’avvocato CONSOLO GIUSEPPE,

che

1o

Data pubblicazione: 20/11/2013

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PASSARO
MARIO;
– controricorrente nonchè contro

BENVENUTI SILVIA, BENVENUTI ELISA;

avverso la sentenza n. 209/2007 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 05/02/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/09/2013 dal Consigliere Dott. FELICE
MANNA;
udito

l’Avvocato

Passaro

Mario

difensore

del

controricorrente che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per l’inammissibilità o manifesta infondatezza al
ricorso e condanna aggravata alle spese ex art. 385
c. 4 cpc.

– intimati –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 913/04 il Tribunale di Livorno, provvedendo su più ampia
domanda (concernente anche il ripristino di una scala esterna a chiocciola)
proposta da Aldo Foddai contro i coniugi Giuseppe Benvenuti e Paola

Benvenuti, ad arretrare a distanza legale un’opera consistente nella
diminuzione della pendenza della falda del tetto (invariato il colmo),
realizzata su di un fabbricato posto in Marciana Marina ed acquistato dai
predetti coniugi dalla stesso Foddai.
Con sentenza n. 209 del 5.2.2007, la Corte d’appello di Firenze rigettava
l’impugnazione proposta dalla sola Bartolucci (salvo accoglierla per il resto,
avente ad oggetto la condanna al ripristino della scala).
Riteneva detta Corte, per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità,
che il patto con – cui il Foddai, quale venditore, aveva autorizzato i coniugi
Benvenuti-Bartolucci, acquirenti dell’immobile, a rialzare il tetto, non poteva
derogare alle disposizioni del piano di fabbricazione (PdF) locale che
fissavano la distanza per fini di ordine pubblico; e che l’opera nuova in
violazione di tale distanza era consistita nel rialzamento in falda dell’edificio,
e dunque nella costruzione del nuovo muro che sosteneva il tetto.
Per la cassazione di detta sentenza Paola Bartolucci propone ricorso,
affidato a tre motivi, successivamente illustrati da memoria.
Resiste con controricorso Aldo Foddai.
Silvia ed Elisa Benvenuti non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE

3

Bartolucci, condannava quest’ultima e le eredi del Benvenuti, Silvia ed Elisa

1. – In via preliminare va respinta l’eccezione d’improcedibilità del ricorso,
sollevata dalla parte controricorrente in relazione all’art. 369, 2° comma, n. 2
c.p.c., per non essere stato specificato nel ricorso che la copia autentica della
sentenza recava la relata di notificazione.

fatti processuali, risulta che la ricorrente ha effettivamente depositato la copia
autentica con hi rclata di notifica. La circostanza che nel ricorso non sia stato
specificato che si trattava, appunto, di sentenza notificata, non ha alcun
rilievo, atteso che per la norma innanzi citata rileva l’oggetto del deposito,
non la sua più o meno completa enunciazione.
2. – Col primo motivo d’impugnazione è dedotta, in relazione all’art. 360,
n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per indeterminatezza del
dispositivo, che ha confermato (per la parte che ancora interessa) la sentenza
di primo grado, la quale, a sua volta, aveva condannato la BartolucciBenvenuti ad arretrare le opere realizzate in violazione delle distanze legali,
“come individuate nelle relazioni e nei rilievi del c.t.u. geom. Calzone”. Non
vi è dubbio, so stiene parte ricorrente, che nel leggere le conclusioni della
c.t.u., espletata in primo grado e richiamata dalla Corte d’appello, non si è
certi di sapere a quale distanza debba stare la “nuova costruzione” della
ricorrente, considerato che il geom. Francesco Calzone ha operato un elenco
delle distanze previste dalla disciplina locale.
3. – Col secondo mezzo d’annullamento deduce “l’omessa individuazione
della distanza violata, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.”.
Proprio l’indeterminatezza della distanza che sarebbe stata violata
dall’odierna ricorrente non consente di essere certi del fatto che la relativa
4

