Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26056 del 16/12/2016

Cassazione civile, sez. II, 16/12/2016, (ud. 13/09/2016, dep.16/12/2016),  n. 26056

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24611-2012 proposto da:

F.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, V. A.

GRAMSCI 14, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE GATTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO SCATTAREGGIA

MARCHESE;

– ricorrente –

contro

F.F., F.S., FO.GA., F.C.,

FO.FE., FO.SA., C.A., CE.AN.,

C.S., C.T.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 191/2012 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 03/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/09/2016 dal Consigliere Dott. SCALISI ANTONINO;

udito l’Avvocato GATTI Gabriele, difensore del ricorrente che si

riporta agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.F., A. ed An., con atti di citazione del 10 gennaio 1995 convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Barcellona, i loro fratelli G., Sa. e M., chiedendo che fosse dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria sulla casa con terreno circostante, sita in (OMISSIS), loro pervenuta per successione legittima del padre Fo.Ga. e della madre Cu. e chiedevano, altresì, che F.G. utilizzatore del bene fosse condannato al rendiconto ed al risarcimento dei danni.

Si costituiva solo F.G., contestando le domande attoree e, in via riconvenzionale, chiedeva la declaratoria del suo acquisto dell’immobile per usucapione e la condanna degli attori al risarcimento del danno causato dalla proposizione della domanda.

Il Tribunale di Barcellona, con sentenza n. 402 del 2004, nella contumacia di Fo.Sa. e F.M., dichiarava lo scioglimento della comunione ereditaria e, ritenuta la non divisibilità del bene, ne disponeva la vendita, come da separata ordinanza, e condannava F.G. al pagamento della somma di Euro 8.475, oltre rivalutazione ed interessi in favore dei tre attori per l’uso ritenuto arbitrario dell’immobile, rigettava tutte le altre domande.

La Corte di Appello di Messina, pronunciandosi su appello proposto da F.G., citando i fratelli F. An. e Sa. e i nipoti Ga., C. e S. (eredi di A.) nonchè gli altri nipoti C.A., A., S. e T. (eredi della sorella M.), nella contumacia del solo fratello Sa., con sentenza n. 191 del 2012, rigettava l’appello e condannava l’appellante al pagamento di un terzo delle spese di lite, compensando la restante parte. Secondo la Corte di Appello di Messina, il Tribunale di Barcellona, correttamente, aveva rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione, posto che F.G. seppure ha goduto per moltissimi anni della casetta in modo esclusivo, adibendola a propria abitazione familiare e, dunque, facendone un uso inconciliabile con una possibilità di godimento da parte degli altri fratelli tuttavia non avrebbe posto in essere condotte atte ad evidenziare una in equivoca volontà di possedere uti singulus. I lavori di manutenzione che sono stati effettuati da F. avrebbero, sempre secondo la Corte distrettuale,potuto caratterizzare la relazione di F.G. con il bene come possesso uti dominus, solo se egli li avesse fatti nell’espresso disaccordo degli altri coeredi, ovvero si fosse trattato di opere di tale entità da comportare una rilevante trasformazione dell’immobile.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da F.G. con ricorso affidato a due motivi. F.F., Fo.Fe. (unico erede di Fo.An.) Fo.Sa., gli eredi di F.A. ( Ga., C., S.), gli eredi di F.M. ( C.A., An., S., T.), intimati, in questa fase non hanno svolto alcuna attività giudiziale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= F.G. lamenta:

a) Con il primo motivo di ricorso, la violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 922 e 1158 in relazione agli artt. 1141, 714 e 2697 c.c.. Motivazione insufficiente e contraddittoria ex art. 360 c.p.c., n. 5. Secondo il ricorrente, il convincimento della Corte distrettuale, non solo sarebbe frutto di un’erronea valutazione complessiva degli elementi probatori, ma sarebbe sorretto da un iter argomentativo contraddittorio ed incoerente con i dati processuali. In particolare, la Corte distrettuale avrebbe da un verso riconosciuto che il ricorrente avrebbe goduto del bene in modo esclusivo adibendolo ad abitazione familiare e, subito dopo, avrebbe ritenuto che lo stesso ( F.G.) non avrebbe posto in essere condotte atte ad evitare un’inequivoca volontà di possesso uti singulus. Piuttosto, la Corte distrettuale avrebbe escluso, secondo il ricorrente, la configurabilità di un possesso animo domini, dando prevalenza a quanto riferito nell’interrogatorio formale da F.F., non tenendo conto che F.F. avrebbe anche affermato che “(…) il signor F. continua a ripetere che la casa è sua e che possono anche arrivare i Carabinieri ma non è disposto ad andarsene (…)”. In sintesi, specifica ancora il ricorrente, la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto che dalle prove era emerso in modo incontrovertibile che il possesso di cui si discute si è atteggiato in termini di esclusività ed inconciliabilità con l’altrui godimento.

b) Con il secondo motivo, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1102, 1144, 1158 e 2697 c.c., in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3. Motivazione insufficiente e contraddittoria ex art. 360 c.p.c., n. 5. Secondo il ricorrente, erroneamente, la Corte distrettuale avrebbe ritenuto che i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti da F.G. sull'”immobile di cui si dice non fossero stati eseguiti nell’espresso disaccordo degli altri coeredi, ma per loro tolleranza, perchè una siffatta valutazione sarebbe in contrasto con le prove acquisite in giudizio. La stessa presunzione di tolleranza, nonchè l’affermazione secondo cui i lavori che sono stati eseguiti sull’immobile sarebbero stati di minima entità risulterebbero smentite dalle risultanze istruttorie. Comunque, conclude il ricorrente ritenere che sarebbe stato necessario, per integrare il possesso ai fini dell’usucapione, che F.G. avesse effettuato una rilevante trasformazione dell’immobile sarebbe ammettere un ingiustificato trattamento differenziato tra chi in ipotesi abbia avuto necessità di effettuare imponenti opere di ristrutturazione rispetto a chi pur nelle medesime condizioni “corpore” et “animo” tale necessità non abbia avuto.

1.1.= Entrambi i motivi che per la loro innegabile connessione possono essere esaminati congiuntamente sono fondati.

Il giudice di appello ha affermato che “(…) che nel caso di specie F.G. ha, sì goduto per moltissimi anni della casetta (mq. 55 netti) in modo esclusivo, adibendola a propria abitazione familiare e, dunque, facendone un uso inconciliabile con una possibilità di godimento da parte degli altri fratelli (…) si è limitato a sostituire pavimenti e rivestimenti, oltre a curare l’ordinaria amministrazione, ha, sì effettuato tali lavori di propria iniziativa e probabilmente senza ricercare nè ottenere il consenso dei condividenti (…) è vero pure che egli ha sopportato da solo spese ordinarie e straordinarie (ma, comunque, volte alla conservazione del bene) senza chiedere ai fratelli il rimborso (…)”. Sicchè, come appare evidente, la Corte distrettuale, ha accertato la sussistenza di elementi certi di un possesso utile ad usucapire (la residenza nell’immobile, l’intestazione della fornitura di acqua, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’appartamento, l’adempimento degli obblighi fiscali e quant’altro) e, nonostante ciò, in modo contraddittorio ha ritenuto che quel possesso non fosse utile ad usucapire la proprietà del bene, perchè, a dire, sempre, della Corte, a manifestare un animus possidendi uti dominus, sarebbe stata necessaria un’attività di trasformazione radicale del bene.

Epperò, la Corte distrettuale non ha tenuto conto che ai fini della usucapione, è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla “res” da parte dell’interessato attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, (Cass. 18.2.1999 n. 1367; Cass. 15.6.2001 n. 8152). Con l’ulteriore specificazione che il comproprietario può usucapire la quota degli altri comproprietari, estendendo la propria signoria di fatto sulla “res communis”, e a tal fine, è sufficiente che il suddetto comproprietario abbia goduto del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, in modo tale, cioè, da evidenziare una inequivoca volontà di possedere “uti dominus” e non più “uti condominus” (Cass. 20.8.2002 n. 12260).

Vero è che l’esecuzione di opere radicali di trasformazione del bene, cui si riferisce la Corte distrettuale, è prova sicura di una volontà di possesso uti singulus, ma l’assenza di una attività di trasformazione non comporta la sicura esclusione di un possesso uti dominus, posto che questo può essere rilevato da altre e diverse attività quale, anche, la sostituzione di pavimentazione e rivestimenti, senza il consenso dei condividenti, oltre che dal fatto che il bene sia stato destinato ad uso personale ed esclusivo e inconciliabile con il godimento di altri eventuali comproprietari. In verità, la Corte distrettuale ha mancato di specificare le ragioni per le quali gli elementi accertati non fossero sufficienti a manifestare una volontà di un possesso uti singulus e/o, comunque, ha mancato di indicare le ragioni per le quali bisognerebbe ritenere, oltre ogni ragionevole dubbio, che il possesso di F.G., e le sue manifestazioni, fossero tollerati dagli altri fratelli.

In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Messina per un nuovo esame della vicenda giudiziale alla luce dei principi espressi in motivazione. Alla Corte distrettuale è demandato, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., il compito di liquidare le spese anche del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Messina, anche per la liquidazione delle spese relative al presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016

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