Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26055 del 05/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 05/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 05/12/2011), n.26055
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 2344-2010 proposto da:
M.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso il dott. MARCO GARDIN, rappresentata
e difesa dall’avvocato GENOVESE DONATELLO, giusta procura a margine
del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 143/1/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di POTENZA del 25.5.09, depositata l’11/08/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’8/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO
DESTRO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
ritenuto che, a sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione (rel. D’Alessandro): “La contribuente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Basilicata che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato il ricorso proposto contro un avviso di accertamento per iva, Irpef Irap. L’agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Il ricorso contiene un motivo. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c.) e parzialmente accolto, per la manifesta fondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono.
Con l’unico, complesso motivo, la contribuente lamenta omessa motivazione e violazione di legge quanto all’epoca di rilevamento dei prezzi di acquisto e vendita, alla omessa valutazione di sconti ed al ricorso, quanto alle percentuali di ricarico, alla media semplice piuttosto che a quella ponderata.
La censura è inammissibile, per quanto riguarda l’epoca di rilevamento dei prezzi di acquisto e vendita, trattandosi di questione di mero fatto.
Il mezzo è infondato per quanto concerne gli sconti e le vendite a stock, in difetto della prova – gravante sul contribuente, come correttamente ritenuto dal giudice di merito – dell’esistenza di detti sconti.
L’unico motivo è invece fondato per quanto concerne l’utilizzo della media semplice invece di quella ponderata. Questa Corte ha, infatti, affermato che, nell’accertamento tributario fondato sulle percentuali di ricarico della mene venduta, la scelta tra il criterio della media aritmetica semplice e della media ponderale dipende, rispettivamente, dalla natura omogenea o disomogenea degli articoli e dei ricarichi – circostante la valutazione costituisce appressamento di merito, incensurabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge – assume il criterio della media medica semplice valenza indiziaria, al fine di ricostruire i margini di guadagno realizzati sulle vendite effettuate a nero, quando il contribuente non provi, ovvero non risulti in punto di fatto, che l’attività sottoposta ad accertamento ha ad oggetto prodotti con notevole differenza di valore e che quelli maggiormente venduti presentano una percentuale di ricarico molto inferiore a quello risultante dal ricarico medio (Cass. 26312/09). Nella specie risulta dallo stesso accertamento, riportato testualmente in ricorso, la differenza, talvolta notevole, della percentuale di ricarico delle diverse merci vendute e d’altro canto la sentenza è priva di qualsiasi motivazione riguardo alle ragioni per le quali il criterio della media aritmetica semplice è stato comunque ritenuto affidabile”.
Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite;
osservato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione (v. anche Cass. 14328/09), ritiene che ricorra l’ipotesi della fondatezza del ricorso nei limiti sopra indicati nella relazione;
considerato che da ciò consegue la cassazione della sentenza d’appello in relazione alla sola censura accolta con rinvio alla CTR (anche per la spese), affinchè la lite sia decisa sulla base dei principi innanzi affermati.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti della censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla CTR – Basilicata, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011