Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26050 del 20/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26050 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MANNA ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 26831-2011 proposto da:
MANTINEO LETTERIA MNTLTR42E69F158G, elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato MERLINO NICOLA giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587,in persona del Presidente pro tempore e legale rappresentante,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

8068

Data pubblicazione: 20/11/2013

R.G. n. 26831/11
Ud.10.10.13
Mantineo c. INPS + 1

avvocati MAURO RICCI, PULLI CLEMENTINA giusta procura in calce al ricorso

– resistente contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580;
– intimato avverso la sentenza n. 535/2011 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del
12/05/2011, depositata il 17/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MANNA;
udito l’Avvocato Preden Sergio (delega Pulii) difensore del resistente che si riporta agli
scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso come
da relazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
I – Il consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione
ai sensi degli artt. 380-bis e 375 c.p.c.:
C4

1.

Con sentenza depositata il 17.6.11 la Corte d’appello di Messina, in accoglimento del

gravame interposto in via principale dall’INPS contro la sentenza emessa in prime cure dal
Tribunale della stessa città, rigettava la domanda di attribuzione dell’assegno di invalidità
proposta da Letteria Mantineo, nel contempo dichiarandone inammissibile l’appello incidentale.
2.

Affermava la Corte territoriale che, siccome lo stato di invalidità era stato accertato sin

dalla domanda amministrativa (presentata il 13.5.06), l’assegno si sarebbe dovuto pagare dal
primo giorno del mese successivo, vale a dire dal 1 0.6.06; tuttavia, poiché la Mantineo aveva
compiuto i 65 anni d’età due giorni prima (vale a dire il 29.5.06), tale diritto non era riconoscibile,

2

notificato;

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Ud.10.10.13
Mantineo c. INPS + 1

né poteva ammettersi l’appello incidentale proposto dalla Mantineo medesima per ottenere
l’automatica sostituzione dell’assegno di invalidità con quello sociale, trattandosi di domanda

3.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Mantineo con due motivi con i quali lamenta

violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 19 legge n. 118/71 e all’art. 3 legge n.
335/95, nonché vizio di motivazione, nella parte in cui l’impugnata sentenza, non distinguendo fra
il momento in cui sorge il diritto alla prestazione a seguito del perfezionarsi di tutti i relativi
requisiti e quello della decorrenza del relativo trattamento economico, posticipato dalla legge – per
ragioni di opportunità contabile – al primo giorno del mese successivo, ha ritenuto mancante il
requisito anagrafico e nuova la domanda della Mantineo di disporre la corresponsione
dell’assegno sociale, nonostante che la trasformazione dell’assegno di invalidità nell’assegno
sociale avvenga automaticamente e prescinda, quindi, da una nuova domanda amministrativa e da
nuovi accertamenti sui requisiti njitari ed economici.
fir t’cr”
4.
INPS e Ministerò dell’Economia e delle Finanze (anche in contraddittorio del quale si
sono svolti i gradi di merito) ijmw rimastg intimatO. .
5.

Il ricorso è fondato. In un caso analogo questa S. C. ha affermato il principio di diritto

secondo cui, ove gli elementi costitutivi del diritto alla pensione di inabilità siano maturati prima
del compimento del sessantacinquesimo anno di età e la relativa domanda amministrativa sia stata
proposta prima di tale data (come nell’ipotesi in esame), la sostituzione della pensione di inabilità
con la pensione sociale opera dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del
sessantacinquesimo anno, anche se ciò comporta che non venga pagato neanche un rateo della
pensione di inabilità e si debba corrispondere direttamente la pensione (ora assegno) sociale (cfr.
Cass. n. 7043/09 e Cass. n. 567/11).
6.

È pur vero che la più recente Cass. n. 8099/12 ha invece ritenuto che la previsione legale

del combinato disposto degli articoli 12 della legge 118 del 1971 e 1, comma 35, della legge 247
del 2007 – che, nel prevedere la concessione dell’assegno con le stesse condizioni previste per
l’assegnazione della pensione, stabiliscono che anche l’assegno mensile di assistenza è concesso
con decorrenza dal primo giorno successivo a quello della presentazione della domanda della
prestazione – va interpretato nel senso che la data di decorrenza del beneficio è elemento
costitutivo del diritto.
3

nuova.

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Mantineo c. INPS + 1

7.

Per l’effetto, il diritto alla pensione di inabilità civile e quello all’assegno mensile di

assistenza sarebbe riconoscibile solo ove tutti i requisiti per essi richiesti sussistessero nel primo

dell’invalidità, con l’ulteriore conseguenza che le indicate provvidenze non spetterebbero ai
soggetti che, alla data in questione, non possedessero il prescritto requisito anagrafico (come
l’odierna ricorrente, che — come già detto — ha compiuto i 65 anni d’età il 29.5.06, vale a dire 16
giorni dopo la domanda amministrativa, ma due giorni prima di quella che sarebbe stata la
decorrenza dell ‘assegno di invalidità).
8.

Nondimeno, si ritiene preferibile che sia mantenuto il precedente indirizzo.

9.

I dati normativi sono i seguenti. L’art. 12 legge 30 marzo 1971 n. 118 prevede che “ai

mutilati ed invalidi civili di età superiore ai 18 anni nei cui confronti in sede di visita medico
sanitaria sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa una pensione di inabilità.., con
decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per
l’accertamento dell’inabilità”.
10.

