Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26052 del 16/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 16/12/2016, (ud. 25/11/2016, dep.16/12/2016),  n. 26052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2862-2010 proposto da:

COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio

dell’avvocato ANGELA RAIMONDO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANTONIO CIAVARELLA giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE AUSONIA SRL;

– intimato –

Nonchè da:

IMMOBILIARE AUSONIA SRL in persona dell’Amm.re Unico e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A.

CARONCINI 27, presso lo studio dell’avvocato FLAMINIO SENSI GINNASI

POGGIOLINI, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente incidentale –

contro

COMUNE DI ROMA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 147/2008 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 16/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/11/2016 dal Consigliere Dott. SOLAINI LUCA;

udito per il ricorrente l’Avvocato PASQUALI per delega orale

dell’Avvocato RAIMONDO che ha chiesto l’accoglimento e deposita in

udienza n. 3 cartoline di ricevimento A/R;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso principale e del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione, da parte della società contribuente, degli avvisi d’accertamento e liquidazione per il pagamento dell’ICI per gli anni dal 1999 al 2003; il ricorrente ha dedotto che la L. n. 342 del 2000, art. 74, sanciva il principio dell’irretroattività delle rendite determinate dal 1 gennaio 2000 in poi, nonchè della loro efficacia solo dalla data della loro notificazione al soggetto intestatario della rendita catastale.

La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, relativamente all’anno 2000, mentre la CTR aderiva integralmente alle ragioni del contribuente.

Avverso quest’ultima sentenza, l’ente locale ha proposto ricorso davanti a questa Corte di Cassazione, sulla base di tre motivi, mentre la contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i tre motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, il comune ricorrente denuncia, da una parte, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare, della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, e dall’altra, il difetto di motivazione per contraddittorietà manifesta, incoerenza e travisamento dei fatti, sul medesimo profilo di censura, in quanto, nella vicenda oggetto di controversia, il contribuente, per la determinazione della rendita degli immobili si era avvalso della procedura DOCFA, quindi, l’ente impositore gli avrebbe liquidato l’imposta determinata sulla base della sua stessa richiesta di attribuzione di rendita (quand’anche variata in aumento).

In via preliminare, va disattesa l’eccezione sollevata in controricorso, secondo la quale la proposizione del ricorso sarebbe tardiva perchè notificato un anno e 47 giorni dopo la pubblicazione della sentenza, in quanto se è vero che l’ultimo giorno utile per consegnare il ricorso all’ufficiale era il 31 gennaio 2010 (la sentenza impugnata è stata depositata in cancelleria il 16.12.2008), tuttavia, tale giorno cadeva di domenica, ed ex art. 155 c.p.c., comma 4, la scadenza si è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo (infatti, il ricorrente ha notificato il ricorso il giorno primo febbraio 2010).

L’articolato motivo di censura, come sopra indicato è inammissibile, perchè generico, in quanto affida le ragioni dell’impugnazione a tutti e indistintamente gli atti del merito (cd. ricorso farcito) senza evidenziare in modo chiaro le effettive ragioni dell’impugnazione ed affidando, inammissibilmente, alla Corte di Cassazione, la selezione dell’effettiva ratio decidendi impugnata; è, infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “Il ricorso per cassazione in cui l’esposizione dei fatti processuali che precedono i motivi del ricorso ed il ricorso medesimo si limitino a richiamare – anche attraverso la loro allegazione o mediante la mera riproduzione – tutti indistintamente gli atti dei precedenti gradi del processo, ivi compresi quelli formatisi nel suo corso come i verbali d’udienza, è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, non rispondendo al requisito della specificità che deve caratterizzare ogni impugnazione ed ogni suo motivo” (Cass. n. 22792/13). In ogni caso, i quesiti di diritto, previsti a pena d’inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c. (vigente ratione temporis) risultano formulati in forma interrogativa e/o astratta cioè, senza alcun riferimento alla concreta fattispecie, e alle diverse rationes decidendi che sorreggono la decisione e che, pertanto, anche in questo caso, non vengono specificamente censurate (Cass., ord., 25 settembre 2007, n. 19892 e 17 luglio 2008, n. 19769; Cass. 30 settembre 2008, n. 24339; Cass. 13 marzo 2013, n. 6286, in motivazione) (Cass. n. 13240/2014, 4805/13 – non massimate).

Pertanto, nel caso di specie, il comune ricorrente si è disinteressato di rispettare la normativa vigente ratione temporis che imponeva al patrocinante di redigere il motivo corredato di una sintesi originale e autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formulazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità.

Al rigetto del ricorso principale, consegue l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato (così effettivamente qualificato alla p. 5 del controricorso).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

Rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato.

Condanna il Comune di Roma, in persona del Sindaco in carica a pagare alla società contribuente le spese di lite del presente giudizio che liquida nella somma di Euro 7.000,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016

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