Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26053 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 05/12/2011), n.26053

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Regione Calabria, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te

dom.to in Roma, alla via Nicotera n. 29, presso io studio dell’avv.

Casalinuovo, rapp.to e difeso dall’avv. Borruto Dario, giusta procura

in atti;

– ricorrente –

contro

D.M.P.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Calabria n. 187/08/09 depositatali 10/8/2009;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 8/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. Destro Carlo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da D.M.P. contro la Regione Calabria è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Regione contro la sentenza della CTP di Catanzaro n. 1/1/08 che aveva respinto accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento per tassa auto relativa all’anno 2000. I giudici di appello rilevavano l’intervenuta perenzione del potere impositivo della Regione, per essersi la notifica dell’atto impugnato perfezionata, con la ricezione del plico da parte del destinatario, oltre il termine del 31.12.2005, all’uopo previsto dalla L. n. 53 del 1983 come modificata dalla L. n. 60 del 1986.

Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività ha svolto l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza dell’8/11/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Assume la ricorrente la violazione degli artt. 139 e 140 c.p.c. nonchè il vizio di motivazione della decisione impugnata, laddove la CTR non ha rilevato che il procedimento notificatori o, eseguito a mezzo posta, era stato tempestivamente iniziato, con spedizione del plico raccomandato in data anteriore al 31.12.2005, e non aver considerato che, ai fini della valutazione della tempestività dell’esercizio del potere di accertamento, occorre far riferimento alla data di spedizione del plico raccomandato e non a quello della sua ricezione da parte del destinatario.

Il ricorso è manifestamente fondato. Questa Corte ha, invero, già precisato che il principio secondo cui gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono per il notificante al momento della consegna del piego all’ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e per il destinatario al momento della ricezione, ha carattere generale e trova applicazione non solo con riferimento agli atti processuali, ma anche con riferimento agli atti d’imposizione tributaria. Ne consegue che il termine per verificare la tempestività della notificazione dell’avviso di accertamento spedito a mezzo posta coincide con la data di spedizione del plico e non con quella della sua ricezione da parte del contribuente (v. Cass. 15298/08, 1647/04). Deve conseguentemente affermarsi la tempestività della notifica dell’atto in questione, con la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Calabria.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Calabria.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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