Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26056 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 15/10/2019), n.26056

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26224-2017 proposto da:

T.M.O., C.V., C.G.

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUIGI SETTEMBRINI 30, presso

lo studio dell’avvocato RAGO RAFFAELLA, che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

TOURGEST GESTIONI TURISTICHE SRL,;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6865/2016 della CORTE D’APPIn,0 di ROMA,

depositata il 15/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSETTI

MARCO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2004 C.G., T.M.O. e C.V. (quest’ultima, all’epoca dei fatti, minorenne, rappresentata ex art. 320 c.c. dai genitori C.G. e T.M.O.) convennero dinanzi al Tribunale di Roma la società Tourgest Gestioni Turistiche s.r.l., esponendo che:

-) avevano programmato un soggiorno nell’isola di Lampedusa dal 19 al 26 luglio 2003, al fine di parteciare ad un corso di tango che ivi avrebbe tenuto un maestro di tale disciplina;

-) si erano rivolti per l’acquisto dei biglietti aerei alla società convenuta;

-) solo il giorno prima della partenza, e solo in conseguenza della propria iniziativa di contattare l’agente di viaggi, avevano) appreso che il volo sul quale avrebbero dovuto viaggiare era stato cancellato, e che l’agente di viaggi aveva autonomamente trasferito la prenotazione su un altro volo, non consono alle esigenze dei viaggiatori;

-) non potendo, di conseguenza, accettare la soluzione alternativa offerta dall’agenzia di viaggi, decisero di rinunciare alla vacanza. Chiesero perciò la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dei fatti sopra descritti, e cioè:

– il costo dei biglietti;

– la caparra versata per la prenotazione dell’alloggio, andata perduta;

– il pregiudizio da vacanza rovinata.

2. La Tourgest si costituì contestando la propria responsabilità, e deducendo – in sintesi – che le ragioni in base alle quali gli attori avevano rifiutato il diverso volo, ad essi offerto in sostituzione di quello cancellato, erano pretestuose.

3. Il Tribunale di Roma con sentenza 8 novembre 2008 n. 22002 rigettò la domanda, non ravvisando a carico della Tourgest un inadempimento colpevole. Ritenne che unica obbligazione assunta dalla Tourgest era l’acquisto dei biglietti; che la soppressione del volo non era avvenuta per causa ad essa imputabile; che dopo la cancellazione del volo aveva effettuato una nuova prenotazione e acquistato altri biglietti con diverso vettore. Osservò che tale condotta della agenzia era “conforme alla carta dei diritti del passeggero”, in virtù della quale il passeggero ha diritto a raggiungere la destinazione finale, e non rileva ai fini della responsabilità del vettore la mancata fruizione della sistemazione alberghiera o del corso di tango argentino. Aggiunse infine il Tribunale che non risultava provata la ipertensione del C., da questi addotta per giustificare il rifiuto di avvalersi del volo sostitutivo, e che comunque la proposta alternativa della Tourgest non poteva costituire fonte di responsabilità.

4. La sentenza venne appellata dai soccombenti.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza 15 novembre 2016 n. 6865, rigettò il gravame.

La Corte d’appello ha ritenuto che l’unico obbligo della Tourgest, una volta avvenuta la cancellazione del volo, era quello di “riprotezione”, e cioè offrire assistenza al passeggero e consentirgli di raggiungere la destinazione finale.

Nel caso di specie la Tourgest aveva adempiuto al suddetto obbligo di riprotezione, operando nei limiti delle sue possibilità attraverso l’acquisto di altri biglietti aerei.

La circostanza, poi, che la riprotezione offerta non fosse stata accettata dai viaggiatori non poteva configurare responsabilità risarcitorie in capo alla Tourgest.

5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da C.G., T.M.O. e C.V., con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria.

La società intimata non si è difesa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Inammissibilità del ricorso.

1.1. E’ superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto l’impugnazione va dichiarata inammissibile.

Il ricorso è stato infatti notificato:

a) alla Tourgest presso l’avvocato nominato per il primo grado (atto passato per la notifica il 31.10.2017);

b) alla Tourgest presso la sede sociale, dove è risultata “trasferita” (atto passato per la notifica il 31.10.2017);

c) in rinnovazione, alla Tourgest presso un nuovo indirizzo ((OMISSIS)); ed all’amministratore della Tourgest nella residenza personale (con atti spediti il 17.11.2017).

1.2. Le notifiche indicate sub (a) e (b) sono, rispettivamente, nulla la prima ed inesistente la seconda.

Delle notifiche indicate sub (c), invece, eseguite a mezzo del servizio postale, non risulta depositato in atti l’avviso di ricevimento.

Il mancato deposito del suddetto avviso di ricevimento comporta l’inammissibilità del ricorso.

Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione quando il ricorrente non dia prova dell’avvenuto perfezionamento della notificazione a mezzo posta: e questa prova deve essere data tramite la produzione dell’avviso di ricevimento entro l’udienza di discussione (ovvero, nel caso di rito camerale, entro l’inizio dell’adunanza camerale), salva la prova dell’impossibilità incolpevole (da ultimo, ma ex multis, Sez. 5 -, Ordinanza n. 8641 del 28/03/2019, Rv. 653531 – 01; nello stesso senso, in precedenza, Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 18361 del 12/07/2018, Rv. 649461 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 26108 del 30/12/2015, Rv. 638052 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 16292 del 10/07/2009, Rv. 608981 – 01; Cass., sez.1, n. 627/2008).

2. Le spese.

2.1. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata.

L’improcedibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228).

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento da parte di C.G., C.V. e T.M.O. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

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