Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26055 del 20/11/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 26055 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: FILABOZZI ANTONIO
ORDINANZA
sul ricorso 15448-2011 proposto da:
FRANCHI UMBERTO FRNMRT33A15H501E, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 53/5, presso lo studio degli
avvocati DE BENEDICTIS CATALDO MARIA e ALLEGRA
ROBERTO, che lo rappresentano e difendono, giusta delega a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO
Data pubblicazione: 20/11/2013
RICCI, CLEMENTINA PULLI, giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4681/2010 della CORTE D’APPELLO di
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FILABOZZI;
udito per il controricorrente l’Avvocato Mauro Ricci che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO
FRESA che si riporta alla relazione scritta.
Ric. 2011 n. 15448 sez. ML – ud. 17-10-2013
-2-
ROMA del 19.5.2010, depositata il 17/06/2010;
r.g. n. 15448/2011 Franchi Umberto c. Inps
Oggetto: trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia.
ORDINANZA
Atteso che è stata depositata relazione del seguente contenuto:
“1. Umberto Franchi ha adito il giudice del lavoro di Roma per ottenere la trasformazione
della pensione di invalidità, di cui godeva in base alla normativa precedente a quella della
legge n. 222/84, in pensione di vecchiaia, ai sensi dell’art. 1, comma 10, della detta legge n.
222/84, con decorrenza dalla data di maturazione dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, e così nella specie dal 1.2.1993;
2. Il giudice di primo grado ha accolto la domanda con sentenza che è stata parzialmente riformata dalla Corte di appello di Roma, che ha dichiarato il diritto del ricorrente alla trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia solo a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa di trasformazione (e cioè dal 1.7.2006);
3. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione Umberto Franchi affidandosi ad un unico motivo cui resiste con controricorso l’Inps;
4. Con l’unico motivo si denuncia violazione degli artt. 1 legge n. 222/84, 6 legge n. 155/81, 8
d.l. n. 463/83, conv. in legge n. 638/83, 60 RDL n. 1827/1935, 2 legge n. 218/52, 1, 2, 5 e 6
d.lgs. n. 503/92, 9 RDL n. 636/39 conv. in legge n. 1272/39, nonché vizio di motivazione, relativamente alla statuizione con la quale la Corte territoriale ha riconosciuto il diritto
dell’interessata alla trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda
amministrativa di trasformazione;
5. Il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato in relazione all’orientamento affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte relativamente alle questioni prospettate – cfr. ex
plurimis Cass. n. 3855/2011, Cass. n. 24772/2009, Cass. n. 21292/2009 – secondo cui “la trasformazione della pensione di invalidità acquisita nella vigenza del regime di cui all’art. 10
del r.d.l. 14 aprile 1938, n. 636, in pensione di vecchiaia è consentita solo se sussistano i requisiti assicurativi e contributivi propri di quest’ultima prestazione – non essendo utilizzabili a
tal fine, figurativamente, i periodi di fruizione della pensione di invalidità senza svolgimento
di attività lavorativa – ed opera come effetto di una specifica opzione dell’assicurato; ne consegue che il diritto alla conversione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della relativa domanda amministrativa e non dà titolo alla conservazione del più
1
- favorevole trattamento economico eventualmente in godimento, essendo ricollegata la trasformazione del titolo alla libera scelta dell’assicurato e non ad automatismi che possano giustificare l’irriducibilità del trattamento”; in altre parole, “la conversione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia non opera automaticamente al compimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti per quest’ultima prestazione, essendo necessario che
l’interessato presenti domanda di trasformazione. Ne consegue che, ove l’interessato abbia
presentato istanza per la conversione del trattamento previdenziale, la pensione di vecchiaia
sima”;
6. Che ove si condivida il testé formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di
consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis codice procedura civile e dichiarato manifestamente infondato”;
Atteso che il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni che precedono e che, pertanto,
il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, secondo il criterio della soccombenza;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in € 100,00 oltre € 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2013.
decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della istanza mede-