Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26052 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 05/12/2011), n.26052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Equitalia E.TR. s.p.a., elett.te dom.ta in Roma alla via Costabella

26, presso lo studio dell’avv. Antonella Fiorini, rapp.ta e difesa

dall’avv. CARSO IVANA, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

D.G., elett.te dom.ta in Limbadi, alla via P.Giovanni

XXIII n. 63, presso lo studio dell’avv. DI MUNDO FRANCESCO, giusta

procura in atti;

– controricorrente –

Per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria n.

185/08/09 dep. il 16/7/2009;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 8/11/2011;

dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. Destro.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da D.G. contro l’Equitalia E.Tr. s.p.a. è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Equitalia s.p.a. contro la sentenza della CTP di Vibo Valentia n.1 86/1/2007, che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso il preavviso di fermo amministrativo disposto ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, sull’autovettura di proprietà della D.. La CTR riteneva la nullità del provvedimento in quanto non preceduto dalla notifica dell’avviso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2.

Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso la contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza dell’8/11/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente affermata l’ammissibilità del ricorso – ancorchè privo dei quesiti di diritto – poichè, avendo ad oggetto decisione depositata successivamente al 4.7.2009, ad esso non si applica, per sopravvenuta abrogazione (cfr. la L. n. 69 del 2009, art. 47), la disposizione dell’art. 366 bis c.p.c..

Nel merito, con unico motivo, la ricorrente assume la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2. La CTR avrebbe erroneamente ritenuto applicabile la suddetta disposizione al caso in esame, relativa peraltro alla sola “comunicazione preventiva con invito a pagamento in quanto il fermo era stato solo intimato e non trascritto”.

Il ricorso è fondato. Nell’affermare la giurisdizione del giudice tributario sulle controversie relative al fermo di beni mobili registrati di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, – le SS.UU. di questa Corte hanno puntualizzato che il fermo amministrativo è atto funzionale all’espropriazione forzata (Cass. 2053/06), ma atto riferibile a procedura diversa dall’esecuzione forzata vera e propria ed estranea ad essa (v. 10672/09, 14831/08). Con specifico riferimento al preavviso di fermo amministrativo, questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 11087 del 07/05/2010) ha altresì affermato che trattasi” di atto funzionale a portare a conoscenza dell’obbligato una determinata pretesa dell’Amministrazione”. Dovendo, alla luce di quanto sopra, ritenersi che il preavviso di fermo, così come lo stesso fermo amministrativo, non costituiscano atti di espropriazione forzata, deve escludersi l’applicabilità agli stessi del disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, – secondo cui se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica…di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo..) -, disposizione operante nel circoscritto ambito dell’esecuzione forzata.

La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base dei principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Calabria.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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