Il successivo art. 19 stabilisce poi che “in sostituzione della pensione o dell’assegno di cui

agli artt. 12 e 13 i mutilati ed invalidi civili, dal primo giorno del mese successivo al compimento
dell’età di 65 anni, su comunicazione delle competenti prefetture, sono ammessi al godimento della
pensione sociale…”.
11.

Dal combinato disposto delle norme si desume che quando gli elementi costitutivi del

diritto alla pensione d’inabilità indicati dall’art. 12 siano maturati prima del compimento del
sessantacinquesimo anno, la pensione d’inabilità si converte in pensione sociale. L’art. 19, infatti,
prevede la sostituzione della pensione al compimento del 65° anno d’età e, pertanto, se gli elementi
costitutivi del diritto erano maturati prima del 65° compleanno e ciò che doveva ancora scattare
era la mera decorrenza del trattamento economico, differita dalla legge al primo giorno del mese
successivo alla domanda amministrativa, non si vede perché la trasformazione non debba avvenire.
L’unica peculiarità di questo caso è che la sostituzione opererà sin dal pagamento del primo rateo.
12.

Tale ricostruzione è complementare con il principio più volte affermato per cui “La

pensione e l’assegno di inabilità civile di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, artt. 12 e 13, non
possono essere riconosciuti a favore dei soggetti il cui stato di invalidità a norma di legge si sia
perfezionato con decorrenza successiva al compimento dei sessantacinque anni (o che, comunque,

4

giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda di accertamento

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Ud.10.10.13
Mantineo c. INPS + I

ne abbiano fatto domanda dopo il raggiungimento di tale età), come si evince dal complessivo
sistema normativo, che per gli ultrasessantacinquenni prevede l’alternativo beneficio della

stato espressamente confermato dal D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 8” (Cass. n. 5640/06).
13.

Ciò conferma che la domanda amministrativa per la pensione d’inabilità può essere

proposta (e, se ve ne sono i presupposti, deve essere accolta) solo prima del compimento dei 65
anni e deve essere accolta solo quando si accerti che lo stato di invalidità del ricorrente si è
perfezionato prima di tale data, non nel caso di una maturazione differita oltre il compimento dei
65 anni d’età.
14.

La ricostruzione è, inoltre, in linea con i principi affermati dalle Sezioni unite in materia

di decorrenza del trattamento assistenziale e previdenziale, laddove si è sottolineato che la regola
per cui il pagamento della pensione o dell’assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a
quello della domanda risponde “verosimilmente” ad “opportunità di natura contabile” (Cass. S. U.
t
n. 12270/04), mentre i principi generali dell’ordinamento si muovono nel senso che la tutela
assistenziale matura nel momento in cui si determina la situazione di inabilità e di mancanza di
mezzi di sostentamento. La conseguenza che le Sezioni unite hanno tratto da questa affermazione è
che la regola che differisce il trattamento assistenziale al primo giorno del mese successivo a
quello della maturazione delle condizioni non può essere estesa al di là dei casi in cui è stata
espressamente enunciata e che il principio generale è invece quello della retrodatazione degli
effetti al momento di maturazione delle condizioni sanitarie e socio – economiche richieste dalla
legge.
15.

Né può dirsi che sia nuova — e, in quanto tale, inammissibile ex art. 437 co. 2° c.p.c. – la

domanda di attribuzione dell’assegno sociale in luogo di quello di invalidità: è vero che si tratta di
provvidenze diverse, ma è la legge stessa — come s’è detto — a prevedere un ‘automatica sostituzione
della prima alla seconda, senza possibilità alcuna di ulteriori accertamenti.
16.

D’altronde, il divieto di domande nuove è funzionale al rispetto del contraddittorio e

all’esercizio dei diritti di difesa del convenuto nonché alla celerità del rito, vale a dire a valori che
nel caso di specie non appaiono in alcun modo vulnerati dalla richiesta, avanzata solo in appello
dall’odierna ricorrente, di disporre la sostituzione dell’assegno d’invalidità con l’assegno sociale.
17.

Per tutto quanto sopra considerato, si
5

pensione sociale, anche in sostituzione delle provvidenze per inabilità già in godimento, e come è

R.G. n. 26831/11
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PROPONE
l ‘accoglimento del ricorso con ordinanza, ai sensi dell ‘art. 375 n. 5 c.p.c.”.

siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia. Ricorre con ogni evidenza
il presupposto dell’art. 375 n. 5 c.p.c. per la definizione camerale del processo.
III – Conseguentemente, la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito (non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto), condanna l’INPS alla
corresponsione in favore della Mantineo dell’assegno sociale dal 1°-6-06 con gli interessi di legge.
IV – Le spese dell’intero processo, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna l’INPS alla
corresponsione in favore della Mantineo dell’assegno sociale dal 1°-6-06 con gli interessi di legge.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese dell’intero processo liquidate, quanto al primo grado, in
€ 1.030,00 (C 200,00 per diritti ed C 800,00 per onorari), per l’appello in € 1.230,00 (C 200,00 per
diritti e 1.000,00 per onorari) e per il giudizio di legittimità in € 100,00 per esborsi e € 2.500,00 per
compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10.10.13.

II – Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte dal relatore siano del tutto condivisibili,

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