Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26054 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/11/2020, (ud. 29/10/2020, dep. 17/11/2020), n.26054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Presidente di Sez. –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14199/2019 R.G. proposto da:

I.S., da considerarsi, in difetto di elezione di

domicilio in ROMA, per legge domiciliato ivi in PIAZZA CAVOUR,

presso la Cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO PAOLO LAUDISIO;

– ricorrente –

contro

G.L., da considerarsi, in difetto di elezione di domicilio in

ROMA, per legge domiciliato ivi in PIAZZA CAVOUR, presso la

Cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE CALABRO’;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

G.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 59/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 18/01/2019;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 29/10/2020 dal relatore Dott. Franco DE STEFANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

I.S. ricorre, con atto articolato su di un unitario motivo e notificato il 24/04/2019, per la cassazione della sentenza n. 59 del 18/01/2019 della Corte d’appello di Salerno, notificata il 07/03/2019, con cui è stato rigettato il suo appello contro l’ordinanza di reiezione del suo reclamo avverso l’ordinanza dichiarativa dell’estinzione del processo esecutivo intentato da G.L. nei confronti di G.M. ed in cui era intervenuto ai sensi dell’art. 511 c.p.c., per un credito verso il procedente;

in particolare, la corte territoriale ha confermato la natura esclusivamente satisfattiva e non anche surrogatoria dell’intervento in sostituzione previsto dall’art. 511 c.p.c., così ribadendo non ostare all’estinzione per rinuncia dell’unico procedente il solo dispiegato intervento di altro soggetto, creditore di quest’ultimo;

degli intimati resiste con controricorso, col quale dispiega ricorso incidentale articolato su di un motivo, soltanto il G.;

è formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

il ricorrente principale deposita memoria ai sensi del medesimo art. 380-bis, comma 2, u.p..

Diritto

CONSIDERATO

che:

va rilevata, alla stregua della disamina dell’intero fascicolo, messo nella sua integralità a disposizione del Collegio, la presenza in atti di quanto necessario ai fini del riscontro della procedibilità del ricorso;

il ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 511 c.p.c., e dell’art. 2900 c.c., in estrema sintesi richiamandosi, a sostegno della natura pure surrogatoria del relativo intervento e della conseguente ostatività all’estinzione del processo esecutivo per rinuncia del sostituito, alle pronunce di questa Corte nn. 2608/87 e 735/69, nonchè ad altra del 2008 del Tribunale di Roma e ad alcune posizioni dottrinali, invocando una soluzione funzionale alla migliore garanzia del credito del sostituto;

col ricorso incidentale, richiamata la più recente giurisprudenza (Cass. 8001/15, 15932/12, 22409/06, la stessa 2608/87, con argomenti ricavati anche dall’art. 715 codice di rito previgente) e negata l’assimilabilità dell’intervento previsto dall’art. 511 c.p.c., all’azione surrogatoria per l’evidente insussistenza di un’inerzia del debitore, il G. contesta la disposta compensazione delle spese, negando che potesse giustificarla una giurisprudenza consolidata da almeno trent’anni o che potesse configurarsi la complessità della materia pure posta a base di quella;

va dapprima esclusa la necessità di rimettere la questione alle Sezioni Unite o anche solo alla pubblica udienza, poichè nessun contrasto attuale vi è nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla natura dell’istituto in esame e, neppure a quel fine rilevando diverse contrarie posizioni della giurisprudenza di merito o di parte della dottrina, la definizione della questione oggi da esaminare può aver luogo in piana applicazione dei principi consolidati;

invero, può qui bastare il richiamo all’approdo ermeneutico di questa Corte (da ultimo, Cass. 20/04/2015, n. 8001) nel senso che la domanda di sostituzione esecutiva ai sensi dell’art. 511 c.p.c., realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell’esecutato nella sua posizione processuale e nel diritto al riparto della somma ricavata dall’esecuzione (cfr. Cass. n. 2608/87, n. 22409/06), sicchè detta domanda non è assimilabile all’intervento del creditore nel processo esecutivo perchè il creditore istante non fa valere una pretesa nei confronti dell’esecutato bensì nei confronti di altro creditore, pignorante o intervenuto (e non valendo in senso contrario il richiamo dell’art. 511 c.p.c., all’art. 499 c.p.c., da intendersi limitato alle modalità ed alla forma della domanda di sostituzione: cfr. Cass. n. 2608/87 cit.);

