Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26054 del 20/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26054 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: FILABOZZI ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 15329-2011 proposto da:
TOZZI ANGELINA TZZNLN51H41L842K, elettivamente
domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avv. MENICHELLA GIUSEPPE, giusta
procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI
ANTONIETTA, STUMPO VINCENZO, TRIOLO VINCENZO,
DE ROSE EMANUELE, giusta procura in calce al controricorso;

Data pubblicazione: 20/11/2013

- controricorrente avverso la sentenza n. 2609/2010 della CORTE D’APPELLO di
BARI del 10.5.2010, depositata 1’8/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FILABOZZI;

riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO
FRESA che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 15329 sez. ML – ud. 17-10-2013
-2-

udito per il controticorrente l’Avvocato Antonietta Coretti che si

r.g. n. 15329/2011 Tozzi Angelina c. Inps
– Oggetto: disoccupazione agricola

ORDINANZA
Atteso che è stata depositata relazione del seguente contenuto:
“1. Con ricorso al Tribunale di Lucera Angelina Tozzi, operaia agricola a tempo determinato, conveniva in giudizio l’Inps chiedendo che venisse accertato il suo diritto alla differenza dell’indennità

stato corrisposto dall’Istituto sulla base del salario medio convenzionale congelato all’anno 1995 sosteneva che il medesimo trattamento doveva essere invece calcolato, ai sensi del d.lgs. n. 146 del
1997, art. 4, sui minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva provinciale, con conseguente diritto alle differenze tra quanto spettante e quanto percepito;
La domanda veniva rigettata con sentenza che era confermata dalla Corte d’appello di Bari, che riteneva applicabile alla fattispecie in esame la decadenza prevista dall’art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970,
nel testo sostituito dall’art. 4 d.l. n. 384 del 1992, convertito nella legge n. 438 del 1992;
Avverso detta sentenza ricorre Angelina Tozzi con un unico motivo di ricorso cui resiste con controricorso l’Inps;
2. Con l’unico motivo la ricorrente lamenta violazione degli artt. 6 d.l. n. 103/91, convertito nella
legge n. 166/91 e 47, comma 3, del d.P.R. n. 639/47;
Il ricorso deve ritenersi manifestamente fondato alla stregua della giurisprudenza di questa Corte
(cfr. ex plurimis Cass. sez. unite n. 12720/2009, Cass. n. 948/2010, Cass. n. 1580/2010) secondo cui
la decadenza di cui all’art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 – come interpretato dall’art. 6 del d.l.
n. 103 del 1991, convertito con modificazioni nella legge n. 166 del 1991 – non si applica ove la
domanda giudiziale sia diretta ad ottenere la riliquidazione della prestazione pensionistica già attribuita, venendo in rilievo solo l’adeguamento di un diritto già riconosciuto sia pure per un importo
inferiore, nel qual caso la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello dell’ordinaria prescrizione decennale;
3. L’inapplicabilità dell’art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, prima delle integrazioni apportate
dall’art. 38 del d.l. n. 98 del 2011, al caso di richiesta di riliquidazione di prestazioni previdenziali
solo parzialmente riconosciute e liquidate dall’ente previdenziale è stata recentemente ribadita da
numerose sentenze di questa Corte (cfr. ex plurimis Cass. n. 7068/2012, Cass. n. 7070/2012, Cass.
n. 7071/2012, Cass. n. 7072/2012, Cass. n. 7073/2012) e non vi è motivo per discostarsi da tale indirizzo;

1

di disoccupazione dell’anno 2003; la ricorrente – premesso che il trattamento di disoccupazione era

4. Che ove si condividano i rilievi testé formulati, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 380 bis e 375 codice procedura civile e dichiarato manifestamente fondato
quanto al rilievo della inapplicabilità della decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, valutando la
possibilità di decisione della causa nel merito, ex art. 384, secondo comma, c.p.c., qualora non siano
ritenuti necessari ulteriori accertamenti di fatto”;
4. Atteso che il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni che precedono e che pertanto la
sentenza impugnata deve essere cassata ed, essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la cau-

il quale si uniformerà al principio di diritto enunciato al punto 2) e provvederà anche in ordine alle
spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte
d’appello di Bari in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2013.

sa va rinviata ad altro giudice, che si designa nella stessa Corte d’appello in diversa composizione,

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