Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26055 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/11/2020, (ud. 29/10/2020, dep. 17/11/2020), n.26055

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Presidente di Sez –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23382/2019 R.G. proposto da:

M.M., nella qualità di erede di M.L., da

considerarsi, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, per legge

domiciliata ivi in PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

COSTANTINO MONTESANTO;

– ricorrente –

contro

J.F., A.G., INPS SEDE PROVINCIALE AGRIGENTO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 45/2019 del TRIBUNALE di AGRIGENTO, depositata

il 10/01/2019;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 29/10/2020 dal relatore Dott. Franco DE STEFANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

M.M., nella dedotta qualità di unica erede di M.L., ricorre, con atto articolato su di un unitario motivo e addotto come notificato a mezzo p.e.c. il 09/07/2019, per la cassazione della sentenza n. 45 del 10/01/2019 del Tribunale di Agrigento, con cui è stata dichiarata improcedibile la sua opposizione agli atti esecutivi, proposta il 25/07/2014 avverso l’ordinanza di assegnazione emessa all’esito di espropriazione presso terzi intentata da J.F. ai danni della sua dante causa M.L. e per i crediti verso A.G. e l’INPS – sede o direzione provinciale di Agrigento;

in particolare, il tribunale ha ascritto all’opponente la mancata celebrazione della fase sommaria invece ineludibile (ai sensi di Cass. 25170/18), per avere ella depositato il ricorso introduttivo nella cancelleria degli affari civili contenziosi e chiesto la declaratoria di nullità dell’ordinanza impugnata, così introducendo direttamente il giudizio di merito ed al contempo formulando l’istanza di sospensione senza avere prima incoato, dinanzi al g.e. che aveva emesso l’ordinanza impugnata la fase incidentale cautelare; pure negando la possibilità di un’ufficiosa trasmissione del fascicolo relativo al procedimento esecutivo, ritenuta ammessa solo per le opposizioni ad esecuzione e di terzo e non pure per quelle ad atti esecutivi ai sensi dell’art. 186 disp. att. c.p.c.;

non espletano attività difensiva in questa sede gli intimati;

è formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, del seguente letterale tenore: manifesta fondatezza del ricorso “(ove in atti vi sia rituale asseverazione autografa di autenticità della copia analogica della notifica del ricorso ed ove sia idoneamente documentata la spesa qualità di erede della parte in causa), poichè, in dipendenza della necessaria struttura bifasica dell’opposizione esecutiva di cui a Cass. 11/10/2018, n. 25170, il ricorso introduttivo che sia stato correttamente indirizzato al giudice dell’esecuzione, a maggior ragione se con corretta richiesta dei provvedimenti propri della fase sommaria, ma erroneamente depositato presso altra cancelleria del tribunale cui appartiene quel giudice, deve essere reputato idoneo ad introdurre l’opposizione e a lui va trasmesso anche di ufficio per l’espletamento delle attività processuali proprie della fase sommaria, senza che possa configurarsi alcuna negativa conseguenza per l’opponente”;

nessuna altra attività è espletata all’esito.

Diritto

CONSIDERATO

che:

si deve prescindere dalla verifica dell’idoneità dei documenti versati sulla qualità della ricorrente di erede dell’originaria opponente e debitrice esecutata, per la dirimente preliminare ragione della persistente carenza, agli atti, della copia analogica della notifica a mezzo p.e.c. del ricorso – con tale mezzo eseguita a tutte le controparti – munita della necessaria asseverazione autografa di autenticità o conformità al suo originale telematico;

l’asseverazione autografa, cioè con sottoscrizione di pugno del suo autore, continua infatti ad essere imprescindibile nei casi, come quello in esame, in cui gli intimati siano rimasti tali, alla stregua dei principi di Cass. Sez. U. 24/09/2018, n. 22438: ma essa manca in atti, risultando tuttora versata copia analogica della notifica (atto notificato ed allegati con messaggio di posta elettronica con cui la notifica ha avuto luogo), priva però di tale autografa ma essenziale asseverazione;

del resto, la mancanza di quella era presupposta dall’espressa riserva contenuta nella proposta trasmessa anche al difensore della ricorrente, essendovi prospettato quale esito del ricorso il suo accoglimento, pur sempre ove in atti vi fosse rituale asseverazione autografa di autenticità della copia analogica della notifica del ricorso: in tal modo, da un lato la relativa questione è stata sottoposta alle parti (pure ai fini dell’esclusione della configurabilità di un errore revocatorio ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4) e, dall’altro, è stata lasciata impregiudicata la facoltà della parte – riconosciuta dalla detta pronuncia delle Sezioni Unite – di provvedere ai relativi deposito o regolarizzazione fino all’adunanza;

di conseguenza, il ricorso va dichiarato improcedibile: ma non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite del presente giudizio di legittimità, per non avervi svolto attività difensiva gli intimati;

infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

P.Q.M.

dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso da essa proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

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