Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26053 del 20/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26053 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: FILABOZZI ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 14411-2011 proposto da:
BRUZZESE TERESA BRZTRS52L62D976F, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PIETRO TACCHINI 32/B, presso lo
studio dell’avvocato FERRARO GIORGIO, che la rappresenta e
difende giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente contro
COOP LIGURIA SOCIETA’ COOPERATIVA DI CONSUMO
00103220091, in persona del Direttore del Personale e procuratore
speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 195,
presso lo studio dell’avvocato VACIRCA SERGIO, rappresentata e
difesa dagli avvocati GHIBELLINI STEFANO, GHIBELLINI
ALESSANDRO giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 20/11/2013

avverso la sentenza n. 209/2010 della CORTE D’APPELLO di
GENOVA del 10/03/2010, depositata il 13/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FILABOZZI;

At9.

è presente il P.G. in persona del Dott. MARIO FRESA.

Ric. 2011 n. 14411 sez. ML – ud. 17-10-2013
-2-

f.g. n. 14411/2011 Bruzzese Teresa c. Coop Liguria Società Cooperativa di Consumo
Òggetto: licenziamento per giusta causa

ORDINANZA
Atteso che è stata depositata relazione del seguente contenuto:
“1. Con sentenza del 10.3.2010 (depositata il 13.4.2010) la Corte di Appello di Genova ha rigettato l’appello proposto da Teresa Bruzzese avverso la sentenza del Tribunale di Genova

che aveva respinto la domanda della ricorrente diretta ad ottenere l’annullamento o la revoca
del licenziamento in tronco intimatole dalla Coop Liguria per motivi disciplinari;
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione Teresa Bruzzese affidandosi ad un
unico motivo di ricorso cui resiste con controricorso la Coop Liguria;
3. Il ricorso è inammissibile essendo stato proposto mediante consegna dell’atto per la notifica
all’ufficiale giudiziario in data 23.5.2011, quando era già decorso il termine annuale di cui
all’art. 327 c.p.c. (insuscettibile di sospensione feriale nelle controversie in materia di lavoro e
previdenziali), termine che è stabilito a pena di decadenza e che decorre in ogni caso dalla
pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, senza che rilevi l’omessa comunicazione da parte del cancelliere (cfr. ex plurimis Cass. n. 15778/2007, Cass. n.
11910/2003). Il termine è, dunque, perentorio e l’inammissibilità dell’impugnazione derivante
dall’inosservanza dei termini all’uopo stabiliti a pena di decadenza, essendo correlata alla tutela di interessi di carattere generale, è insanabile, oltre che rilevabile d’ufficio (Cass. sez. unite n. 6983/2005);
4. Che ove si condividano i rilievi testé formulati, il ricorso può essere trattato in camera di
consiglio, ai sensi degli artt. 380 bis e 375 codice procedura civile, e dichiarato inammissibile”;
Letta la memoria depositata dalla società resistente, che ha insistito per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
Atteso che il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni che precedono e che, pertanto,
il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione
delle spese del giudizio di legittimità, secondo il criterio della soccombenza;

P .Q.M.

1

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in E 100,00 oltre E 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di
legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2013.

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