Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26055 del 16/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 16/12/2016, (ud. 09/11/2016, dep.16/12/2016),  n. 26055

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 890-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 80/4/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, emessa il 04/05/2010 e depositata il

09/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MOCCI MAURO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Emilia Romagna che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Bologna, la quale aveva accolto l’impugnazione di C.C., medico libero professionista, avverso il silenzio rigetto sull’istanza di rimborso dell’IRAP, dalla contribuente versata per gli anni 1998 – 2001, per un totale di Euro 6.235,39.

Nella decisione impugnata, la CIR ha affermato che il giudice di primo grado aveva correttamente proceduto ad una valutazione della situazione di fatto, pervenendo ad escludere l’esistenza di un’autonoma organizzazione, non essendosi rinvenuto un apporto di capitale e lavoro altrui tale da assumere rilievo a tali fini.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Sostiene l’Agenzia che la CTR non avrebbe minimamente motivato in ordine alle deduzioni dell’ufficio, che aveva evidenziato l’esistenza di ingenti spese per beni strumentali e compensi a terzi, omettendo così di considerare il fatto decisivo, dato appunto da cospicui compensi a terzi.

L’intimata non ha resistito.

Il motivo è fondato.

La ricorrente ha ampiamente documentato di aver indicato, per ciascuna annualità, il valore dei beni strumentali, i ricavi, i compensi a terzi e le spese. I affettivamente, a fronte di tali rilievi, la CTR si è limitata al laconico assunto che “non si è rinvenuto un apporto di capitale e lavoro altrui”, così omettendo qualunque motivazione al riguardo.

Deve dunque procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Emilia Romagna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016

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