Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26052 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/10/2017, (ud. 17/10/2017, dep.31/10/2017),  n. 26052

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sui ricorsi iscritti al n. 88/2017 R.G. proposti da:

IC SERVIZI S.R.L. in liquidazione, in persona del liquidatore p.t.

B.R., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Femia, con

domicilio eletto in Roma, via G. Bazzoni, n. 15;

– ricorrente –

e

INFOCALL S.R.L. in liquidazione, in persona del liquidatore p.t.

M.C., rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Di Candilo e

Alessandra Mari, con domicilio eletto presso lo studio di

quest’ultima in Roma, via F. Corridoni, 14;

– ricorrente –

contro

INFOCONTACT S.R.L. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona dei

commissari straordinari p.t. Prof. Avv. A.S., Prof.

P.F. e Avv. S.F., rappresentata e difesa dagli

Avv. Nicola Irti e Alfredo Irti, con domicilio eletto in Roma, via

A. Vesalio, n. 22;

– resistente –

e

P.G., V.R., P.M., P.P., INFO-CALL

S.R.L. in liquidazione, G.G., G.L.,

G.R.;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di

Lamezia Terme depositata il 18 novembre 2016.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 17 ottobre

2017 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con ordinanza del 18 novembre 2006, il Tribunale di Lamezia Terme ha dichiarato la propria incompetenza in ordine alle domande proposte dalla Infocontact S.r.l. in amministrazione straordinaria nei confronti di P.M., G., P. e A., V.R., G.L., G. e R., l’IC Servizi S.r.l. in liquidazione, l’Infocall S.r.l. in liquidazione, l’Infocall Sh.p.k. e l’Alpha Group S.r.l. in liquidazione, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Catanzaro, Sezione specializzata in materia d’impresa;

che avverso la predetta ordinanza l’IC Servizi e l’Infocall hanno proposto istanze di regolamento di competenza, illustrate anche con memorie, cui l’Infocontact ha resistito con memorie, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che le censure proposte dalle ricorrenti investono la configurabilità di un rapporto di connessione tra le azioni di responsabilità esercitate nei confronti degli amministratori dell’Infocontact e dei soggetti titolari di poteri di direzione e coordinamento sulle società del gruppo cui la stessa appartiene e le domande proposte nei confronti dei soggetti estranei alla società in amministrazione straordinaria;

che, indipendentemente dalla fondatezza delle predette censure, l’esame delle questioni sollevate dalle ricorrenti implica necessariamente la partecipazione alla presente fase di tutti i soggetti convenuti in primo grado, la cui posizione, in caso di accertamento del rapporto di connessione, dovrebbe considerarsi inscindibile da quella delle altre parti, con la conseguente configurabilità di un litisconsorzio quanto meno processuale;

che il ricorso non risulta notificato all’Infocall Sh.p.k., nei confronti della quale l’attrice ha proposto domanda di pagamento del corrispettivo dovuto per la vendita di beni e di restituzione dell’importo di un mutuo, all’Alpha Group S.r.l., nei cui confronti è stata chiesta la restituzione dell’importo di finanziamenti ed in subordine l’annullamento dei relativi contratti, e ad P.A., convenuta in giudizio in qualità di corresponsabile per la direzione ed il coordinamento delle società del gruppo;

che, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., applicabile anche in sede di regolamento di competenza, va pertanto disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei predetti soggetti.

PQM

rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Infocall Sh.p.K., dell’Alpha Group S.r.l. in liquidazione e di P.A., nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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