in altri termini, la funzione della sostituzione esecutiva è esclusivamente satisfattiva (Cass. 13/03/1987, n. 2698; Cass. 19/10/2006, n. 22409; Cass. 20/04/2013, n. 8001) e le limitate facoltà surrogatorie riconosciute al creditore subcollocato attengono al mero e circoscritto potere di promuovere, in luogo del creditore sostituito, contestazioni in sede di distribuzione, ovvero di resistere a contestazioni altrui (già Cass. 5850/79 o Cass. 735/69), oppure ancora di proporre opposizione agli atti esecutivi (Cass. 327/67): situazioni che non esprimono un subingresso del creditore di cui all’art. 511 c.p.c., nel diritto soggettivo sostanziale del creditore sostituito, ma attengono all’esercizio della c.d. azione distributiva, ovvero riguardano un rimedio – l’opposizione ex art. 617 c.p.c., – che attiene alla regolarità formale del procedimento (in tali espressi termini: Cass. 24/08/1995, n. 8966);

di conseguenza, la posizione processuale del subcollocato è subordinata alla persistenza della qualità di creditore in capo al suo debitore (o creditore sostituito) e da quella dipende; e, poichè quella legittimamente viene meno per la potestativa determinazione di quest’ultimo di rinunciare al processo esecutivo da lui intentato, il subcollocato non ha facoltà di mantenere in vita il processo contro l’originario debitore a dispetto della rinuncia del sostituito, perchè quegli non ha alcun titolo esecutivo nei confronti dell’unico soggetto passivo dell’espropriazione;

eppure, tale ultima circostanza integra ormai il presupposto normalmente imprescindibile per prendere parte (salve limitate eccezioni, come quelle previste dall’art. 499 c.p.c., ma appunto soggette a rigorose forme e limiti nell’interesse del debitore, che qui non ricorrono) al processo esecutivo e, in via dirimente, per darvi impulso: sicchè, a maggior ragione, solo la sussistenza di un titolo esecutivo contro il debitore esecutato – e la volontà del suo titolare di azionarlo – è presupposto ineliminabile per mantenere il processo esecutivo attivo e suscettibile di concludersi con gli esiti tipici del soddisfacimento del creditore originario, ovvero, in caso di espropriazione, mercè la liquidazione dei beni staggiti;

ne deriva che il creditore subcollocato non può contrastare l’effetto estintivo del processo esecutivo dipendente dalla rinuncia del creditore procedente, che a sua volta sia debitore di quello: nel bilanciamento dei contrapposti interessi, invero, resta senza alcuna valida giustificazione la soggezione dell’esecutato originario – in cui si sostanzia ogni processo esecutivo – ai fini di tutela anche delle posizioni creditorie vantate verso i propri creditori da terzi e perfino la protrazione del processo esecutivo a quei soli fini; e restano beninteso impregiudicati gli altri strumenti a tutela dei crediti dei subcollocati verso i propri debitori, ma senza appunto alcun altro coinvolgimento del debitore di costoro, già da questi aggredito, nel processo che lo vede unico assoggettato all’iniziativa del proprio creditore;

pertanto, va fatta applicazione del seguente principio di diritto: “la domanda di sostituzione esecutiva ai sensi dell’art. 511 c.p.c., realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell’esecutato nella sua posizione processuale e nel diritto al riparto della somma ricavata dall’esecuzione, ma, non possedendo anche una finalità surrogatoria in senso stretto quanto all’impulso della procedura contro il debitore originario, non abilita il subcollocato ad impedire che alla rinuncia al processo esecutivo da parte del proprio debitore, creditore sostituito, consegua l’effetto tipico dell’estinzione del processo esecutivo”;

tanto implica il rigetto del ricorso principale; ma ad analoga conclusione si perviene quanto all’incidentale, poichè idonea ragione di compensazione, secondo il testo normativo vigente ratione temporis, può individuarsi nella persistenza della natura controversa, sia pure esclusivamente nella giurisprudenza di merito ed in parte della dottrina, della questione di diritto così decisa;

rigettato tanto il ricorso principale che quello incidentale, la reciprocità della soccombenza in questa sede rende di giustizia la compensazione delle spese tra le parti;

peraltro, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra moltissime altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato eventualmente dovuto per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

P.Q.M.

rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale; compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, per il ricorso rispettivamente proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

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