Dall’esame diretto degli atti, consentito a questa Corte per la verifica dei

normativa locale che l’ha imposta persegua finalità d’ordine puluLlico, che la
renderebbero inderogabile. L’affermazione della Corte fiorentina, secondo cui
il patto fra il Foddai e i coniugi Benvenuti-Bartolucci non sarebbe valido
perché inteso a eludere l’applicazione di distanze fissate da norme

quale distanza di rilievo pubblicistico sarebbe stata violata.
4. – Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 873 c.c. e “della
normativa edilizio-urbanistica”, in relazione “all’art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.”. La
Corte territoriale non ha sufficientemente motivato sulla novità della
costruzione in oggetto, la quale non ha comportato né un aumento della
sagoma, né della volumetria del fabbricato, ma è stata limitata
all’abbassamento del solaio di calpestio, realizzando un maggior volume
interno del sottotetto a scapito del piano sottostante. Pertanto, secondo la
giurisprudenza di questa Corte, non si è in presenza di una nuova costruzione.
5. – Tutti e tre i motivi sono inammissibili per mancata formulazione del
quesito di diritto e, per quanto attiene ai connessi vizi motivazionali, del
momento di sintesi, in base all’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis
alla fattispecie.
I quesiti di diritto e la sintesi del fatto (decisivo e controverso) e delle
correlate ragioni dell’addotto vizio motivazionale non possono essere
sostituiti, in particolare, da un’operazione logica diretta a enucleame il senso
dal più ampio contenuto del motivo.
Ed infatti, è stato precisato che la previsione della norma dell’art. 366-bis
c.p.c., là dove esige che l’esposizione del motivo si debba concludere con il
quesito di diritto, se non significa che il quesito debba topograficamente
5

inderogabili, è dunque del tutto immotivata, dal momento che non indica

essere inserito alla fine della esposizione di ciascun motivo (potendo esserlo
anche all’inizio per il fatto che siffatta sua articolazione implica
necessariamente che essa si intenda formalmente ripetuto alla fine
dell’esposizione, sì da adempiere comunque l’onere di conclusione), comporta

individuazione della questione di diritto posta alla Corte, sicché è necessario
che tale individuazione sia assolta da una parte apposita del ricorso, a ciò
deputata attraverso espressioni specifiche che siano idonee ad evidenziare alla
Corte la questione stessa, restando invece escluso che la questione possa
risultare da un’operazione di individuazione delle implicazioni della
esposizione del motivo di ricorso come prospettato affidata al lettore di tale
esposizione e non rivelata direttamente dal ricorso stesso. Infatti, se il
legislatore avesse voluto ammettere tale possibilità, non avrebbe nrevisto che
detta esposizione si concludesse con la formulazione del quesito, espressione
che implica palesemente un quid che non può coincidere con essa, ma avrebbe
previsto solo che quest’ultima deve proporre un quesito di diritto (Cass. n.
16002/07).
Quanto al necessario momento di sintesi (omologo del quesito di diritto),
va poi osservato che esso deve essere idoneo a circoscrivere puntualmente i
limiti della censura, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di
formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (su tale
necessitata modalità di formulazione del motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c.,
vigente l’art. 366-bis c.p.c., cfr. Cass. S.U. n. 20603/07 e successive conformi,
tra cui Cass. n. 8897/08, la quale specifica che l’indicazione riassuntiva e
sintetica della censura costituisce un quid pluris rispetto all’illustrazione del
6

necessariamente che il quesito debba svolgere una propria funzione di

motivo, allo scopo di consentire al giudice di valutare immediatamente
l’ammissibilità del ricorso).
6. – Ne consegue che la proposizione di un ricorso con motivi che non
osservino l’art. 366-bis c.p.c., comporta l’inammissibilità dei motivi stessi e,

7. – Ricorso di cui, nella specie, s’impone pertanto la declaratoria
d’ inammissibilità.
8. – Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della
parte ricorrente.

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle
spese, che liquida in E 2.700,00, di cui 200,00 per esborsi, 451 .tre IVA e CPA
come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile
della Corte Suprema di Cassazione, il 19.9.2013.

di riflesso, del rizzrso per difetto del requisito di cui al n. 4 dell’art. 366 c.p.c.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA