Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26050 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/10/2017, (ud. 12/09/2017, dep.31/10/2017),  n. 26050

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16505-2015 proposto da:

COMUNE di SERINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA LUCULLO 3, presso lo studio dell’avvocato

GIANLUCA SOLE, rappresentato e difeso dall’avvocato EDOARDO VOLINO;

– ricorrente –

contro

ICA SNC DI I. C. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA B. ORLANI 20/A, presso lo

studio dell’avvocato PIETRO MUSTO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANTONIO BARONE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 800/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 16/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 22/09/2011 la società ICA conveniva dinanzi al Tribunale di Avellino il Comune di Serino, chiedendo che venisse accertata l’illegittimità dell’espropriazione disposta dal predetto Ente sui fondi di sua proprietà, con conseguente condanna al pagamento dell’indennità dovuta e al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito dell’illegittima occupazione ed acquisizione delle aree, anche in relazione all’occupazione usurpativa di un terreno di 635 mq effettuata senza decreto di esproprio.

Con ordinanza del 30/04/2012 il Tribunale si dichiarava competente a conoscere della domanda inerente all’occupazione usurpativa e al risarcimento dei relativi danni e, disponendo la separazione dei giudizi, rimetteva le parti dinanzi alla Corte d’appello, quale giudice di unico grado, in relazione alle richieste indennità di espropriazione, assegnando un termine per la riassunzione del giudizio.

Contestualmente la società ICA, con atto notificato in data 05/09/2012, riassumeva il giudizio sulle domande indennitarie dinanzi alla Corte d’appello di Napoli (procedimento n.r.g. 3727/2012).

Con atto d’appello del 31/07/2012 il Comune di Serino impugnava predetta ordinanza dinanzi alla Corte d’appello di Napoli (procedimento n.r.g. 3795/2012), che con sentenza del n. 800/2015 respingeva integralmente il gravame, condannando altresì l’appellante alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 5000.

L’appellante deduceva che il giudice di prime cure aveva mancato di rilevare l’inammissibile mutatio libelli effettuata dall’attrice ICA s.n.c., che in relazione ai terreni espropriati aveva domandato nell’atto di citazione il risarcimento dei danni derivanti dall’illegittimità della procedura, mentre nelle note depositate il 03/02/2012 domandava il pagamento dell’indennità espropriativa. La Corte territoriale ha dichiarato l’inammissibilità della censura per difetto di interesse, giacchè un eventuale accoglimento dell’appello, e l’affermazione dell’inammissibilità del mutamento della domanda da risarcitoria a indennitaria, con conseguente giurisdizione amministrativa sulla domanda risarcitoria, non precluderebbe il potere-dovere del giudice d’appello di provvedere in ordine alla domanda indennitaria comunque introdotto davanti a sè e avanti a sè pendente. Lo stesso appellante, invero, ha dichiarato in comparsa conclusionale che è pendente presso la medesima Corte d’appello un separato giudizio avente ad oggetto la determinazione delle indennità espropriative (n.r.g. 3727/2012).

Quanto alla seconda censura, la Corte d’appello ha rilevato che l’occupazione dei 635 mq di terreno era stata qualificata correttamente come usurpativa, stante la mancanza del formale procedimento espropriativo, a nulla rilevando l’adesione alla immissione in possesso del fondo effettuata, peraltro, da chi non aveva titolo in quanto non più legale rappresentante della società.

Avverso suddetta pronuncia ricorre per cassazione il Comune di Serino, sulla base di tre motivi, cui resiste con controricorso la ICA S.n.c.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis c.p.c., comma 2,.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del principio di economia processuale, nonchè contraddittoria motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione alla preventiva instaurazione del giudizio d’appello introdotto dal Comune rispetto a quello riassunto dalla Ica s.n.c. Deduce che il principio di economia processuale avrebbe imposto che le domande indennitarie della società ICA fossero trattate nell’ambito del giudizio d’appello instaurato dalla stessa Amministrazione e conclusosi con l’ordinanza oggi impugnata nr. 800/2015, anzichè, come ritenuto dalla Corte d’appello, nel giudizio riassunto dalla ICA s.n.c. (n.r.g. 3727/2012), in quanto quest’ultimo veniva incardinato in un momento successivo.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42 bis, in quanto il Tribunale e la Corte d’appello, eludendo la questione circa l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dall’Amministrazione in primo grado, non hanno permesso alla medesima di esercitare le facoltà previste dalla predetta norma.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., in quanto la Corte d’appello, pur riconoscendo nella sostanza la fondatezza dei motivi di appello in punto di sussistenza della denunciata mutatio libelli, ha disposto una pesante condanna dell’ente alla rifusione delle spese.

Il Collegio, all’esito dell’adunanza camerale, anche in considerazione dei rilievi sollevati dal ricorrente nelle memoria depositata, non ravvisa i presupposti per provvedere da parte della Sesta sezione e, pertanto, rimette la causa alla pubblica udienza della Prima sezione civile di questa Corte ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., u.c.

PQM

La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza avati alla Prima sezione civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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