Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26056 del 20/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 26056 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: FILABOZZI ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 16082-2011 proposto da:
PASSAFIUME SALVATORE PSSSVT45D15C496U, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 103,
presso lo studio dell’avvocato GOBBI LUISA, rappresentato e difeso
dall’avvocato CAROLLO FULVIO giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL) 01165400589, in persona
del Dirigente con incarico di livello generale, Direttore della Direzione
Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV
NOVEMBRE N. 144, presso lo studio dell’avvocato LA
PECCERELLA LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente

8-151
A3

Data pubblicazione: 20/11/2013

all’avvocato FABBI RAFFAELA giusta procura in calce al
controricorso;

– controrkorrente avverso la sentenza n. 707/2010 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FILABOZZI;
è presente il P.G. in persona del Dott. MARIO FRESA.

Ric. 2011 n. 16082 sez. ML – ud. 17-10-2013
-2-

VENEZIA del 9/11/2010, depositata il 19/11/2010;

r.g. n. 16082/2011 Passafiume Salvatore c. Inail
Oggetto: rendita d’inabilità da infortunio sul lavoro

ORDINANZA
Atteso che è stata depositata relazione del seguente contenuto:
“1. Con ricorso al Tribunale di Vicenza Salvatore Passafiume chiedeva il riconoscimento del diritto
a rendita d’inabilità in conseguenza dell’infortunio sul lavoro occorsogli in data 19.11.2001.

Venezia, sul rilievo che, alla luce degli accertamenti eseguiti dal c.t.u. di primo grado, non sussistevano i presupposti per ricondurre la patologia riscontrata a carico dell’assicurato (seria condromalacia del comparto mediale) all’evento del 19.11.2001, dovendo piuttosto ritenersi che la degenerazione articolare, già in atto all’epoca dell’infortunio, fosse riconducibile a traumi precedenti e non
dichiarati al c.t.u., ma risultanti dalla cartella clinica.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione Salvatore Passafiume affidandosi a tre motivi di ricorso cui resiste con controricorso l’Inail.
2. Con il primo motivo si denuncia violazione del d.P.R. n. 1124 del 1965 e degli artt. 41 c.p., 116,
132 e 445 c.p.c., nonché vizio di motivazione, per avere il giudice escluso il nesso di causalità fra la
tecnopatia e l’evento senza adeguata motivazione.
3. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., nonché vizio di
motivazione, in relazione all’omessa considerazione delle censure svolte dal consulente tecnico di
parte e delle note critiche con cui era stata chiesta la rinnovazione della c.t.u. o la riconvocazione
del c.t.u. a chiarimenti.
4. Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 2697 c.c. e 134 c.p.c., nonché vizio di motivazione, relativamente alla statuizione con cui è stata negata l’ammissione della prova per testi.
5. Il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato in relazione alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nel giudizio in materia di invalidità il vizio, denunciabile in sede
di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d’ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui
fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale
ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica
del convincimento del giudice, e ciò anche in relazione alla data di decorrenza della prestazione
(cfr. ex multis Cass. n. 569 del 2011; n. 9988 del 2009).

La domanda veniva respinta dal Tribunale con sentenza che era confermata dalla Corte d’appello di

6. Nella specie, le censure di parte ricorrente – anche per quanto riguarda le denunciate violazioni
di norme di diritto – si risolvono in un mero dissenso in relazione al convincimento espresso dal
giudice di merito sulla base delle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, essendo del tutto generiche, in particolare, le censure espresse in ordine alla erroneità ed alla insufficiente motivazione
della decisione della Corte territoriale per quanto concerne specificamente l’esistenza del nesso causale tra l’infortunio patito dall’assicurato e l’insorgenza della patologia riscontrata a suo carico; anche perché il ricorrente non ha riportato nel ricorso il contenuto della relazione di consulenza tecni-

fico delle osservazioni svolte nella consulenza tecnica di parte – alle quali pure viene attribuito, nei
primi due motivi di ricorso, un rilievo decisivo – sicché le critiche formulate sul punto rimangono
confinate, in definitiva, ad una mera contrapposizione rispetto alla valutazione di merito operata
dalla Corte territoriale, inidonea, in quanto tale, a radicare un deducibile vizio di motivazione di
quest’ultima.
7. E’ palese, poi, l’insussistenza della violazione dell’art. 41 c.p., dal momento che la Corte
d’appello ha escluso, sulla base degli accertamenti svolti dal c.t.u., qualsiasi incidenza causale
dell’infortunio sull’evoluzione del processo patologico che ha determinato l’intervento chirurgico.
8.- La mera riproposizione delle richieste istruttorie, ed in particolare della prova testimoniale già
dedotta nella fase di merito, non vale, infine, a superare i rilievi svolti nella sentenza impugnata,
laddove la Corte di merito ha osservato che tali richieste sono, da un lato, irrilevanti perché i fatti
materiali non sono contestati e, dall’altro, inammissibili, non potendo demandarsi alla prova testimoniale un giudizio valutativo circa l’esistenza del nesso causale tra l’attività lavorativa e la produzione del fatto lesivo.
9. Che ove si condividano i testé formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis codice procedura civile e dichiarato manifestamente infondato”;
Atteso che il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni svolte nella relazione che precede e
che, pertanto, il ricorso va rigettato ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, c.p.c., con la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese, nella misura indicata in dispositivo, secondo il criterio della soccombenza;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in € 100,00 oltre € 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
2

ca d’ufficio – alla quale addebita lacune ed errori di valutazione – né ha riportato il contenuto speci-

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA