Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26052 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/11/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 17/11/2020), n.26052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25184 – 2018 proposto da:

L.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI NOVELLA 22,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GITTO, rappresentato e

difeso dall’avvocato FERDINANDO MAURIZIO ZAPPALA’;

– ricorrente –

contro

S.S., B.F., elettivamente domiciliati in ROMA,

CORSO TRIESTE 37, presso lo studio dell’avvocato MARIA PIA

BUCCARELLI, rappresentati e difesi dall’avvocato FABIO BASILE ;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 680/2017 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 16/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2000 S.S. e B.F. convennero davanti al Tribunale di Messina L.P., esponendo che:

-) L.P. era un consigliere comunale del Comune di (OMISSIS);

-) nel corso della seduta del consiglio comunale del 29 novembre 1999 L.P., presa la parola, aveva utilizzato espressioni offensive nei confronti degli attori, ledendone il prestigio e la reputazione professionale; in particolare, commentando il progetto di piano regolatore generale redatto dagli attori su incarico dell’amministrazione comunale, affermò che i progettisti avevano compiuto in esso affermazioni false, e concluso affermando che quel piano “rivela la pochezza dei progettisti che nella fattispecie vigliaccamente si salvano le spalle declinando ogni responsabilità.

Concluse pertanto chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento dei danni rispettivamente patiti in conseguenza dei fatti sopra descritti.

2. Il Tribunale di Messina, accogliendo l’eccezione sollevata dal convenuto, declinò la propria competenza per territorio a favore di quella del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, dove la causa venne riassunta dagli attori.

Con sentenza 8 ottobre 2008 n. 869 il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto accolse la domanda.

La sentenza venne appellata dal soccombente.

3. La Corte d’appello di Messina, con sentenza 16 giugno 2017 n. 680 rigettò il gravame.

La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da L.P. con ricorso fondato su tre motivi.

Hanno resistito con controricorso S.S. e B.F..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente lamenta sia il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sia la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Nella illustrazione del motivo si deduce che la Corte d’appello, con motivazione carente, ha trascurato di considerare che le espressioni utilizzate dall’odierno ricorrente nella seduta consiliare del 29 novembre 1999 costituivano legittimo esercizio del diritto di critica; che non costituivano un attacco alla persona, ma solo una censura del loro operato professionale; che quelle dichiarazioni si fondavano su fatti oggettivamente veridici (in quanto i due professionisti avevano comunque realizzato un progetto di piano regolatore carente); che, infine, poichè le espressioni furono usate nel contesto di un dibattito politico, e l’oratore era il capogruppo del gruppo consiliare di opposizione, il diritto di critica si sarebbe dovuto valutare con maggior larghezza.

1.1. Nella parte in cui prospetta la nullità della sentenza per mancanza di motivazione il motivo è infondato.

La Corte d’appello, infatti, dapprima ha trascritto (pagine 2 – 3) le motivazioni del Tribunale; quindi ha affermato che esse erano corrette e condivisibili (pagina 4).

Questa tecnica di motivazione, secondo la giurisprudenza di legittimità, è corretta ed ammissibile: “la motivazione della sentenza ‘per relationem” è ammissibile, purchè il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione, essendo necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell’identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio” (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 21978 del 11/09/2018, Rv. 650253 – 01).

Il che per l’appunto è quanto avvenuto nel caso di specie.

1.2. Nella parte in cui lamenta l’omesso esame del fatto decisivo il motivo è infondato.

Va premesso che tale motivo deve essere esaminato nel merito, in quanto al presente giudizio non s’applica la previsione di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 5, dal momento che il giudizio di appello è stato introdotto anteriormente all’11 settembre 2012 (Sez. 5 -, Ordinanza n. 11439 del 11/05/2018, Rv. 648075 – 01).

Secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe trascurato di considerare che egli compì le affermazioni censurate nel legittimo esercizio del diritto di critica politica.

Tale circostanza di fatto tuttavia non è stata trascurata dalla Corte d’appello, la quale, condividendo le motivazioni del Tribunale, ha implicitamente recepito la valutazione di quest’ultimo, secondo cui nel caso di specie il limite della critica era stato travalicato con un “attacco personale gratuito e non pertinente all’interesse pubblico”.

Lo stabilire, poi, se quest’ultima valutazione sia stata corretta o scorretta è una questione di puro fatto, insindacabile in sede di legittimità.

2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Sostiene che gli attori, nell’atto introduttivo del giudizio, dopo aver affermato che le dichiarazioni del convenuto erano lesive del loro prestigio e della loro dignità professionale, conclusero chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento del danno.

Secondo il ricorrente, il complessivo tenore dell’atto di citazione dimostrava che gli attori avevano inteso domandare soltanto il risarcimento del danno patrimoniale, e non anche il risarcimento di quello morale. Sicchè la Corte d’appello, accordando invece agli attori il risarcimento del danno non patrimoniale, aveva pronunciato ultra petita.

2.1. Il motivo è infondato.

In primo luogo è infondato perchè, nell’atto introduttivo del giudizio, gli attori avevano dichiarato che i danni da essi sofferti erano “sia di ordine economico, sia di ordine morale”.

In secondo luogo è infondato perchè, anche ad ammettere che l’atto introduttivo del giudizio fosse ambiguo, l’odierno ricorrente avrebbe dovuto invocarne la nullità ex art. 164 c.p.c., nel giudizio di merito, ed eventualmente impugnare la sentenza di primo grado che quella nullità non avesse rilevato.

3. Col terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 1223,1226,2043,2056,2059,2697,2727 e 2729 c.c.; nonchè dell’art. 115 c.p.c., e dell’art. 185 c.p..

Nella illustrazione del motivo il ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe accordato ai danneggiati un risarcimento del danno non patrimoniale in assenza di prova.

Deduce che la prova del danno non patrimoniale non può mai ritenersi in re ipsa; che l’esistenza del danno in esame deve essere allegata e dimostrata da chi invoca il risarcimento; che nel caso di specie tali allegazione e dimostrazione erano mancate.

3.1. Il motivo è infondato.

Nel caso di specie la Corte d’appello non ha affatto affermato che il danno non patrimoniale da lesione dell’onore sia in re ipsa, e cioè risarcibile per il fatto della sola dimostrazione della lesione del diritto. Ha, invece, ritenuto che nel caso di specie l’esistenza del pregiudizio (la sofferenza morale) potesse desumersi da nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza, ex art. 115 c.p.c..

Tale affermazione è corretta in diritto (è, infatti, nozione di fatto rientrante nella comune esperienza che l’ingiuria provochi nell’ingiuriato – a meno che non si tratti di Epitteto – rabbia e frustrazione); lo stabilire poi se nel caso di specie l’offesa fosse di entità tale da far presumere l’esistenza di un danno non patrimoniale è questione di fatto, come tale riservata al giudice di merito e non sindacabile in questa sede.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

4.1. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna L.P. alla rifusione in favore di S.S. e B.F., in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.300, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di L.P. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA