Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26053 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/11/2020, (ud. 29/10/2020, dep. 17/11/2020), n.26053

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22048/2017 R.G. proposto da:

M.G., M.S., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA CAPODISTRIA 18, presso lo studio dell’avvocato SERENA MICELI,

rappresentati e difesi dall’avvocato VINCENZO SIRACUSA;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA SAI COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di PALERMO depositato il

16/06/2017;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 29/10/2020 dal relatore Dott. Franco DE STEFANO.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

va qui integralmente richiamata l’ordinanza 21/10/2019, n. 26744, di questa Corte, con cui ai ricorrenti è stato ordinato di rinnovare la notificazione del ricorso per cassazione ad C.E.;

il relativo termine era stato fissato in novanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e, poichè questa risulta avvenuta al difensore dei ricorrenti a mezzo posta elettronica certificata il 21/10/2019 (alle ore 10:21:41, come da rapporto di trasmissione agli atti di cancelleria), esso andava a scadere lunedì 20/01/2020;

peraltro, pure alle rinnovazioni delle notifiche dei ricorsi ed alle integrazioni del contraddittorio davanti a questa Corte si applica il termine di procedibilità per la produzione della prova di notifica del ricorso, di venti giorni dalla scadenza del termine a quello scopo fissato (Cass. 21/11/2013 n. 26141; Cass. ord. 25/07/2012, n. 13094): termine che, così, nella specie scadeva lunedì 10/02/2020;

al riguardo, solo con memoria fatta pervenire il 23/10/2020 il difensore dei ricorrenti risulta addurre di avere avviato per la notifica – poi seguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., – il ricorso alla C. il 07/11/2019 e produrre la relativa prova, pure precisando di aver chiesto il 09/03/2020 a Poste italiane il duplicato dell’avviso di ricevimento della raccomandata di conferma, senza peraltro neppure adeguatamente riferire dell’esito di tale richiesta;

risulta pertanto non rispettato il termine per il deposito della prova dell’ottemperanza all’ordine di rinnovazione: il quale ben poteva essere rispettato con la produzione della documentazione fino a quel momento in possesso dell’istante in rinotifica, in attesa di completarla non appena in possesso degli altri elementi e non oltre l’odierna adunanza, comprensivi – se del caso – del duplicato (da richiedere con tempestività: Cass. ord. 28/03/2019, n. 8641);

tanto – essendo la relativa questione già stata prospettata fin dalla proposta per l’odierna adunanza, sottoposta alla discussione delle parti anche ai fini dell’art. 395 c.p.c., n. 4, comporta l’immediata declaratoria di improcedibilità;

resta pure precluso l’esame dell’ammissibilità – in relazione al rispetto dell’art. 366 c.p.c., n. 6, pure sotto il profilo dell’indicazione di quando e dove ognuna delle relative questioni sarebbero state sottoposte al giudice del merito – e della fondatezza del ricorso avverso la definizione in rito dell’appello, basata questa sulla nullità pure dinanzi all’attestazione di irreperibilità – verosimilmente da intendersi definitiva e non più soltanto relativa – della destinataria della duplice rinnovazione della notifica, finalmente conseguita e benchè in esito al recapito della raccomandata di conferma ex art. 140 c.p.c.;

del ricorso stesso non può quindi che dichiararsi, ai sensi dell’art. 371 – bis c.p.c., e per giurisprudenza consolidata (per tutte, v. Cass. ord. 02/04/2019, n. 9097, ove si richiamano i precedenti e si distingue tra le ipotesi della mancata ottemperanza e della tardiva dimostrazione dell’ottemperanza, sancendo l’inammissibilità nel primo caso e l’improcedibilità nel secondo), l’improcedibilità, ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità per esservi restate intimate le controparti;

infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito, delle impugnazioni;

PQM

dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso da essa proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA