Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26056 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 05/12/2011), n.26056

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2765-2010 proposto da:

SOCIETA’ DELTA PETROLI SPA (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FILIPPO NICOLAI 16, presso lo studio dell’avvocato CONTI PIERO, che

lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO

ROMA 6;

– intimate –

avverso la sentenza n. 293/14/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 14.7.09, depositata il 23/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO

DESTRO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 23 luglio 2009, la CTR – Lazio accoglie l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti della soc. Delta Petroli, disattende il gravame incidentale e, in fattispecie di condono rateale L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, conferma il rigetta il ricorso introduttivo della contribuente avverso plurimi dinieghi e conseguente cartella di pagamento.

Afferma che, avendo la socità effettuato pagamenti tardivi e incompleti, l’amministrazione può legittimamente dichiarare l’inefficacia del condono.

L’interessata propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

l’Agenzia delle entrate non spiega attività difensiva. Depositata relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c. ed espletati gli adempimenti di legge, la causa perviene all’adunanza camerale. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 9 bis cit., per avere i giudici d’appello confermato l’inefficacia del condono per mancati pagamenti nei termini di legge.

Il rilievo non coglie nel segno e consente la delibazione della questione sul cd. “condono demenziale”, dando continuità ai principi enunciati da questa Sezione nelle pronunzie 6 ottobre 2010, n. 20745 (Giust. civ. Mass. 2010, 10) e 11 ottobre 2010, n. 20966 (Il civilista 2010,12, 20).

Con la prima pronunzia si è affermato:

“Il condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell’imposta e degli interessi od, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono demenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con gli interessi di cui all’art. 4, il condono è condizionato dall’integrale pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se integrale, essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l’adempimento delle successive”.

Con la seconda pronunzia si è ribadito:

“In ragione del carattere eccezionale del condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, ed in assenza di clausole esplicitamente riferibili a tale istituto, non può sussistere un principio generale destinato a valere in caso di silenzio del legislatore diretto a riconoscere effetti al pagamento tardivo; tale forma di condono, infatti, è perfezionabile solo mediante il pagamento dell’intera imposta dovuta entro le scadenze stabilite dalla norma”.

Si tratta di principi di diritto che trovano fondamento nella strutturale distinzione tra condono premiale e condono demenziale, come già delineata da questa Sezione nella decisione 31 agosto 2007, n. 18353, secondo cui la sanatoria ex art. 9-bis costituisce un condono tributario del secondo tipo, che – basandosi sul presupposto di un illecito fiscale – elimina o riduce le sanzioni, ma a condizione di rispettare la stessa procedura. La sentenza d’appello non si è discostata da tali principi e va, dunque, confermata.

Con il secondo motivo la società lamenta l’omessa pronuncia, da parte della CTR, riguardo alle eccezioni sollevate nel giudizio di primo grado e non esaminate dalla CTP perchè assorbite, riproposte esplicitamente sotto forma di appello incidentale.

Il mezzo è inammissibile per evidente difetto di autosufficienza, non essendo riportato il tenore testuale delle domande asseritamente svolte in appello, sulle quali il giudice di secondo grado non si sarebbe pronunciato.

In conclusione, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, il Collegio ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta infondatezza del ricorso per cassazione; nessuna regolamentazione va adottata per spese, mancando la costituzione della controparte.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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