Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26057 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 05/12/2011), n.26057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16214-2010 proposto da:

PANDA 81 SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VERBANIA 4, presso lo studio

dell’avvocato FERRI ROBERTO, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS), AGENZIA DELLE

ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA UFFICIO CONTROLLI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 26880/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA del 13/11/09, depositata il 21/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’08/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO;

udito l’Avvocato Ferri Roberto difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO che si riporta

alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Panda 81 s.r.l. ricorreva per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 24/04/06 che, accogliendo l’appello proposto dall’ufficio avverso la sentenza n. 206/25/2004 della commissione tributaria provinciale di Roma, aveva confermato, ritenendolo fondato su valide presunzioni, l’avviso di rettifica della dichiarazione IVA per il 1997, con cui era stata accertata maggiore imposta (L. 3.869.356.000), in esito ad indagini svolte dalla Guardia di finanza, che inducevano a ritenere l’avvenuta esposizione di costi fittizi e di crediti d’imposta non spettanti.

Con sentenza n. 26880 del 21 dicembre 2009 la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze e lo ha rigettato nei confronti dell’Agenzia delle entrate. Nel giugno 2010 ha proposto ricorso per revocazione, affidato a tre motivi, la contribuente; le controparti non si sono costituite. Redatta relazione ex art. 380 bis c.p.c. ed effettuate le comunicazioni e notificazioni di rito, la ricorrente ha depositato memoria. Con il primo motivo, si censura la sentenza 26880/09 per errore di fatto (art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4) per avere la S.C. affermato, al p. 5.1.2, che la decisione della CTR, sfavorevole alla contribuente, non era omessa o contraddittoria, atteso che essa si fondava “…senza necessità di ulteriori spiegazioni, sulle relative risultanze del processo verbale di constatazione”, mentre il p.v.c. della G.d.F. si limiterebbe soltanto a rilevare che l’acquisto di merce da ditte, asseritamente prive di organizzazione aziendale, comporterebbe la soggettiva inesistenza delle operazioni e l’esperimento dell’accertamento induttivo. Secondo la ricorrente la S.C. sarebbe incorsa in errore di fatto di tipo percettivo, attesa la mancata trasmissione del fascicolo d’ufficio contenente il precitato processo verbale, non esaminato dunque dai giudici di legittimità e perciò non concretamente comparato con la motivazione della sentenza d’appello in relazione ai motivi di censura (ritenuta immissione sul mercato di merci estremamente concorrenziali; pretesa interposizione fittizia e conoscenza di società di comodo; omessa indicazione dei beni controversi e confusione merceologica).

Il motivo è inammissibile, poichè anche il ricorso per revocazione è soggetto, a pena d’inammissibilità, alle stesse regole formali e sostanziali del ricorso per cassazione, tra le quali vi è il principio dell’autosufficienza proprio del ricorso di legittimità (Sez. 5, n. 22852 del 2010; Sez. 3, n. 24203 del 2006; Sez. 2, n. 12816 del 2002). In sostanza, il soddisfacimento del requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa presuppone necessariamente che dal contesto del ricorso – ossia solo dalla lettura di tale atto, escluso l’esame di ogni altro documento, ivi compresa la stessa sentenza impugnata – sia possibile desumere una conoscenza del “fatto”, sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia impugnata con revocazione (Sez. 3, n. 22385 e n. 22386 del 19/10/2006). Orbene, nella specie, nulla è possibile appurare circa il ridetto processo verbale della G.d.F., mancando nel ricorso per revocazione qualsiasi riferimento concreto al suo contenuto, mediante la trascrizione almeno nelle parti salienti. Di contro, la parte ricorrente la quale, in sede di legittimità, denunci errore revocatorio ha l’onere d’indicare specificamente il contenuto del documento assente negli atti e dunque non valutato dalla S.C., provvedendo alla sua trascrizione (almeno nei punti salienti), al fine di consentire al giudice della revocazione il controllo della decisività dei fatti e, quindi, del documento stesso, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere, come si è detto, sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative.

Infine, il requisito della “decisività” deve riguardare gli atti “interni” al giudizio di legittimità, e cioè gli atti che la Corte deve, e può, esaminare direttamente con propria indagine di fatto all’interno dei motivi di ricorso (Sez. 1, n. 24856 del 2006), il che comporta il necessario e rigoroso rispetto del principio dell’autosufficienza. Con gli altri due motivi, da esaminare congiuntamente, si censura la sentenza 26880/09 per vizi revocatori ex art. 395, n. 4 (2 motivo) e art. 395, n. 5 (3 motivo), in relazione al favorevole giudicato esterno preesistente che si sarebbe formato sulla sentenza della CTP di Roma n. 207/25/04 riguardante l’annullamento di omologo accertamento per imposte dirette dell’anno 1996.

Entrambi i motivi sono manifestamente inammissibili. Infatti, rispetto a una sentenza emessa dalla Corte di cassazione, l’impugnazione per revocazione non è esperibile nell’ipotesi in cui si assuma il contrasto della sentenza stessa con un’altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata (Sez. 5, n. 704 del 2009; artt. 391 bis e ter c.p.c.). Si tratta di scelta discrezionale del legislatore, non contrastante con alcun principio e norma costituzionale, atteso che il diritto di difesa e altri diritti costituzionalmente garantiti non risultano violati dalla disciplina delle condizioni e dei limiti entro i quali può essere fatto valere il giudicato (Sez. U, n. 10867 del 2008). Peraltro, nella specie, non risulta neppure che la questione del preteso giudicato esterno preesistente fosse stata prospettata nel pregresso giudizio di cassazione.

In conclusione, il Collegio ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta inammissibilità del ricorso, per tutte le ragioni sopra indicate.

Nulla è dovuto per spese in assenza di costituzione delle controparti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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