Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26051 del 31/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 31/10/2017, (ud. 19/09/2017, dep.31/10/2017), n. 26051
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 19037/016 proposto da:
D.L.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato VINCENZO VITALE;
– ricorrente –
contro
COMUNE di BRONTE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE
di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONELLA
CORDARO;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 171/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 27/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 19/09/2017 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C.
SAMBITO.
Il Collegio:
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che con sentenza in data 27.1.2016, la Corte d’Appello di Catania, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato, ritenendo non provata la sussistenza del danno, la domanda con la quale D.L.A. aveva chiesto la condanna del Comune di Bronte alla corresponsione dell’indennità per reiterazione del vincolo (nel periodo dal 1979 al 1989) apposto nella sua proprietà, espropriata nell’ottobre 2004.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
non sussistono i presupposti per la trattazione col giudizio camerale del ricorso della D.L..
PQM
Rimette le parti alla pubblica udienza della Prima Sezione Civile.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017