Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26051 del 16/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 16/12/2016, (ud. 25/11/2016, dep.16/12/2016),  n. 26051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2860-2010 proposto da:

COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio

dell’avvocato ANGELA RAIMONDO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANTONIO CIAVARELLA giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

MATINUM SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 154/2008 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 16/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/11/2016 dal Consigliere Dott. SOLAINI LUCA;

udito per il ricorrente l’Avvocato PASQUALI per delega dell’Avvocato

RAIMONDO che ha chiesto l’accoglimento e deposita n. 2 cartoline di

ricevimento A/R;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione, da parte della società contribuente, degli avvisi d’accertamento e liquidazione per il pagamento dell’ICI per l’anno 1998. La parte contribuente deduceva che con istanza del 22.5.1991 aveva richiesto all’UTE la variazione di destinazione e solo in data 2003 veniva a conoscenza della nuova rendita attribuita e, pertanto, solo da tale data riteneva dovuto l’adeguamento ICI.

La CTP accoglieva il ricorso e la CTR ne confermava la sentenza.

Avverso quest’ultima sentenza, l’ente locale ha proposto ricorso davanti a questa Corte di Cassazione, sulla base di due motivi, mentre la contribuente pur non avendo notificato il controricorso, ciononostante ha depositato una memoria difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Con il primo motivo di ricorso, il comune ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare, della L. n. 342 del 1974, art. 74, in quanto i giudici d’appello avrebbero erroneamente ritenuto di applicare alla specifica vicenda, il principio secondo cui, ai fini ICI è la sola rendita attribuita e ritualmente notificata che rende possibile il corretto assolvimento dell’obbligazione tributaria, laddove, invece, per gli atti attributivi della rendita catastale emessi anteriormente alla data del primo gennaio 2000 (data a partire dalla quale l’efficacia dei medesimi decorre dalla loro notificazione, ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1), sono dotati di immediata operatività, anche in assenza di comunicazioni o notificazioni al contribuente, fermo restando la loro impugnabilità, unitamente all’avviso di liquidazione d’imposta.

Con il secondo motivo di censura, il comune ricorrente denuncia il vizio di difetto di motivazione per contraddittorietà manifesta, incoerenza e travisamento dei fatti, perchè i giudici d’appello avrebbero ritenuto provati i pagamenti dell’imposta, senza che il contribuente avesse prodotto, se non parzialmente (v. pp. 26 e 27 del ricorso) prova dell’avvenuto pagamento.

Il primo motivo di censura è fondato.

E’, infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), solo a decorrere dal primo gennaio 2000 gli atti di attribuzione o di modifica della rendita catastale sono efficaci dal giorno della loro notificazione, giacchè per gli atti comportanti attribuzione di rendita adottati entro il 31 dicembre 1999, ancor quando successivamente notificati, il Comune può legittimamente richiedere l’ICI dovuta in base al classamento, che ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione, non potendo trovare applicazione La L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1, concernente la diversa ipotesi in cui l’attribuzione della rendita catastale sia stata non solo notificata, ma anche effettuata dopo il primo gennaio 2000.” (Cass. n. 5623/15, 18056/16). Nel caso di specie, la rendita attribuita dall’UTE è stata conseguente ad una richiesta di accatastamento o variazione presentata prima del 1993, pertanto, pur se messa in atti in un momento successivo (ma, comunque, entro il 31.12.1999) alla stessa dovrà essere comunque, riconosciuta efficacia retroattiva, sin dalla data della richiesta di accatastamento o variazione (nei limiti della prescrizione del credito tributario) essendo rappresentativa dell’effettiva situazione dell’immobile a partire dal 1993.

Il Collegio accoglie, quindi, il primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo, mentre le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Accoglie il ricorso.

Condanna la società intimata a pagare al Comune di Roma, in persona del Sindaco in carica le spese di lite del presente giudizio che liquida nella somma di Euro 1000,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, alla Camera di Consiglio, il 25 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA