Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26051 del 31/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 31/10/2017, (ud. 19/09/2017, dep.31/10/2017),  n. 26051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 19037/016 proposto da:

D.L.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato VINCENZO VITALE;

– ricorrente –

contro

COMUNE di BRONTE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONELLA

CORDARO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 171/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 27/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/09/2017 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C.

SAMBITO.

Il Collegio:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con sentenza in data 27.1.2016, la Corte d’Appello di Catania, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato, ritenendo non provata la sussistenza del danno, la domanda con la quale D.L.A. aveva chiesto la condanna del Comune di Bronte alla corresponsione dell’indennità per reiterazione del vincolo (nel periodo dal 1979 al 1989) apposto nella sua proprietà, espropriata nell’ottobre 2004.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

non sussistono i presupposti per la trattazione col giudizio camerale del ricorso della D.L..

PQM

Rimette le parti alla pubblica udienza della Prima Sezione Civile.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA