Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26057 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 15/10/2019), n.26057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14036-2018 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LA FRANCESCA MICHELE;

– ricorrente –

contro

V.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 71/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata i121/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELL’UTRI

MARCO.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 21/2/2018, la Corte d’appello di Palermo, per quel che rileva in questa sede, ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale proposto da S.M. avverso la sentenza con la quale il giudice di primo grado aveva determinato un debito dello stesso S. nei confronti di V.G. in relazione a un contratto di locazione intercorso tra le parti;

che, a fondamento della decisione assunta sul punto, la corte territoriale ha sottolineato l’inammissibilità dell’appello incidentale del S., siccome “tardivamente proposto e non notificato”;

che, avverso la sentenza d’appello, S.M. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;

che V.G. non ha svolto difese in questa sede;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo d’impugnazione proposto, il ricorrente censura la sentenza d’appello per violazione dell’art. 436 c.p.c., comma 3, (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente dichiarato inammissibile l’appello incidentale proposto dal S., avendo quest’ultimo tempestivamente depositato la memoria difensiva contenente l’appello incidentale (ossia dieci giorni prima dell’udienza fissata per la discussione), a nulla rilevando la mancata notificazione di detto appello incidentale, attesa la possibilità, per il giudice d’appello, di concedere un termine, all’appellante incidentale, per l’esecuzione della notificazione omessa;

che il ricorso è manifestamente infondato;

che, al riguardo, varrà osservare come, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (che il Collegio condivide e fa proprio, al fine di assicurarne continuità), nel rito del lavoro (così come applicabile alla controversia in esame), l’appello incidentale, pur tempestivamente proposto, ove non sia stato notificato, va dichiarato improcedibile, poichè il giudice, in attuazione del principio della ragionevole durata del processo, non può assegnare all’appellante un termine per provvedere a nuova notifica, e la suddetta improcedibilità è rilevabile d’ufficio trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti (cfr. Sez. L, Sentenza n. 837 del 19/01/2016, Rv. 638397 – 01);

che, ciò posto, incontestata la circostanza della mancata notificazione dell’appello incidentale alla controparte, deve ritenersi che detto gravame doveva in ogni caso ritenersi improcedibile, con la conseguente manifesta infondatezza dell’odierno ricorso nella parte in cui denuncia l’erroneità della sentenza impugnata là dove avrebbe omesso di rilevare il diritto dell’appellante incidentale ad ottenere un termine al fine di procedere all’omessa notifica del gravame proposto;

che, conseguentemente, sulla base di tali premesse – disposta la correzione del dispositivo della sentenza impugnata (viceversa correttamente orientata nella motivazione), là dove ha erroneamente dichiarato l’inammissibilità, anzichè l’improcedibilità, dell’appello incidentale del S. – rilevata la manifesta infondatezza della censura esaminata, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso;

che non vi è luogo all’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo il V. svolto alcuna difesa in questa sede;

che dev’essere, in ogni caso, attestata la sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

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